Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7497.

Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 (Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge).

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
All. A.

Art. 1.
(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3)

1. L'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. (Istituzione)
1. Ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette) ed ai sensi dell'articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/2000), come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, con la presente legge e' istituita la Riserva naturale orientata delle Baragge.
2. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 93, comma 3 della l.r. 44/2000, come inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001, la Riserva naturale orientata delle Baragge e' classificata di rilievo regionale.".

Art. 2.
(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3)

1. L'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Confini)
1. Il territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge e' suddiviso in nuclei: Baraggia di Piano Rosa interessante i Comuni di Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Ghemme e Romagnano Sesia in Provincia di Novara; Baraggia di Rovasenda interessante i Comuni di Brusnengo, Masserano e Castelletto Cervo in Provincia di Biella e di Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio e Rovasenda in Provincia di Vercelli; Baraggia di Candelo o Baraggione interessante i Comuni di Benna, Candelo, Cossato, Massazza, Mottalciata e Villanova Biellese in Provincia di Biella; Baraggia di Verrone interessante i Comuni di Salussola e di Verrone in Provincia di Biella.
2. I confini dei nuclei relativi alla Baraggia di Piano Rosa ed alla Baraggia di Rovasenda sono individuati nella planimetria in scala 1:25.000 allegata l.r. 3/1992, i confini dei nuclei relativi alla Baraggia di Candelo o Baraggione ed alla Baraggia di Verrone sono individuati nella allegata planimetria in scala 1:25.000 facente parte integrante della presente legge.
3. Il territorio dell'Area protetta di cui al comma 1 e' delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il suo perimetro, recanti la scritta 'Regione Piemonte - Riserva naturale orientata delle Baragge'. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.".

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3)

1. La lettera a), del comma 3, dell'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 e' sostituita dalla seguente:
"a) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Benna, Brusnengo, Candelo, Castelletto Cervo, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cossato Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Gattinara, Ghemme, Lenta, Lozzolo, Massazza, Masserano, Mottalciata, Roasio, Romagnano Sesia, Rovasenda, Salussola, Verrone e Villanova Biellese;".

Art. 4.
(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3)

1. L'articolo 6 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. (Norme di salvaguardia)
1. Sull'intero territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge, oltre al rispetto della legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali ed ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall'ente di gestione;
b) aprire e gestire discariche;
c) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatti salvi i collegamenti ai sistemi autostradali mediante nuove arterie con caratteristiche superstradali e autostradali e le strade necessarie allo svolgimento delle attivita' agricole e forestali.
2. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio dell'Area protetta devono corrispondere ai fini di cui all'articolo 3 e sono definiti nel Piano d'Area di cui all'articolo 9.
3. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio forestale sono stabilite in apposito Piano di assestamento forestale redatto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), da ultimo modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7. Fino alla approvazione del Piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 12 della l.r. 57/1979.
4. Fino all'approvazione del Piano d'Area di cui all'articolo 9, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), e' sottoposto a preventiva autorizzazione delle Province territorialmente competenti.
5. Il ritrovamento e la scoperta di beni mobili ed immobili di cui all'articolo 2 del d. lgs. 490/1999 e' soggetta alle disposizioni di cui al capo V del d. lgs. 490/1999.
6. Per le specie faunistiche presenti nelle Aree protette ed elencate nell'allegato D, lettera a) del regolamento approvato con decreto del Presidente della repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e delle fauna selvatiche) si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del d.p.r. 357/1997.
7. L'esercizio dell'attivita' venatoria e' vietato all'interno della Riserva naturale orientata. Sono consentiti in tale territorio gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate).".

Art. 5.
(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3)

1. L'articolo 7 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. (Sanzioni)
1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni 10 mc di materiale rimosso o depositato.
2. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, commi 1, lettera c), 2 e 4 comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
3. I tagli boschivi effettuati in difformita' dalle previsioni di cui all'articolo 12 della l.r. 57/1979, comportano le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
4. Per le violazioni al divieto all'articolo 6, comma 8 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.
5. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2, e 3 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che deve essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito provvedimento delle Province territorialmente competenti.
6. Le violazioni alle disposizioni richiamate all'articolo 6, comma 6 sono punite con le sanzioni previste al capo VII del d. lgs. 490/1999.
7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate) come modificata con legge regionale 23 aprile 1985, n. 46, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio della Regione Piemonte.".

Art. 6.
(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3)

1. L'articolo 8 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. (Vigilanza)
1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge e' affidata:
a) agli agenti di vigilanza dell'ente di gestione dell'Area protetta;
b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
c) agli agenti di vigilanza faunistica della Province territorialmente competenti;
d) al Corpo forestale dello Stato;
e) alle Guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) convenzionate con l'Ente di gestione.".

Art. 7.
(Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3)

1. L'articolo 9 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. (Piano d'Area)
1. La Riserva naturale orientata delle Baragge e' soggetta a Piano d'Area di cui all'articolo 23 della l.r. 12/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36. Il Piano d'Area e' efficace per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 149 del d. lgs. 490/1999 ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni ambientali e paesistici).
2. Il Piano d'Area, predisposto dall'ente di gestione in collaborazione con i comuni e le province territorialmente interessate e la Regione Piemonte attraverso conferenze, e' adottato dall'ente di gestione dell'Area protetta che lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai comuni ed alle province territorialmente interessate e ne da notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati e trasmettere entro 90 giorni le proprie osservazioni.
3. L'ente valuta le osservazioni entro i successivi 90 giorni e trasmette gli elaborati definitivi alla Regione Piemonte.
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il Piano d'Area al Consiglio regionale per l'approvazione.".

Art. 8.
(Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3)

1. L'articolo 11 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge si provvede mediante finanziamenti stanziati sul bilancio della Regione Piemonte di cui alle unita' revisionali di base ( UPB ) nn. 21051, 21052, 21061 e 21062 del bilancio della Regione per l'anno 2003.
2. Per gli anni successivi gli stanziamenti regionali sono stabiliti dai relativi bilanci.".

Art. 9.
(Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 10 e 12 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 sono abrogati.

Allegato A.

Planimetria in scala 1:25.000 (art. 2 comma 2)
OMISSIS