Proposta di legge regionale, n. 7476.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale). 1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51, e' sostituita dalla seguente:
1. Al personale di cui all'articolo 14, comma 1, lettere g) ed h) della l.r. 51/1997 si applica la disciplina prevista, rispettivamente dalla l.r 39/1998 e dalla legge regionale 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei Gruppi).
1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 e' aggiunta la seguente:
1. Il dispositivo di cui all'art. 15 comma 6 della L.R. 51/97 si applica anche per il Presidente del Consiglio regionale. 1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 e' sostituita dalla seguente:
1. Il comma 6 dell'articolo 26 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 e' sostituito dal seguente:
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare la legge regionale 7 aprile 2000, n. 41 (Modificazioni all'art. 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 "Norme sull'organizzazione degli Uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato" come modificata dalla legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26). 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati per l'anno 2003 in 1 milione 414 mila euro, si fara' fronte per euro 1.117.000 con lo stanziamento dell' UPB 09071 e per euro 990.000 con lo stanziamento dell' UPB 09001.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
"g) Uffici a supporto del Presidente della Giunta regionale, di ogni Assessore, del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Ai fini dell'applicazione della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato), la dotazione organica vigente all'entrata in vigore della presente legge per gli ex Uffici di comunicazione e' incrementata di n. 3 unita' per l'ufficio del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio regionale, di n. 2 unita' per gli uffici degli Assessori regionali e di 4 unita' per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Ferme restando le modalita' di definizione delle risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale di cui alla presente lettera, previste all'articolo 1, comma 3 della l.r. 39/1998, nei limiti di una unita' per ciascun ufficio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari). Tra il personale addetto agli uffici a supporto del Presidente della Giunta regionale, di ogni Assessore, del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e' compreso quello addetto alla guida degli automezzi loro assegnati.".
2. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39, le parole: "nei limiti massimi dei tre quinti di tale spesa" sono soppresse.
"h bis) in staff al Consiglio regionale, quale struttura di livello dirigenziale, il settore denominato CO.RE.COM. , dipendente funzionalmente dal Presidente del Comitato regionale per le Comunicazioni.".
"a) eta' minima di trentacinque anni e massima di settanta anni;".
"6. Non possono essere nominati direttori regionali dipendenti regionali licenziati o cessati per decadenza.".