Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 471.

Modificazioni alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)



L'evoluzione del quadro legislativo di riferimento in materia di trasporto ha avuto in questi ultimi anni un'accelerazione tale da rendere necessaria una revisione della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422). Inoltre la stessa legge regionale necessita di modiche atte ad eliminare le incongruenze emerse nell'applicazione della stessa.

Commento all'art. 1. L'art. 1 della presente legge, per tener conto delle prescrizioni introdotte dall'art. 35 della Legge 448/2001 (legge finanziaria 2002), prevede l'inserimento nella l.r. 1/2000 dell'art. 8 bis "Societa' delle Infrastrutture regionali". La costituzione di questa Societa' permette di separare la gestione delle infrastrutture, di trasporto e di telecomunicazioni, dall'esercizio cosi' come previsto dalla L. 448/2001; a tal fine l'articolo 1 della presente legge autorizza la Regione a costituire una Societa' propria o a partecipare a Societa' pubbliche costituite per le stesse finalita'.
Il comma 2 chiarisce che tra le materie di competenza dell'Agenzia dell'Area Metropolitana Torinese di cui all'art. 8 della l.r. 1/2000 non e' compresa la gestione di infrastrutture di trasporto e di telecomunicazioni.

Commento all'art. 2. La l.r. 1/2000 non regola in maniera puntuale la gestione dei livelli tariffari durante la fase di gestione dei servizi affidati mediante contratti di servizio. Si ricorda che prima dell'affidamento dei servizi tutte le regole, comprese quelle tariffarie, devono essere gia' stabilite. Il meccanismo proposto definisce l'adeguamento delle tariffe all'inflazione programmata da applicarsi nel periodo di affidamento dei servizi; la definizione delle tariffe base di riferimento e' di competenza della Giunta regionale secondo le modalita' previste al comma 1 dell'art. 12 della stessa l.r. 1/2000.
Il comma 1 bis, con il combinato disposto al comma 1 ter, prevede che la Giunta regionale, all'interno del Programma triennale dei servizi previsto al comma 5 dell'art. 4 della l.r. 1/2000, definisca le tariffe da applicarsi dal 1° gennaio del 1° anno di affidamento; le stesse tariffe si adegueranno a partire dal 1° settembre del 2° anno di una percentuale pari al 100% dell'inflazione programmata dal Governo nell'anno precedente; le stesse modalita' si applicano per gli adeguamenti relativi ai tre ulteriori anni successivi. Tale procedura non si applica nell'ultimo anno di affidamento in quanto cio' comporterebbe due modifiche ravvicinate dei livelli tariffari (settembre e gennaio dell'anno dopo): infatti al 1° gennaio si applicano le tariffe previste dal Programma triennale dei servizi. L'arrotondamento delle tariffe viene specificato al comma 1 quater, che prevede, tra l'altro, un meccanismo che evita il verificarsi di fenomeni "di apertura a forbice" dovuti all'arrotondamento automatico.
Il comma 1 quinquies prevede che le tariffe siano approvate dalla Giunta regionale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Commento all'art. 3. Le modifiche apportate dalla normativa nazionale con la gia' citata legge 448/2001 e con la legge 1° agosto 2002, n. 166 hanno creato in materia uno stato di incertezza tale da impedire l'avvio delle gare per l'affidamento dei servizi entro i tempi previsti dall'attuale l.r. 1/2000. Pertanto il 1° comma sposta la scadenza del periodo transitorio al 31 dicembre 2003, termine coincidente con quello previsto dal D.Lgs. 422/97 e s.m.i.; tenuto conto dell'incertezza normativa in materia alla quale si aggiunge quella finanziaria, dovuta soprattutto alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell' IVA per i trasporti, il comma 1 prevede la facolta' della Giunta regionale di stabilire la fine del periodo transitorio in funzione dell'evoluzione del quadro normativo nazionale.
Il 2° comma, collegandosi al 1°, prevede la possibilita' di prorogare i Contratti di servizio di tpl gia' in essere sino alla scadenza del periodo transitorio.

Commento all'art. 4. L'istruttoria per la costituzione del Consorzio previsto dall'art. 8 della l.r. 1/2000 ha evidenziato che l'impegno finanziario necessario per il funzionamento dello stesso e' superiore a quello a cui il Consorzio stesso potrebbe disporre mediante il prelievo dello 1% delle risorse ad esso assegnate per i servizi di trasporto pubblico locale; si deve tener conto che, a differenza degli altri enti gia' oggetto di delega come Comuni e Province, tale Consorzio, di nuova costituzione, e' specificamente dedicato a questa attivita' e quindi i mezzi necessari non sono dedicabili anche ad altre competenze. Pertanto si da' facolta' al Consorzio, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, di destinare una somma non superiore al 2% delle risorse ad esso assegnate per i servizi di trasporto pubblico locale.

Commento all'art. 5. La rapida e continua evoluzione della normativa in materia e l'incertezza ad essa conseguente ha ostacolato il processo di ridefinizione degli Accordi di Programma gia' stipulati ai sensi della l.r.1/2000 con gli EE.LL. per il biennio 2001 - 2002; pertanto il presente articolo proroga di un anno gli stessi Accordi, alle stesse condizioni previste per il 2002, ad esclusione degli impegni riguardanti il programma degli interventi strumentali ed infrastrutturali, rimandando gli impegni relativi a questi ultimi interventi per il 2003 agli Accordi di Programma da stipularsi per gli anni 2004 - 2006.

Commento all'art. 6. Il dispositivo di urgenza si rende necessario in quanto i contratti di servizio che regolano i servizi di trasporto pubblico locale sono di prossima scadenza e, al fine di assicurare la continuita' del servizio, occorre intervenire in maniera tempestiva.

Le modifiche ed integrazioni contenute nel presente disegno di legge non comportano variazioni allo stato di previsione della spesa sul Bilancio regionale.