Proposta di legge regionale, n. 7492.
Provvedimenti urgenti in materia di edilizia sanitaria relativamente all'Azienda Ospedaliera 'Ospedale Maggiore della Carità' di Novara. 1. La presente legge contiene misure urgenti finalizzate ad ottimizzare, mediante la realizzazione di nuove strutture edilizie, l'attivita' dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Maggiore della Carita'" di Novara nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dalle norme vigenti in materia di assistenza sanitaria.
1. L' A.R.E.S.S. della Regione Piemonte, su incarico della Giunta Regionale, elabora una Proposta Tecnico-Funzionale e Finanziaria su cui basare la pianificazione e la progettazione dell'opera.
1. La spesa di cui al comma 5 dell'articolo precedente e' ripartita nel triennio 2003-2005 come segue: euro 25.000.000,00 nell'anno 2003, euro 20.000.000,00 nell'anno 2004, euro 20.000.000,00 nell'anno 2005.
Art. 1, 2, 3
(Finalita')
2. La Giunta regionale e' autorizzata a finanziare, nei termini di cui agli articoli seguenti, la realizzazione in Novara di un nuovo presidio ospedaliero, appartenente all'Azienda Ospedaliera "Ospedale Maggiore della Carita'" di Novara, istituita ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della legge regionale 22 settembre 1994, n. 39.
(Modalita' di progettazione, realizzazione e finanziamento)
2. Nella scelta dell'area da destinare all'edificazione, sono possibilmente preferite aree di proprieta' pubblica o gia' appartenenti all'Azienda Ospedaliera "Ospedale Maggiore della Carita'", o comunque non soggette a procedure espropriative o di trasferimento coattivo di diritti, comunque denominate.
3. In deroga all'articolo 17 comma 4 legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., le eventuali varianti strutturali al Piano Regolatore Generale necessarie per la realizzazione dell'opera, invece che con la procedura di cui all'articolo 15 della medesima legge, sono definitivamente approvate dal Consiglio Comunale sulla base del progetto esecutivo a maggioranza assoluta dei componenti.
4. La Giunta regionale e' autorizzata a sottoscrivere accordi di programma con altri soggetti e Istituzioni in ogni fase del procedimento, in relazione a esigenze di pianificazione, progettazione, realizzazione e finanziamento delle opere.
5. La Giunta regionale e' autorizzata a erogare, in conto capitale, la somma di euro 65.000.000 per il triennio 2003-2005 in relazione allo di studio di fattibilita', alle fasi di progettazione e avvio delle opere.
(Disposizioni finanziarie e modalita' integrative del finanziamento)
2. Alla copertura finanziaria della spesa si provvede come segue:
a) quanto a euro 15.000.000,00 per l'anno 2003 e a euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante una disponibilita' di pari importo della UPB 28042;
b) quanto a euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, mediante riduzione dell' UPB 09012.
3. L'ulteriore spesa necessaria per il completamento dell'opera puo' essere finanziata utilizzando:
a) la finanza di progetto;
b) la finanza innovativa;
c) la cartolarizzazione;
d) l'apporto di altri Enti e Istituzioni, comprese le Fondazioni Bancarie, anche mediante accordi di programma come autorizzati dall'articolo 2 comma 4 della presente legge;
e) le risorse assegnate alla Regione Piemonte in attuazione della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) Il ricavato dalla alienazione della struttura che attualmente ospita l'"Ospedale Maggiore della Carita'" di Novara.
4. Le autorizzazioni di spesa per gli anni successivi al 2005 vengono definite in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione annuali e pluriennali.