Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 488.

Disposizioni in materia di tasse automobilistiche



Ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge n. 449 del 27/12/1997, l'espletamento delle funzioni tributarie relative alle tasse automobilistiche, quali la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo e' a carico delle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 1999.
Il decreto del Ministero delle Finanze, n. 418 del 25/11/1998, dispone che le Regioni ed il Ministero delle Finanze debbano definire, d'intesa fra loro, le modalita' di costituzione, gestione e controllo degli Archivi Regionali e del risultante Archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
Lo stesso decreto stabilisce che il Ministero assicuri, in via transitoria fino alla sottoscrizione del protocollo con le Regioni, la costituzione, la gestione e l'aggiornamento dell'Archivio nazionale.
La sottoscrizione ad oggi non e' ancora avvenuta e non certo per colpa delle Regioni.
In conseguenza di quanto sopra, il Ministero ha messo a disposizione delle Regioni i contenuti dell'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ricavato a partire dall'integrazione delle fonti PRA e MCTC ), ed il relativo software di gestione ( SGATA ), affidandone la realizzazione alla societa' Sogei.
E' invece competenza di ogni singola Regione l'allestimento di un Archivio regionale, e del relativo Sistema Informativo di gestione ( SIRTA Sistema Informativo Regionale della Tassa Auto), per il raggiungimento della completa autonomia di gestione del tributo.
Fatte queste premesse, la Regione Piemonte ha realizzato in collaborazione con il CSI - Piemonte, sulla base dell'archivio nazionale ( Sgata ) un proprio archivio regionale.
Tuttavia l'acquisizione delle informazioni dai vari Enti competenti (dati tecnici e residenze dalla Motorizzazione, proprietari dal PRA , pagamenti dai vari intermediari, ecc.) viene prevista in modo centralizzato sulla banca dati nazionale, e solo successivamente ribaltata alle Regioni.
L'architettura impostata dalla Sogei prevede di filtrare le operazioni di aggiornamento al fine di registrare il dato quando completo e pervenuto dalla fonte piu' autorevole, rendendo cosi' superflua la gestione puntuale da parte delle Regioni e vanificando ogni loro correzione.
La pluralita' di Enti coinvolti nello scenario della Tassa Auto (Motorizzazione, PRA , Poste, ACI , ecc. ), ciascuno con le proprie logiche e tempi interni specifici, ha pero' fatto in modo che il suddetto modello generasse dei ritardi nell'acquisizione degli aggiornamenti, senza garantire peraltro la correttezza assoluta delle informazioni.
La riscossione off-line (Banco Poste, Concessionari non collegati in tempo reale alla Banca Dati Tassa Auto) continua ad immettere grandi quantita' di informazioni errate o non complete, rendendo impraticabili le successive fasi di accertamento.
Lo stesso dicasi, anche se in misura inferiore, anche per la riscossione on-line effettuata dai Tabaccai, che non risulta ancora opportunamente filtrata e controllata e dove si procede senza l'acquisizione del codice fiscale e con il codice regione inserito manualmente dal tabaccaio e quindi con enormi possibilita' di errore.
A fronte di una Banca Dati non completa e non affidabile e' dunque emersa in modo sempre piu' pressante la necessita' che le singole Regioni possano operarvi direttamente con transazioni puntuali, inserendo o modificando un'informazione, qualora ne vengano a conoscenza attraverso la segnalazione di un contribuente, senza aspettare il flusso definitivo: es. inserire un pagamento, un veicolo, un'anagrafica se ancora non presenti in archivio; modificare dati tecnici, pagamenti, residenze, che risultassero non aggiornate.
Il modello applicativo impostato dal Ministero e da Sogei, ponendosi come obiettivo principale l'integrazione e la coerenza fra il momento regionale e il momento nazionale, pur in linea teorica corretto, impedisce questa operativita' regionale neanche sul sistema locale SIRTA, ostacolando di fatto i processi di gestione affidati alle Regioni.
La Regione Piemonte ha ripetutamente segnalato in tutte le sedi e a tutti i livelli le gravi anomalie di un sistema che non si riusciva a far decollare e che di fatto ha diviso l'Italia in due, fra regioni che hanno affidato il servizio all' Aci e regioni che hanno cercato di gestire la tassa e crearsi un proprio archivio.
A distanza di quattro anni non e' stato ancora attivato il protocollo d'intesa previsto a suo tempo per permettere alle regioni di gestire in proprio l'archivio regionale.
L'aggiornamento degli archivi avviene in modo lacunoso, contraddittorio e con tempistiche e metodologie diverse fra Regioni.
In quattro anni non si e' ancora riusciti ad effettuare le compensazioni economiche fra le regioni (e alcune di loro risultano creditrici di svariati milioni di euro da altre). I Presidenti delle Regioni nella primavera scorsa, consci delle serie problematiche connesse alla gestione della tassa automobilistica, divenuta totalmente regionale, piu' di nome che di fatto, istituirono un gruppo di lavoro per cercare di porre ordine in una materia altamente complessa ed articolata.
Contestualmente richiesero formalmente al Governo l'attuazione di quanto previsto dall'art. 17 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 499 ("fino alla definizione di un protocollo di intesa definito tra le Regioni e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle modalita' di gestione, aggiornamento e controllo degli archivi queste funzioni siano assicurate, in via transitoria, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo del proprio sistema informativo"), anche in considerazione del fatto che tale protocollo era stato approvato in Conferenza Stato - Regioni nell'aprile del 2000.

Il gruppo di lavoro, composto dai tecnici di Lombardia, Piemonte, Toscana e Campania ha prodotto per la meta' di settembre un documento da cui discende sostanzialmente il presente articolato di legge.
Il documento del gruppo di lavoro fu approvato dagli assessori competenti anche su mandato dei Presidenti e quindi il disegno di legge prende lo spunto da un documento in cui tutte le Regioni si sono riconosciute.
Successivamente i Presidenti, in data 28 novembre oltre a sollecitare nuovamente l'attuazione del protocollo d'intesa, riassunsero il documento del gruppo di lavoro in una proposta di emendamento alla legge finanziaria 2003.
Il mancato inserimento dell'emendamento nella legge finanziaria 2003 unito al fatto che il protocollo d'intesa continua a non diventare operativo, pone le Regioni e non solo il Piemonte, nella necessita' di adottare quei provvedimenti minimali, necessari per poter gestire la tassa.
Nel frattempo vi e' posto anche il problema dell'articolo 13 delle legge finanziaria e dell'opportunita' o meno di darvi attuazione. Si e' ipotizzata una soluzione utile per tutti.

Nello specifico all'art. 1 del disegno di legge viene definita la competenza territoriale della Regione Piemonte in merito alla tassa automobilistica e alla tassa di circolazione. Si specifica inoltre in merito a quest'ultima che la stessa e' dovuta in misura fissa per anno solare e non e' rimborsabile.
Dal 1.1.2004 non potranno essere accettati versamenti che non contengano obbligatoriamente il codice fiscale del proprietario e la targa del veicolo.
Nell'articolo 2 si stabilisce il principio della mensilizzazione della tassa automobilistica e si fissa il termine per il pagamento della stessa nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione, semplificando e snellendo in tal modo, anche nei confronti del cittadino, la procedura di riscossione. Con questo sistema si unificano le scadenze della tassa e della revisione.
In seconda battuta si prevede un unico versamento per tutte le tipologie di autoveicoli, ad eccezione degli autocarri e dei complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 t, per cui rimane in vigore la facolta' della periodicita' quadrimestrale.
Si prevede pero' una clausola di salvaguardia con la quale si mantengono ferme le scadenze ad oggi attribuite ai veicoli gia' presenti in archivio fino ad eventuali fatti che comportino eventi sospensivi relativi alla vita del veicolo.
All'articolo 3 si definiscono le modalita' di richiesta della compensazione e del rimborso per il contribuente che si trovi nella condizione di registrare la perdita di possesso di un veicolo per furto o rottamazione in corso di validita' della tassa automobilistica regionale versata.
Nell'articolo 4 si stabiliscono nuove tariffe della tassa automobilistica e di circolazione per il 2004, per categorie particolari di veicoli.
Le riduzioni ed esenzioni sono regolate all'articolo 5, nel quale si esplicita la soppressione di quella attualmente in vigore non ricompresse nell'elenco.
Anche gli importi della rimorchiabilita' subiscono qualche variazione normata all'articolo 6, nel quale si prevede inoltre, per coloro che erano oggettivamente nell'impossibilita' di trainare oppure che si sono avvalsi della facolta' di richiedere l'annotazione come da circolare n.12 del 31 gennaio 2001 del Ministero delle Finanze, la produzione di autocertificazione o documentazione a comprova che la tassa non era dovuta.
Gli importi della tassa automobilistica dovuti per le targhe di prova sono determinati all'articolo 7, quelli per le auto storiche all'articolo 8. In quest'ultimo si delega la Giunta regionale a stabilire le modalita' da esperire per potere usufruire dell'agevolazione, nonche' i centri specializzati idonei a emettere la certificazione.
Con l'articolo 9 si prevede, in relazione all'interruzione degli obblighi di pagamento, che gli elenchi debbano essere trasmessi in formato elettronico alla Regione Piemonte dai soggetti abilitati.
Nell'articolo 10 vengono rigorosamente dettagliati i requisiti e le modalita' di esenzione per i soggetti disabili.
L'articolo 11 prevede una disposizione di chiusura nella quale si delega la Giunta regionale all'attuazione delle disposizioni presenti nell'articolato di legge.
L'articolo 12 si occupa di tratteggiare le procedure per la definizione delle pendenze in materia di tassa automobilistica e il ravvedimento operoso effettuabile anche superato il termine annuale.