Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 472.

Sostegno alla prevenzione e al contrasto del doping nella pratica sportiva a livello dilettantistico ed amatoriale



La vigente normativa nazionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attivita' sportiva (legge 14 dicembre 2000, n. 376 e successivi decreti attuativi) ha il merito di aver introdotto efficaci strumenti per l'identificazione e la rintracciabilita' delle sostanze classificate come doping. In particolare sono state perseguite due finalita': dare corpo ad una struttura tecnico-scientifica che coordinasse tutte le attivita' di prevenzione e contrasto delle sostanze vietate (la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, di seguito denominata "Commissione"), e configurare una precisa responsabilita' sotto il profilo penale in capo ai soggetti che procurano ad altri, somministrano, assumono o favoriscono comunque l'utilizzo delle sostanze definite come doping.
Tale normativa presenta tuttavia anche evidenti limiti di applicabilita' laddove prevede - in capo al Comitato olimpico nazionale italiano ( CONI ) - una copertura finanziaria annua di 2 miliardi di Lire (1.032.913,80 Euro) per il funzionamento della Commissione, e di 1 miliardo di Lire (516.456,90 Euro) per gli oneri derivanti dall'accreditamento dei laboratori di analisi. L'esiguita' di tale cifra, considerata la vastita' del campo di applicazione (40 Federazioni e 20 Discipline sportive associate riconosciute dal CONI ), e senza dimenticare la delicata fase finanziaria nella quale versa attualmente il Comitato olimpico, costringe a dedicare le risorse disponibili quasi esclusivamente allo sport di tipo professionistico.
Nel corso dell'anno 2001 le 40 Federazioni sportive hanno effettuato a livello nazionale 7592 controlli anti-doping, ma se si osserva il dato riferito alle singole Federazioni esso appare del tutto disomogeneo: le prime dieci per numero di controlli coprono il 92,02% del totale, lasciando alle restanti trenta poco meno dell'8%. In testa a questa classifica virtuale vi e' la Federazione Giuoco Calcio, che da sola copre il 67,82% dei controlli, seguita a grande distanza dal ciclismo (6,70%), dall'atletica leggera (4,51%), dalla pallacanestro (3,79%) e dal nuoto (3,18%); dalla nona posizione in poi (Federazione Ginnastica) il numero dei controlli annui scende a meno dell'1% del totale.
La presente Proposta di legge intende allargare il raggio d'azione dell'attivita' anti-doping in Piemonte anche allo sport praticato a livello dilettantistico (che comprende tutte le categorie giovanili, verso le quali e' fondamentale rivolgere la massima attenzione per prevenire futuri fenomeni di alterazione delle prestazioni sportive) ed amatoriale, coniugando l'informazione degli atleti sulla tutela della salute e sulla prevenzione del doping con l'effettuazione dei controlli durante le manifestazioni sportive.
L'obiettivo e' creare, anche e soprattutto negli atleti non professionisti, una forte coscienza del fenomeno doping, che si accompagni alla graduale abitudine ai controlli sanitari e ad un sistema eventuale di sanzioni sportive e penali.
Come gia' detto la Proposta di legge prevede due linee di intervento:
- la prevenzione contro l'uso del doping attraverso iniziative di informazione degli atleti dilettanti ed amatori;
- l'effettuazione dei controlli anti-doping nelle manifestazioni sportive che si svolgano sul territorio regionale mediante il loro finanziamento.
La prima viene demandata alla Regione Piemonte attraverso le sue strutture territoriali e riguarda la divulgazione, da un lato, dei dati di ricerca medica sui danni alla salute provocati dall'assunzione di sostanze vietate, dall'altro dei contenuti delle vigenti norme in materia tutela della salute e di lotta contro il doping.
La seconda linea di intervento si attua invece con la stipulazione di apposite convenzioni tra la Regione medesima e le Federazioni sportive o gli Enti di promozione dello sport. Tali convenzioni disciplinano le modalita' di collaborazione ed in particolare: i criteri applicati ai controlli anti-doping (numero dei soggetti controllati ad ogni gara e loro individuazione), il numero dei controlli previsti nell'arco dell'anno ed il loro costo, la percentuale di finanziamento concessa dalla Regione Piemonte.
I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono tutte le Federazioni sportive e gli Enti di promozione allo sport riconosciuti dal CONI e che abbiano una struttura organizzativa in Piemonte suddivisa per Comitati. Ulteriori requisiti richiesti sono:
- l'organizzazione in proprio dei controlli anti-doping nelle manifestazioni sportive;
- la redazione di una relazione tecnica sui controlli eseguiti, che serva alla Regione Piemonte ai fini di documentazione e di ricerca statistica.
Particolare attenzione e' stata posta infine all'individuazione dei laboratori scientifici di analisi: l'intenzione della presente Proposta di legge e' di favorire la collaborazione e la ricerca con i laboratori accreditati del Piemonte, affinche' nella nostra Regione si consolidi un sistema integrato di lotta al fenomeno doping.
La Proposta di legge consta di n. 6 articoli che vengono qui di seguito brevemente illustrati:

Art.1: vengono individuate le finalita' della legge, tra cui la prevenzione ed il contrasto dell'uso del doping. Viene anche circoscritto l'ambito sportivo di applicazione, dilettantistico e amatoriale.

Art.2: viene qui precisato il campo di intervento, distinguendo tra l'attivita' di prevenzione esercitata dalla Regione Piemonte, e l'attivita' di contrasto e di controllo, svolta dalle Federazioni sportive e dagli Enti di promozione allo sport.

Art.3: sono individuati i soggetti beneficiari dei finanziamenti.

Art.4: l'articolo disciplina l'organizzazione dei controlli anti-doping, la collaborazione con i laboratori di analisi, il contenuto delle convenzioni e della relazione tecnica sui controlli effettuati.

Art.5: vengono individuati i finanziamenti regionali per le attivita' di cui all'articolo 2. La disposizione rinvia ad uno specifico regolamento nel quale saranno stabiliti i criteri e le modalita' di accesso ai finanziamenti.

Art.6: si tratta della norma finanziaria in cui sono stabilite le modalita' di copertura delle spese di finanziamento; per i dettagli si veda la relazione tecnica di seguito allegata.

Relazione tecnica

- Generalita'

La proposta di legge in oggetto ha lo scopo di sostenere l'attivita' di prevenzione contro l'uso del doping nella pratica sportiva sia a livello dilettantistico che amatoriale secondo i contenuti previsti dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping). La proposta inoltre istituisce interventi finanziari rivolti alle federazioni sportive e agli enti di promozione dello sport, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano ( CONI ), e presenti sul territorio regionale con un Comitato, al fine di contrastarne l'uso durante le manifestazioni e le competizioni sportive.

- Riferimento al bilancio pluriennale

La quantificazione per l'anno 2003 della spesa prevista per l'attivita' di prevenzione contro l'uso del doping ammonta a euro 50.000,00. Trattasi di spese di parte corrente che la Regione sostiene per programmare tale attivita' di prevenzione. L'Unita' previsionale di base responsabile della spesa e' stata individuata nella n. 29041 - Controllo delle attivita' sanitarie Assistenza extra ospedaliera Tit. I spese correnti. La quantificazione annuale della spesa, sottoforma di contributi di parte corrente, prevista per il sostegno dell'attivita' di analisi di accertamento del doping delle Federazioni sportive e degli enti di promozione dello sport, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano ( CONI ) e presenti sul territorio regionale con un Comitato, nelle loro manifestazioni e competizioni sportive a livello dilettantistico ed amatoriale, ammonta a euro 250.000,00. L'Unita' previsionale di base responsabile della spesa e' stata individuata nella n. 21041 - Turismo sport parchi Sport Tit. I spese correnti. La copertura dell'intera spesa per l'anno 2003 avviene con le risorse della UPB n. 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) (1) di cui fa parte il fondo speciale di parte corrente per i provvedimenti in itinere. L'articolo 5 al comma 1 prevede che un apposito regolamento individui le modalita' di erogazione dei finanziamenti. I soggetti beneficiari sono specificati all'articolo 3 della proposta legislativa. L'articolo 4 individua i criteri specifici a cui i soggetti beneficiari debbono attenersi nei controlli anti doping.

Al 21/11/2002

(1) L.R. 13/2002 (Bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004)
UPB 09011
Competenza 2003 Competenza 2004
19.478.333,00 19.478.334,00

Articolo finanziario.

Art. 6. (Disposizione finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 300.000,00 euro.
2. Per il finanziamento previsto all'articolo 2, comma 1, (Spese per programmare l'attivita' di prevenzione contro l'uso del doping) e' stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004, per l'anno 2003, nell' UPB 29041 (Controllo delle attivita' sanitarie Assistenza extra ospedaliera Tit. I spese correnti) la somma di euro 50.000,00, in termini di competenza.
3. Per il finanziamento previsto all'articolo 2, comma 3, (Contributi di parte corrente alle Federazioni sportive e agli enti di promozione dello sport riconosciuti dal CONI e presenti sul territorio regionale con un Comitato, per il sostegno alle spese per l'analisi di accertamento del doping) e' stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004, per l'anno 2003, nell' UPB 21041 (Turismo sport parchi Sport Tit. I spese correnti) la somma di euro 250.000,00, in termini di competenza.
4. Alla copertura della spesa complessiva prevista ai commi 2 e 3, per l'anno 2003, pari a euro 300.000,00, si fa fronte riducendo la disponibilita' finanziaria prevista alla UPB n. 09011 (Bilanci e Finanze Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale 2002-2004.