Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7471.

Modificazioni alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), e' inserito il seguente:
"Art. 8 bis. (Societa' delle Infrastrutture regionali)
1. La Giunta regionale, al fine di gestire infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, impianti fissi di trasporto e di telecomunicazioni, e' autorizzata, nei limiti delle proprie competenze, a costituire una societa' propria o a partecipare a societa' pubbliche di gestione delle stesse infrastrutture, di cui all'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002).
2. Non sono comprese tra le materie attribuibili all'Agenzia dell'area metropolitana torinese di cui all'articolo 8 quelle inerenti la gestione di infrastrutture.".

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, sono inseriti i seguenti:
"1 bis. Dopo la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 21, con decorrenza il 1° settembre del secondo anno successivo e per i successivi tre anni, le tariffe ordinarie e di abbonamento in vigore vengono incrementate annualmente nella misura del 100 per cento dell'inflazione governativa programmata nell'anno precedente, al lordo dell'arrotondamento di cui al comma 1 quater.
1 ter. Per il primo periodo esennale, e per quelli successivi, la Giunta regionale definisce nel programma triennale corrispondente all'inizio dell'esennio, ai sensi del comma 1, le tariffe di base, con decorrenza 1° gennaio del 1° anno, a cui applicare le modalita' di aggiornamento previste al comma 1 bis.
1 quater. Le tariffe vengono arrotondate ai 5 centesimi di euro piu' prossimi per i biglietti ordinari e per gli abbonamenti settimanali ed ai 50 centesimi di euro piu' prossimi per gli abbonamenti mensili o superiori. Il valore mediano viene arrotondato per difetto. L'incremento non si applica per valori dello stesso inferiori ai 5 centesimi di euro. Per le tariffe che per effetto dell'arrotondamento non subiscono variazioni, nel successivo calcolo d'aggiornamento si assume come tariffa base corrispondente quella relativa al periodo precedente, calcolata con la procedura di cui al comma 1 bis, senza arrotondamento.
1 quinquies. Le tabelle tariffarie sono approvate dalla Giunta regionale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.".

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, e' sostituito dal seguente:
"1. In fase di prima applicazione della presente legge fino al 31 dicembre 2003 e per tutto il periodo transitorio concedibile ai sensi del d.lgs. 422/1997, salvo diversa indicazione della Giunta regionale, vige la seguente procedura semplificata.".
2. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, le parole: "relativo al periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2002," sono sostituite dalle seguenti: "e successive proroghe, con scadenza entro la fine del periodo transitori,".

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, e' inserito il seguente:
"3. bis. Il Consorzio per la mobilita' nell'ambito metropolitano torinese di cui all'articolo 8 e' autorizzato a destinare, per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, una somma non superiore al 2 per cento delle risorse ad esso assegnate per i servizi di trasporto pubblico locale.".

Art. 5.
(Disposizioni transitorie)

1. Gli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della l.r. 1/2000 tra la Regione e gli enti locali per il periodo 2001 - 2002 sono da intendersi prorogati a tutto il 2003, ad esclusione degli impegni riguardanti il programma degli interventi strumentali ed infrastrutturali, alle medesime condizioni previste per l'anno 2002. Per gli interventi strumentali ed infrastrutturali per l'anno 2003 si provvedera' negli accordi di programma da stipularsi per il prossimo triennio 2004 - 2006.

Art. 6.
(Urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.