Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7480.

Nuove disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per la circolazione su strade. Trasferimento di funzioni alle Province in materia di trasporti eccezionali, di regolamentazione della circolazione stradale e di gare sportive su strada.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Campo d'applicazione)

1. La presente legge disciplina l'attivita' di competenza regionale inerente al rilascio di autorizzazioni su strade regionali, provinciali e comunali di trasporti e veicoli eccezionali di cui agli articoli 10, 104 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
2. La presente legge, inoltre, disciplina l'attivita' di competenza regionale inerente al rilascio di autorizzazioni di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonche' gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale di cui all'articolo 9 comma 1 del d.lgs. 285/1992.
3. La presente legge disciplina altresi' la regolamentazione della circolazione di cui agli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 sulla rete stradale del demanio regionale.

Art. 2.
(Funzioni delle Province)

1. Sono trasferite alle Province le funzioni relative agli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 che definiscono i poteri e i compiti dell'ente proprietario in merito alla regolamentazione della circolazione sulle strade del demanio stradale regionale.
2. Sono trasferite alle Province le funzioni di competenza regionale relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali previste dall'articolo 10, comma 6 del d.lgs. 285/1992, per tutta l'estensione della rete viaria regionale, provinciale e comunale.
3. Sono trasferite inoltre alle Province le funzioni amministrative di competenza regionale relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali di cui agli articoli 104, comma 8, e 114, comma 3 del d.lgs. 285/1992, per tutta l'estensione della rete viaria regionale, provinciale e comunale.

Art. 3.
(Rilascio delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 sono rilasciate:
a) dalla Provincia in cui ha la sede principale l'impresa richiedente l'autorizzazione, per i veicoli ed i trasporti eccezionali per i quali, dato il loro impiego non possono essere stabiliti itinerari prefissati; l'autorizzazione, valida su tutto il territorio regionale, e' rilasciata per tutta l'estensione della rete viaria classificata regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del d.lgs. 285/1992, provinciale ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del d.lgs. 285/1992, e comunale con le limitazioni previste dall'autorizzazione stessa;
b) dalla Provincia in cui ha origine il transito, per i veicoli ed i trasporti eccezionali per i quali e' noto l'itinerario; l'autorizzazione, valida su tutto il territorio regionale, e' rilasciata, previo rilascio di nulla osta da parte degli Enti territorialmente interessati, per tutto il percorso richiesto nell'ambito del territorio regionale sulla rete viaria classificata regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del d.lgs. 285/1992, provinciale ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del d.lgs. 285/1992, e comunale, con le limitazioni previste dall'autorizzazione stessa.
2. Nei casi in cui l'impresa richiedente abbia sede fuori dal territorio regionale, per le autorizzazioni di cui al comma 1, lettera a), ovvero il transito abbia origine al di fuori della Regione Piemonte, per le autorizzazioni di cui al comma 1, lettera b), i relativi provvedimenti sono rilasciati dalla Provincia che per prima e' interessata dal percorso effettuato dal veicolo o trasporto eccezionale.

Art. 4.
(Indennizzi e proventi)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 18, commi 1, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), relativo al demanio regionale e provinciale, e' versato alle Province che rilasciano l'autorizzazione alla circolazione, in quanto enti proprietari delle strade ed enti di gestione della rete stradale regionale trasferita dallo Stato.
2. Nei casi in cui l'ente rilasciante l'autorizzazione non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito del trasporto eccezionale, le somme da trasferirsi all'ente proprietario ai sensi dell'articolo 18, comma 2 del d.p.r. 495/1992, sono interamente trattenute per il demanio regionale dalla Provincia che rilascia l'autorizzazione.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2 e 5, le Province fanno fronte con i proventi di cui al comma 1.
4. Le Province determinano i criteri per la ripartizione della quota spettante ai Comuni.

Art. 5.
(Modificazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)

1. L'articolo 80 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e' sostituito dal seguente:
"Art. 80 (Competizioni su strade regionali)
1. E' trasferito alle Province il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonche' gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). L'autorizzazione e' rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza della gara previa intesa con le altre province interessate, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85).
2. Le Province sono competenti a rilasciare l'autorizzazione di cui al comma 1 nel caso in cui la gara interessi piu' Comuni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2 del d.lgs. 9/2002".

Art. 6.
(Oneri a carico del richiedente)

1. I Comuni e le Province hanno facolta' di porre a carico dei soggetti che richiedono le autorizzazioni di cui alla presente legge il costo degli oneri relativi a sopralluoghi, accertamento dell'agibilita' del percorso, oltre che alle spese di istruzione della pratica amministrativa. I Comuni e le Province dispongono a tal fine apposita regolamentazione.

Art. 7.
(Esercizio delle funzioni)

1. L'effettivo esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite con la presente legge, e' stabilito con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), a seguito dell'individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni medesime.

Art. 8.
(Abrogazione)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 16 aprile 1985, n. 32;
b) legge regionale 18 novembre 1994, n. 49.

Art. 9.
(Urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.