Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 476.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale)



La presente proposta di legge reca alcune modifiche alle leggi regionali 8 agosto 1997, n. 51 e 1° dicembre 1998, n. 39.

L'articolo 1 prevede un incremento della dotazione organica vigente degli uffici di comunicazione di 3 unita' per l'Ufficio del Presidente della Giunta e per l'Ufficio del Presidente del Consiglio regionale e di 2 unita' per gli uffici di comunicazione degli Assessori regionali e di 4 unita' per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Viene modificato anche il metodo di quantificazione delle risorse finanziarie destinate a costituire i budgets degli uffici di comunicazione, prevedendo che il costo effettivo esclusivamente riferito ad una unita' della dotazione organica di ciascun ufficio venga calcolato, come previsto dal testo vigente dell'articolo. 1 comma 4 della legge regionale n. 20/1981, con riferimento alla qualifica massima indicata nella dotazione organica, tenendo conto dei contratti collettivi nazionali e dei protocolli di intesa stipulati in merito all'applicazione degli stessi, ivi compreso il computo del valore di una posizione organizzativa.
Per una unita' vengono quindi considerate, a base di costo, la qualifica massima, corrispondente alla ex 8 qualifica funzionale, oggi categoria D3 con sviluppo a D5, e una posizione organizzativa di direzione di unita' complessa, corrispondente nella Regione Piemonte alla posizione organizzativa A.

Quest'ultima modifica avvicina il calcolo del budget degli uffici di comunicazione al sistema gia' introdotto per i gruppi consiliari dalla legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26,che ha modificato l'articolo 1, comma 4, della legge 8 giugno 1981, n. 20.

Tra il personale degli Uffici di comunicazione vengono ricompresi anche gli addetti alla guida degli automezzi, realizzando sostanzialmente un sistema di gestione omogeneo per tutte le figure addette ad attivita' di supporto negli uffici di diretta collaborazione con gli Amministratori.

L'articolo 2 cancella il limite di spesa per contratti di diritto privato fissato dall'art. 1, comma 5 della legge regionale n. 39/1998 in tre quinti del budget a disposizione di ogni amministratore.

L'articolo 3 inserisce il settore denominato CO.RE.COM. , quale struttura speciale di livello dirigenziale in staff al Consiglio regionale, tra le strutture speciali individuate dall'art. 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51. In tal modo viene data attuazione all'art. 17 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 istitutiva del Comitato regionale per le Comunicazioni.

L'articolo 4 prevede che il dispositivo dell'articolo 15 comma 6 della l.r. n. 51/97 si applica anche al Presidente del Consiglio regionale in relazione all'avvalimento del supporto di professionalita' esterne.

Gli articoli 5 e 6 modificano alcuni requisiti previsti dall'art. 26 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 per il conferimento dell'incarico di direttore regionale, estendendo il limite di eta' massima a settanta anni e sostituendo le cause ostative alla nomina, gia' previste al comma 6 dell'art. 26, con le sole fattispecie del licenziamento e della cessazione per decadenza.

L'articolo 7 abroga tutte le disposizioni incompatibili con il presente disegno di legge regionale, compresa la legge regionale n. 41/2000 che aveva stabilito una indennita' specifica per il personale addetto alla guida di automezzi.

L'art.8 prevede una maggior spesa di euro 1.414.000; essa rappresenta il massimo incremento di spesa solo nel caso in cui venga scelto quale addetto alla guida di automezzi esclusivamente personale esterno e, quindi, con un totale incremento di spesa a carico del bilancio. Diversamente, l'utilizzo di personale regionale con tale professionalita' potrebbe comportare ridotti aumenti di spesa, stante il collocamento in aspettativa delle stesse unita' e il venir meno della corresponsione dell'indennita' sostitutiva di prestazioni straordinarie, gia' stabilita dalla legge regionale n. 41/2000.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge si propone, attraverso alcune modifiche alla legge regionale 8 agosto 1997, n. 51, di attuare un sistema omogeneo di gestione delle figure addette agli uffici a supporto degli amministratori comprendendovi anche gli addetti alla guida degli automezzi e di realizzare un sistema di calcolo dei budgets degli uffici di comunicazione corrispondente a quello gia' introdotto per i gruppi consiliari con la legge regionale n. 26/1999.

Le ulteriori disposizioni recate dagli articoli 3,5 e 6, relative alla individuazione del Settore CO.RE.COM. quale struttura speciale in staff al Presidente del Consiglio regionale e alla variazione di alcuni requisiti richiesti per l'attribuzione dell'incarico di direttore regionale, non comportano maggiore spesa, poiche' il costo della retribuzione di posizione per la responsabilita' di settore grava sul fondo per la retribuzione di posizione e risultato esistente e le disposizioni degli artt. 5 e 6 non influiscono sul numero e sul costo degli incarichi dei direttore regionali.

Le modifiche citate prevedono, quindi, l'aumento della dotazione organica degli Uffici di comunicazione a supporto degli Amministratori regionali di tre unita' per l'Ufficio di comunicazione del Presidente della Giunta regionale e di tre unita' per l'Ufficio di comunicazione del Presidente del Consiglio regionale, di due unita' per ciascuno degli Uffici di comunicazione degli Assessori e per l'Ufficio di comunicazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

L'incremento complessivo della dotazione organica corrisponde ad una spesa pari al costo di 17 unita' di categoria D3, determinato come previsto dalla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 e di 15 unita' con costo corrispondente allo sviluppo in categoria D5 con posizione organizzativa di tipologia A.

Occorre, tuttavia, tener presente che le modifiche introdotte comportano l'abrogazione delle legge regionale 7 aprile 2000, n. 41 che stabiliva un'indennita' specifica per il personale addetto alla guida degli automezzi con una spesa di euro 289.422 (L. 560.400.000).

La spesa complessiva di euro 1.414.000, tiene conto di questa risorsa, gia' presente nelle UPB 09071 e 09001.

Inoltre occorre considerare che l'utilizzo con contratti di diritto privato di personale autista che attualmente svolge tali mansioni comporterebbe il collocamento in aspettativa delle stesse unita' con una conseguente minore erogazione sui capitoli del personale contrattualizzato per circa euro 700.000.

La spesa prevista dall'art. 8 del d.d.l.r. di cui trattasi trova copertura nella dotazione finanziaria della UPB 09071 e della UPB 0900 del bilancio pluriennale 2002/2005 approvato con legge regionale 30 aprile 2002 n. 13.