Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7476.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale).

Presentata da COTA ROBERTO, BOTTA MARCO, DI BENEDETTO ALESSANDRO, POZZO GIUSEPPE, TOSELLI PIETRO FRANCESCO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Art. 1.

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51, e' sostituita dalla seguente:
"g) Uffici a supporto del Presidente della Giunta regionale, di ogni Assessore, del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Ai fini dell'applicazione della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato), la dotazione organica vigente all'entrata in vigore della presente legge per gli ex Uffici di comunicazione e' incrementata di n. 3 unita' per l'ufficio del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio regionale, di n. 2 unita' per gli uffici degli Assessori regionali e di 4 unita' per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Ferme restando le modalita' di definizione delle risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale di cui alla presente lettera, previste all'articolo 1, comma 3 della l.r. 39/1998, nei limiti di una unita' per ciascun ufficio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari). Tra il personale addetto agli uffici a supporto del Presidente della Giunta regionale, di ogni Assessore, del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e' compreso quello addetto alla guida degli automezzi loro assegnati.".

Art. 2.

1. Al personale di cui all'articolo 14, comma 1, lettere g) ed h) della l.r. 51/1997 si applica la disciplina prevista, rispettivamente dalla l.r 39/1998 e dalla legge regionale 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei Gruppi).
2. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39, le parole: "nei limiti massimi dei tre quinti di tale spesa" sono soppresse.

Art. 3.

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 e' aggiunta la seguente:
"h bis) in staff al Consiglio regionale, quale struttura di livello dirigenziale, il settore denominato CO.RE.COM. , dipendente funzionalmente dal Presidente del Comitato regionale per le Comunicazioni.".

Art. 4.

1. Il dispositivo di cui all'art. 15 comma 6 della L.R. 51/97 si applica anche per il Presidente del Consiglio regionale.

Art. 5.

1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 e' sostituita dalla seguente:
"a) eta' minima di trentacinque anni e massima di settanta anni;".

Art. 6.

1. Il comma 6 dell'articolo 26 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 e' sostituito dal seguente:
"6. Non possono essere nominati direttori regionali dipendenti regionali licenziati o cessati per decadenza.".

Art. 7.

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare la legge regionale 7 aprile 2000, n. 41 (Modificazioni all'art. 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 "Norme sull'organizzazione degli Uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato" come modificata dalla legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26).

Art. 8.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati per l'anno 2003 in 1 milione 414 mila euro, si fara' fronte per euro 1.117.000 con lo stanziamento dell' UPB 09071 e per euro 990.000 con lo stanziamento dell' UPB 09001.