Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7472.

Sostegno alla prevenzione e al contrasto del doping nella pratica sportiva a livello dilettantistico ed amatoriale.

Presentata da TAPPARO GIANCARLO, BRIGANDI' MATTEO, CANTORE DANIELE MARIA, CARACCIOLO GIOVANNI, CHIEZZI GIUSEPPE, CONTU MARIO, COTA ROBERTO, DI BENEDETTO ALESSANDRO, GIORDANO COSTANTINO, MORICONI ENRICO, PAPANDREA ROCCO, ROSSI ORESTE, SUINO MARISA, TOMATIS VINCENZO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Finalita' della legge)

1. La Regione promuove la prevenzione ed il contrasto dell'uso del doping nella pratica sportiva a livello dilettantistico ed amatoriale, relativa a manifestazioni che si svolgono sul territorio del Piemonte, nell'ambito delle competenze regionali indicate dall'art. 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping).

Art. 2.
(Campo d'intervento)

1. La Regione programma l'attivita' di prevenzione contro l'uso del doping di cui all'articolo 1, attraverso iniziative di informazione degli atleti dilettanti ed amatori sui danni provocati dall'assunzione occasionale o continuativa di sostanze costituenti doping e sui contenuti della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
2. L'attivita' di contrasto dell'uso del doping si realizza mediante il sostegno economico all'attivazione o all'intensificazione dei controlli anti-doping durante le manifestazioni e le competizioni sportive a livello dilettantistico ed amatoriale promosse ed organizzate dalle Federazioni sportive e dagli Enti di promozione dello sport.

Art. 3.
(Soggetti beneficiari)

1. Beneficiano dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2 le Federazioni sportive e gli Enti di promozione dello sport, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ( CONI ) e presenti sul territorio del Piemonte con un Comitato regionale.

Art. 4.
(Controlli antidoping)

1. Le Federazioni sportive e gli Enti di promozione dello sport organizzano ed effettuano i controlli anti-doping sulla base dei criteri indicati dal decreto 7 agosto 2002 (Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 dicembre 200, n.376) e dei propri regolamenti.
2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati avvalendosi dei laboratori di analisi situati in Piemonte ed accreditati presso il Comitato internazionale olimpico ( CIO ), cosi' come previsto dall'articolo 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
3. Le Federazioni sportive e gli Enti di promozione dello sport stipulano con la Regione Piemonte specifiche convenzioni annuali che disciplinano la collaborazione in materia di controlli anti-doping ed in particolare:
a) il numero di controlli da effettuarsi nella stagione sportiva;
b) i criteri previsti per i controlli;
c) il costo relativo ad ogni controllo;
d) la percentuale di finanziamento concessa dalla Regione Piemonte.
4. Nel rispetto della disciplina prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), e sulla base dei risultati delle analisi comunicati dai laboratori di cui al comma 2, le Federazioni sportive e gli Enti di promozione dello sport redigono un'apposita relazione tecnica sui controlli anti-doping eseguiti, contenente i seguenti dati:
a) il tipo di gara;
b) la categoria ed il numero degli atleti che hanno partecipato alla gara;
c) le modalita' di individuazione ed il numero dei soggetti sottoposti al controllo;
d) la Societa' sportiva cui appartengono gli atleti sottoposti al controllo;
e) l'esito del controllo.
5. La relazione di cui al comma 4 costituisce elemento di documentazione ai fini di monitoraggio e di rilevazione statistica da parte della Regione Piemonte.

Art. 5.
(Modalita' di erogazione dei finanziamenti)

1. Le modalita' di erogazione dei finanziamenti sono stabilite dalla Giunta Regionale con apposito regolamento.
2. L'attivita' di prevenzione contro l'uso del doping di cui all'articolo 2, comma 1, e' finanziata annualmente con l'importo di Euro 50.000,00.
3. L'importo annuale dei finanziamenti della Regione Piemonte che concorrono all'azione di contrasto all'uso del doping svolta dalle Federazioni sportive e dagli Enti di promozione dello sport e' di Euro 250.000,00 per il sostegno alle spese per l'analisi di accertamento del doping.

Art. 6.
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 300.000,00 euro.
2. Per il finanziamento previsto all'articolo 2, comma 1 (Spese per programmare l'attivita' di prevenzione contro l'uso del doping), e' stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004, per l'anno 2003, nell' UPB 29041 (Controllo delle attivita' sanitarie Assistenza extra ospedaliera Tit. I spese correnti) la somma di euro 50.000,00, in termini di competenza.
3. Per il finanziamento previsto all'articolo 2, comma 3 (Contributi di parte corrente alle Federazioni sportive e agli Enti di promozione dello sport riconosciuti dal CONI e presenti sul territorio regionale con un Comitato, per il sostegno alle spese per l'analisi di accertamento del doping), e' stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004, per l'anno 2003, nell' UPB 21041 (Turismo sport parchi Sport Tit. I spese correnti) la somma di euro 250.000,00, in termini di competenza.
4. Alla copertura della spesa complessiva prevista ai commi 2 e 3, per l'anno 2003, pari a euro 300.000,00, si fa fronte riducendo la disponibilita' finanziaria prevista alla UPB n. 09011 (Bilanci e Finanze Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale 2002-2004.