Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7488.

Disposizioni in materia di tasse automobilistiche.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Art. 1.
(Competenza territoriale ed identificazione del contribuente)

1. La Regione Piemonte e' competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovute dagli intestatari dei veicoli residenti nella Regione.
2. La tassa di circolazione regionale e' dovuta in misura fissa per anno solare. Non e' ammesso il rimborso della tassa di circolazione regionale.
3. L'archivio regionale delle tasse automobilistiche e' costituito sulla base dei seguenti requisiti essenziali:
a) la targa del veicolo;
b) il codice fiscale del proprietario.
4. Dal 1° gennaio 2004 non possono essere accettati versamenti che non contengano obbligatoriamente entrambi i dati.

Art. 2.
(Mensilizzazione della tassa automobilistica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale deve essere corrisposta per 12 mesi a partire dal mese di immatricolazione del veicolo.
2. Il termine di pagamento della tassa e' fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione.
3. L'assolvimento dell'obbligazione tributaria per tutti i veicoli, compresi quelli gia' immatricolati, deve avvenire in un'unica soluzione con l'esclusione degli autocarri e dei complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 t, per cui rimane in vigore la facolta' della periodicita' quadrimestrale.
4. Le scadenze ad oggi attribuite ai veicoli gia' presenti in archivio restano in vigore fino ad eventuali fatti che comportino eventi sospensivi relativi alla vita del veicolo e che comportino pertanto l'applicazione di quanto previsto al comma 1, al momento del venir meno del regime particolare.

Art. 3.
(Perdita di possesso)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 il contribuente, che si trovi nella condizione di registrare la perdita di possesso di un veicolo per furto o rottamazione in corso di validita' della tassa automobilistica regionale versata, puo' richiedere la compensazione su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato in base alle modalita' di seguito descritte:
a) e' riconosciuto il diritto alla compensazione o al rimborso per il periodo nel quale non si e' goduto del possesso del veicolo, purche' sia pari almeno ad un quadrimestre. La compensazione o il rimborso vengono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si e' verificato l'evento interruttivo del possesso, derivante da furto o demolizione del veicolo;
b) qualora si abbia una nuova immatricolazione (o fattispecie ad essa assimilabile, come il rientro dal regime di esenzione) in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso per furto o demolizione, e' riconosciuto al contribuente la facolta' di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L'importo della riduzione e' pari alla quota-parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si e' goduto del possesso. L'applicazione di tale riduzione e' concessa soltanto nel caso in cui la nuova immatricolazione o assimilata avvenga entro e non oltre un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente.
2. Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi della riduzione di cui al comma 1 o nel caso in cui il veicolo di cui si e' perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento pari comunque ad almeno un quadrimestre.

Art. 4.
(Variazioni di importi della tassa automobilistica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale e quella di circolazione sono fissate in:
a) 20,00 euro per i ciclomotori (con esclusione dei quadricicli normati dall'articolo 18, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003);
b) 22,00 euro per i motocicli, a cui deve aggiungersi 1,00 euro per ogni Kw per motocicli di potenza superiore a 11 Kw;
c) 25,00 euro per le roulotte e i rimorchi speciali;
d) 1,00 euro a Kw o 0,75 euro per Cv per autoveicoli speciali.

Art. 5.
(Riduzioni ed esenzioni)

1. A decorre dal 1° gennaio 2004 sono soppresse tutte le riduzioni attualmente in vigore ad eccezione di quelle per le seguenti categorie, la cui percentuale di riduzione rimane inviarata:
a) autovetture adibite al servizio pubblico di piazza;
b) autovetture adibite a scuola guida;
c) autoveicoli per il trasporto di cose muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essi equivalente.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale:
a) gli autobus adibiti al trasporto pubblico di linea;
b) le autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;
c) i veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabili, in caso di intercambiabilita' vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica (per i quali si prevede l'esenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che dell'integrazione dovuta per la massa rimorchiabile);
d) gli autoveicoli alimentati a GPL gia' dotati di dispositivo per la circolazione con GPL all'atto dell'immatricolazione, in via di interpretazione autentica della disposizione dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002).

Art. 6.
(Rimorchiabilita')

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 gli importi fissati dalla tabella 2 bis di cui all'articolo 6, comma 22 bis della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) sono sostituiti dai seguenti:
a) per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate e fino a 17,99 tonnellate euro 258,23;
b) per autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate euro 568,10;
c) per trattori stradali a 2 assi euro 568,10;
d) per trattori stradali a 3 assi euro 800,51.
2. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 e' data facolta' a tutti coloro che pur avendo l'annotazione della massa rimorchiabile sulla carta di circolazione erano oggettivamente nell'impossibilita' di trainare oppure che si sono avvalsi della facolta' di richiedere l'annotazione come da circolare n. 12 del 31 gennaio 2001 del Ministero delle Finanze di produrre autocertificazione o documentazione a comprova del fatto che la maggiorazione della tassa per la rimorchiabilita' non era dovuta.

Art. 7.
(Targhe di prova)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'importo della tassa automobilistica regionale per le targhe prova deve essere corrisposto per l'intero anno solare e preventivamente al rilascio delle targhe stesse.
2. Gli importi delle targhe prova sono fissati in:
a) 210 euro per gli autoveicoli;
b) 32 euro per i ciclomotori e motocicli.

Art. 8.
(Auto storiche)

1. Le autovetture ed i motoveicoli che abbiano compiuto 30 anni dalla costruzione sono assoggettati alla tassa automobilistica regionale nella misura fissa di euro 30,00 per le autovetture e di euro 22,00 per i motoveicoli, ad uso privato per trasporto persone. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale e, cioe', utilizzati nell'esercizio di attivita' di impresa o di arti e professioni.
2. I benefici di cui al comma 1 sono altresi' estesi ai veicoli che avendo compiuto 20 anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarita' dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purche' lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originario impianto costruttivo dello stesso veicolo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati.
3. Con provvedimento della Giunta regionale sono previste le modalita' da esperire per potere usufruire dell'agevolazione, nonche' i centri specializzati idonei a emettere la certificazione.
4. Per gli anni 2001 e seguenti sono esentati solamente i soggetti proprietari dei veicoli individuati dall'articolo 63 della l. 342/2000 che producono idonea documentazione.
5. La Giunta regionale e' autorizzata ad adottare provvedimenti destinati a definire, in modo univoco, le disposizioni di cui all'articolo 63 della l. 342/2000.

Art. 9.
(Interruzione dell'obbligo di pagamento)

1. A decorrere dal 1° maggio 2003 gli elenchi previsti dal decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 187, devono essere trasmessi in formato elettronico alla Regione Piemonte dai soggetti abilitati.
2. Il diritto fisso previsto dalla normativa richiamata, a decorrere dalla stessa data, deve essere corrisposto alla Regione Piemonte.
3. Con provvedimento della Giunta regionale si stabiliscono le modalita' per l'inoltro in formato elettronico degli elenchi di cui al comma 1.

Art. 10.
(Modalita' di esenzione per i soggetti disabili)

1. La persona disabile grave, secondo la definizione dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, ovvero il soggetto di cui il disabile sia fiscalmente a carico, che risulti proprietaria di veicoli come individuati all'articolo 17, comma 1, lettera f bis) del d.p.r. 39/1953, limitatamente ad un solo veicolo, non e' tenuta al pagamento della tassa automobilistica regionale.
2. L'esenzione di cui al comma 1 e' estesa alle persone con handicap psichico o mentale, in possesso di indennita' di accompagnamento e alle persone non vedenti o sordomute assolute e alle persone invalide pluriamputate.
3. L'esenzione di cui al comma 1 e', altresi', estesa alle persone invalide per ridotte o impedite capacita' motorie limitatamente ai veicoli di proprieta' degli stessi, adattati in funzione dell'invalidita' accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche. L'adattamento del veicolo deve risultare dalla relativa carta di circolazione e viene ad esso equiparato l'adattamento del veicolo prodotto in serie che risponda alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell'invalido.
4. L'esenzione riconosciuta ai sensi dei commi precedenti puo' essere trasferita su altro veicolo di proprieta' della medesima persona esclusivamente se il veicolo precedentemente esentato sia stato radiato, venduto con regolare voltura ovvero sia stata formalizzata la perdita di possesso.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le variazioni di natura soggettiva o oggettiva, rispetto all'esenzione riconosciuta ai sensi dei commi precedenti, devono essere comunicate alla regione entro trenta giorni dal loro verificarsi o, in caso di decesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione di cui all'articolo 2.
6. Pena la decadenza dal diritto, le domande per la fruizione dei benefici di cui ai precedenti commi, devono essere inoltrate, entro 90 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, alle competenti strutture tributarie regionali, ovvero agli uffici individuati dall'Amministrazione regionale.

Art. 11.
(Delega alla Giunta per la gestione degli archivi e per l'attuazione del Protocollo d'intesa)

1. La Giunta e' autorizzata ad adottare i provvedimenti ed attuare convenzioni ed intese con enti istituzionali e soggetti privati per:
a) favorire il raccordo con tutti gli archivi auto esistenti utili a implementare e migliorare la gestione dell'archivio regionale;
b) attuare il Protocollo d'Intesa in materia di tassa automobilistica previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418;
c) attuare le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 12.
(Definizione delle pendenze in materia di tassa automobilistica e ravvedimento operoso)

1. Per gli anni 2002 e seguenti il contribuente puo' regolarizzare la propria posizione, sempre che non siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi, mediante il pagamento della tassa o della maggiore tassa non versata maggiorata del 10 per cento. Restano fermi i termini e le modalita' per il ravvedimento di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
2. Le pendenze in materia di tassa automobilistica, relative agli anni 1999, 2000 e 2001, possono essere definite dai soggetti nei confronti dei quali non siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi mediante il versamento, entro il termine del 30 settembre 2003, della tassa o maggiore tassa non versata maggiorata del 10 per cento.
3. Le pendenze in materia di tassa automobilistica possono essere definite anche dai soggetti per i quali siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi, anche giurisdizionali, mediante il versamento, entro lo stesso termine di cui al comma 2, della tassa o maggiore tassa accertata, maggiorata del 30 per cento.
4. Le pendenze relative ai versamenti tardivi possono essere definite, nel termine di cui al comma 2 ed anche nei casi in cui siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi, mediante il pagamento di una somma pari al 10 per cento della tassa tardivamente versata.
5. Fino al 30 settembre 2003 i procedimenti in corso si intendono sospesi e per gli accertamenti in corso non ancora estinti sono sospese le procedure di riscossione coattiva.
6. Fino alla scadenza dei termini previsti dal presente articolo le normali attivita' istituzionali del competente settore regionale devono proseguire senza interruzioni.
7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalita' operative di attuazione delle norme di cui al presente articolo.