Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 480.

Nuove disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per la circolazione su strade. Trasferimento di funzioni alle Province in materia di trasporti eccezionali, di regolamentazione della circolazione stradale e di gare sportive su strada



La materia del rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade provinciali e comunali di trasporti eccezionali previste dal d.lgs. 285/1992 "Nuovo codice della strada", e' stata fatta oggetto di attenzione da parte del legislatore regionale con la l.r. 16 aprile 1985, n. 32, cosi' come modificata dalla l.r. 18 novembre 1994, n. 49 "Delega alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade provinciali e comunali di trasporti e veicoli eccezionali".
A seguito del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 461 e' stata individuata la rete autostradale e stradale di interesse nazionale con contestuale previsione di trasferimento delle strade non comprese nella rete alle Regioni, e col d.p.c.m. 21 febbraio 2000 si e' provveduto alla individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101 comma 1 del d.lgs. n. 112/1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale.
La normativa di riferimento per quanto riguarda le strade demaniali regionali trasferite dallo Stato e' la l.r. 26 aprile 2000, n. 44 come modificata dalla l.r. 15 marzo 2001, n. 5. In particolare l'art. 102 stabilisce le funzioni trasferite alle Province in materia di viabilita'. A norma del suddetto articolato, le Province devono provvedere alla gestione amministrativa della rete stradale demaniale regionale.
Riscontrando peraltro una carenza nella normativa regionale di riferimento per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade regionali di trasporti e veicoli eccezionali, si rende necessario rivedere la delega di funzioni attribuita alle Province, abrogando la precedente normativa regionale.
E' la stessa normativa regionale vigente - la succitata l.r. 49/1994 - a specificare che la Regione provvede, a seguito della riclassificazione delle strade nelle tipologie previste dall'articolo 2, comma 6, del d.lgs. 285/1992, se necessario, a disciplinare con legge il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sulle strade classificate regionali.
Il presente disegno di legge si propone di trasferire alle Province le funzioni amministrative di competenza regionale per quanto attiene alla rete delle strade demaniali regionali.
Saranno pertanto le Amministrazioni provinciali ad introitare le somme derivanti sia dal pagamento dell'indennizzo chilometrico, sia dall'indennizzo c.d. "convenzionale", ed a ripartire tra le Province stesse ed i Comuni, sulla base di criteri fissati dalle rispettive Giunte provinciali, le quote di competenza.
Le Province trattengono a titolo di indennizzo per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2 e 5 del ddl, quanto introitato - che e' comprensivo sia delle quote di competenza regionale che di competenza provinciale - anche nel caso in cui l'ente proprietario della strada e' la Regione.
Altra carenza nel quadro normativo regionale vigente si riscontra in merito ai poteri ed i compiti degli enti proprietari delle strade circa la regolamentazione della circolazione stradale, di cui tratta l'art. 2 comma 1 del disegno di legge.
Precedentemente, con l'art. 102 comma 2 lettera c) della L.R. 5/2001 sono state trasferiti alle Province i poteri ed i compiti di cui all'art. 14 del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) anche sul demanio regionale. Nello svolgere i compiti di cui all'art. 14 del codice e' necessario anche trasferire alle Province i poteri di cui agli artt. 5, 6 e 7 del codice della strada che prevedono la regolamentazione della circolazione da parte degli enti proprietari della strada.
Per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle competizioni sportive su strada previste dall'art. 9 del d.lgs. 285/1992, il legislatore regionale con legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 art. 80 ha attribuito alle Province il rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento di gare motoristiche su strade ordinarie di interesse di piu' Province.
I poteri precedentementre descritti, con l'entrata in vigore della Legge 168/2002 sono stati ampliati anche alle gare sportive non motoristiche, conferendo ulteriormente alle Regioni le funzioni prima svolte unicamente dalle Prefetture, sulle strade nazionali, su quelle regionali, e su quelle comunali nel caso in cui l'interesse della gara ricada su piu' Comuni.
In questa transitorieta' dovuta all'immediata entrata in vigore della normativa statale, benche' la Regione non fosse in grado nell'immediato di svolgere il compito istituzionale assegnatole, non si e' creato un vuoto legislativo. Infatti la Presidenza della Giunta regionale ha richesto alle Prefetture un periodo di avvalimento per il tempo strettamente necessario all'entrata in vigore della presente legge regionale.
In considerazione anche di quest'ultimo aspetto, il presente disegno di legge assume pertanto carattere di estrema urgenza.
Con l'art. 5 della legge regionale in oggetto, che va a modificare l'art. 80 della l.r. 44/2000 ci si prefigge, infatti, di trasferire alla Province le funzioni di competenza regionale inerenti al rilascio delle autorizzazioni per le gare sportive su strade nazionali, regionali ovvero che interessino piu' Comuni.
In virtu' e a fronte delle funzioni amministrative trasferite con il presente disegno di legge, e' opportuno che la Regione destini interamente alle Province, come suesposto, le quote di competenza derivanti dal pagamento degli indennizzi previsti dall'art. 18 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" sulle strade di proprieta' regionale.
Con l'art. 6 inoltre, Comuni e Province possono ricavare ulteriori proventi ponendo a carico dei richiedenti le autorizzazioni per i trasporti eccezionali e per le gare sportive su strada, oneri per diritti amministrativi e per eventuali sopralluoghi. A tal fine gli enti dovranno dotarsi di apposita regolamentazione.