Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7496.

Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 (Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine).

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
All. A

Art. 1.
(Sostituzione del titolo della legge regionale 14 novembre 2001, n. 29)

1. Il titolo della legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 (Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine) e' sostituito dal seguente: "Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa".

Art. 2.
(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 14 novembre 2001, n. 29)

1. L'articolo 1 della legge regionale 14 novembre 2001, n, 29 (Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine) e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. (Istituzione)
1. Ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette) ed ai sensi dell'articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, con la presente legge e' istituita la Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa.
2. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 93, comma 3 della l.r. 44/2000, come inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001, la Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa e' classificata di rilievo locale.".

Art. 3.
(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2001, n. 29)

1. L'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2001, n, 29 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Confini)
1. I confini della Zona di salvaguardia incidente sul territorio dei Comuni di Alice Bel Colle, Cassine e Ricaldone per la Provincia di Alessandria e dei Comuni di Bruno, di Maranzana e di Mombaruzzo per la Provincia di Asti sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000 facente parte integrante della presente legge.
2. Il territorio dell'Area protetta di cui al comma 1 e' delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il suo perimetro, recanti la scritta "Regione Piemonte - Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa". Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.".

Art. 4.
(Sostituzione della lettera f del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2001, n. 29)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 e' sostituita dalla seguente:
"f) sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in termini di fruizione turistica ecosostenibile, che abbiano come riferimento l'intero territorio del Bosco delle Sorti - La Communa e la sua complessita'".

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 14 novembre 2001, n. 29)

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 14 novembre 2001, n, 29 e' sostituito dal seguente:
"4. Fino alla approvazione del Piano d'Area di cui all'articolo 7 gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge e ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) sono soggetti ad autorizzazione della Provincia competente per territorio.".

Art. 6.
(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2001, n. 29)

1. L'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2001, n, 29 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. (Vigilanza)
1. La vigilanza sul territorio della Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa e' affidata:
a) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
b) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Alessandria;
c) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Asti;
d) al Corpo forestale dello Stato;
e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).".

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 14 novembre 2001, n. 29)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 14 novembre 2001, n, 29 e' sostituito dal seguente:
"1. La Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa e' soggetta a Piano d'Area di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394). Il Piano d'Area e' efficace per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni ambientali e paesistici).".
2. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 e' abrogato.

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2001, n. 29)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2001, n, 29 e' sostituito dal seguente:
"1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) comportano sanzioni amministrative da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni 10 mc di materiale rimosso o depositato.".
2. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2001, n, 29 e' sostituito dal seguente:
"4. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2 e 3 comportano oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che deve essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia competente per territorio.".

Art. 9.
(Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 14 novembre 2001, n. 29)

1. L'articolo 9 della legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri per la gestione della Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa si provvede mediante finanziamenti stanziati sul bilancio della Regione Piemonte di cui alle unita' previsionali di base ( UPB ) nn. 21051, 21052, 21061 e 21062 del bilancio della Regione per l'anno 2003.
2. Per gli anni successivi gli stanziamenti regionali sono stabiliti dai relativi bilanci.".

Allegato A

: Planimetria in scala 1:25.000
OMISSIS