Proposta di legge regionale, n. 7470.
Finanza di progetto. 1. Con la presente legge la Regione Piemonte, nel rispetto della normativa comunitaria e delle attribuzioni garantite alle autonomie locali, promuove ed incentiva il ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di interesse collettivo, connessi per funzione e per territorio e destinati alla modernizzazione e allo sviluppo dell'economia regionale.
1. Gli interventi infrastrutturali di cui alla presente legge, devono essere realizzati secondo criteri di economicita', ottenuta anche attraverso la remunerazione derivante dalla loro gestione o dai servizi e dalle opere ad essi funzionalmente collegate. 1. Nel rispetto dei principi generali di cui agli artt. 1 e 2, le disposizioni della presente legge si applicano anche a progetti di carattere interregionale, previa intesa con le altre Regioni interessate, nazionale ed internazionale. 1. La legge finanziaria regionale determina ogni anno le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all'art. 1, per i quali si puo' fare ricorso anche a finanziamenti privati.
1. La Giunta regionale provvede a determinare:
1. La Giunta regionale, avvalendosi dell'Unita' Speciale di cui all'art. 4, valuta la fattibilita' delle proposte presentate da soggetti pubblici o privati sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonche' della qualita' progettuale, della funzionalita', della fruibilita' dell'opera, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, dei sistemi di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificando l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione. 1. La realizzazione delle opere, individuate ai sensi dell'art. 4, avviene di regola mediante concessione di costruzione e gestione, che puo' essere affidata anche a societa' strumentali, controllate direttamente o indirettamente dalla Regione Piemonte, con eventuale partecipazione di altri enti pubblici o di soggetti privati. 1. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i requisiti del concessionario e le modalita' di esecuzione dell'intervento, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. 1. Possono presentare le proposte di cui all'art. 4 della presente legge, le imprese di costruzione in qualsiasi forma costituite, le societa' cooperative e le cooperative di produzione e lavoro del settore edile, anche riunite in consorzi, le Associazioni Temporanee di Imprese, le societa' consortili e i G.E.I.E. , nonche' le societa' di Ingegneria.
1. La Giunta regionale individua il soggetto concessionario mediante licitazione privata da svolgersi ai sensi delle vigenti leggi in materia di lavori pubblici e della normativa comunitaria, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato delle necessarie e specifiche analisi atte a definire compiutamente l'opera nel suo complesso e nel suo sviluppo progettuale, realizzativo e gestionale e da una valutazione economico-finanziaria correlata alla durata della concessione ed alla determinazione delle tariffe.
1. L'aggiudicatario ha la facolta', dopo l'aggiudicazione, di costituire una societa' di progetto in forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche consortile. L'ammontare minimo del capitale sociale della societa' non potra' risultare inferiore a quello indicato nel piano economico-finanziario allegato alla proposta.
1. La Giunta regionale affida mediante concessione di costruzione e gestione la realizzazione delle infrastrutture, nonche' la loro gestione economica e funzionale.
1. Le risorse previste a carico delle rispettive parti pubbliche e private, destinate ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio o societario, possono consistere oltre che in prezzi o canoni, anche nel conferimento della proprieta' o nella costituzione di altri diritti reali o personali di godimento su beni di cui siano titolari o di cui abbiano la giuridica disponibilita'.
1. I presupposti e le condizioni che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse della convenzione, ne costituiscono parte integrante.
1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del concessionario, gli sono rimborsati il valore delle opere realizzate piu' gli oneri accessori, al netto del maggior importo tra gli ammortamenti gia' effettuati e quelli previsti nel piano finanziario, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario per i lavori, oneri accessori ed interessi capitalizzati.
1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, un soggetto che subentri nella concessione al posto del concessionario decaduto e che verra' accettata dal concedente a condizione che:
1. L'individuazione degli interventi, ai sensi dell'art. 4, costituisce dichiarazione di pubblica utilita'.
1. Qualora le opere e gli interventi disciplinati dalla presente legge siano finalizzati anche parzialmente al recupero, riqualificazione, conservazione e valorizzazione di beni appartenenti al patrimonio storico-culturale e/o ambientale, le proposte di cui alla presente legge devono acquisire preventivamente il parere favorevole della Soprintendenza competente per materia e territorio. 1. Il concessionario della realizzazione delle opere inserite nell'elenco puo' affidarne la realizzazione in forma unitaria a un contraente generale, prescelto nel rispetto delle previsioni relative agli appalti del concessionario a terzi, di cui alla direttiva CEE 93/37 del 14 giugno 1993.
1. La Giunta regionale presenta entro il 30 ottobre di ogni anno una relazione sull'attivita' di finanza di progetto relativa all'anno precedente, dalla quale devono in ogni caso risultare:
1. Con provvedimento della Giunta regionale, ai fini di agevolare la realizzazione delle opere in regime di finanza di progetto puo' essere costituito un fondo di rotazione per la copertura anche parziale delle spese per la predisposizione del progetto preliminare e per gli altri elaborati delle proposte di interventi di cui all'art. 4.
1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, la Regione Piemonte promuove l'attivita' di formazione per la pubblica amministrazione per facilitare l'accesso agli strumenti dalla stessa disciplinati.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
(Finalita')
2. Nella programmazione ed applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, la Regione assicura, nel rispetto dei principi costituzionali, ampio coinvolgimento delle autonomie locali.
(Criteri di realizzazione)
(Interventi interregionali)
(Risorse e individuazione degli interventi)
2. Il Consiglio regionale, autonomamente o su proposta della Giunta regionale, individua, entro il 30 giugno di ogni anno, le infrastrutture necessarie al perseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.
3. Le infrastrutture necessarie possono essere individuate anche sulla base delle proposte presentate dai soggetti promotori, secondo le modalita' stabilite con provvedimento dalla Giunta regionale.
4. L'elenco viene pubblicato sulla G.U. della Regione Piemonte.
5. L'individuazione delle opere viene effettuata sentito il parere dell'Unita' Speciale per la Finanza di Progetto, da istituirsi presso l'Assessorato al Bilancio, con provvedimento della Giunta regionale.
6. L'Unita' svolge attivita' istruttoria nell'individuazione dei progetti strategici, promuove l'utilizzo ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornisce gli elementi di valutazione economico-finanziaria delle opere per le quali si intende far ricorso al finanziamento privato.
7. L'Unita' si avvale di una commissione di cinque esperti, appositamente nominata, costituita con modalita' che garantiscano la rappresentanza di competenze progettuali, legali, economico-aziendali, imprenditoriali in materia di finanza di progetto e dal responsabile del procedimento.
8. La Giunta regionale determina i criteri di valutazione ai quali deve attenersi l'Unita' Speciale, tenendo conto degli interessi pubblici coinvolti, della localizzazione dell'infrastruttura e del profilo economico-finanziario atteso dalla realizzazione e gestione dell'opera.
(Proposte)
a) gli elaborati, i documenti e le analisi occorrenti alla definizione della proposta;
b) le modalita' di pubblicizzazione delle proposte e dell'invito a presentare proposte concorrenti idonee a soddisfare i medesimi bisogni, ai fini della valutazione comparativa di cui all'art. 6;
c) i termini entro i quali e' in facolta' di altri soggetti presentare proposte concorrenti;
d) le condizioni e le modalita' per il rimborso, da parte dell'aggiudicatario al promotore, del progetto assunto a base della gara, delle spese sostenute per l'elaborazione dello stesso, nel limite del 2,5% del valore dell'investimento.
(Valutazione delle proposte)
(Metodo di realizzazione)
(Requisiti del concessionario)
(Requisiti del Promotore)
2. Possono altresi' presentare proposte i soggetti che svolgono in via professionale attivita' finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di interesse collettivo o dei servizi alla collettivita', che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.
3. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali, comunque, devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi requisiti di esperienza e professionalita' stabiliti nel comma precedente.
(Affidamento della concessione)
2. Nel caso di offerte anormalmente basse si applica l'art. 30, comma 4°, della Direttiva 93/37/ CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.
(Societa' di progetto)
2. In caso di concorrente costituito da piu' soggetti, nella proposta e' indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
3. La societa' cosi' costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto giuridico all'aggiudicatario senza necessita' di approvazione o autorizzazione relativa.
4. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.
5. I lavori da eseguire ed i servizi da prestare da parte delle societa' disciplinate dal presente articolo si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalla suddetta societa' a societa' collegate o ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
(Concessione e convenzione)
2. La definizione delle obbligazioni inerenti la concessione e' oggetto di specifica convenzione, il cui schema e' approvato dalla Giunta regionale.
3. La convenzione deve contenere il piano economico-finanziario riferito alla costruzione ed alla gestione dell'opera e deve prevedere l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
4. Alla scadenza della concessione l'opera torna nella disponibilita' dell'ente concedente in buono stato di conservazione secondo le disposizioni previste nella convenzione.
5. La Giunta regionale esercita nei confronti dei soggetti concessionari funzioni di controllo e vigilanza in relazione:
- alla predisposizione della progettazione;
- alla conforme esecuzione dei lavori di costruzione dell'infrastruttura e delle opere complementari e/o correlate;
- al rispetto del piano economico-finanziario;
- all'applicazione delle tariffe;
- complessivamente al corretto adempimento delle obbligazioni previste in convenzione.
(Risorse)
2. L'apporto di capitale privato per la realizzazione dell'intervento non potra' essere inferiore al 20% del suo costo.
3. Il contributo pubblico potra' essere quantificato e corrisposto, anche in corso d'opera, sulla base del piano economico-finanziario utilizzato per la valutazione dell'opera, sentita l'Unita' Speciale di cui all'art. 4, e sulla base di una verifica delle potenziali utenze.
4. La Giunta regionale puo' prevedere che i prezzi o canoni rimangano totalmente o parzialmente a carico dello stesso concedente, secondo modalita' stabilite dalla convenzione.
(Equilibrio economico e finanziario)
2. La durata della concessione rappresenta uno degli elementi di equilibrio del piano economico-finanziario.
3. Le variazioni apportate dal soggetto aggiudicatore a detti presupposti o condizioni di base, nonche' norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attivita' previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, agendo su qualsivoglia condizione.
4. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovra' essere effettuata a vantaggio del concedente.
(Risoluzione)
2. Restano a carico del concessionario le penali previste e gli eventuali danni ulteriori.
3. Qualora, invece, il soggetto aggiudicatore revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate piu' gli oneri accessori, ivi compresi gli oneri finanziari capitalizzati, al netto del maggior importo tra gli ammortamenti gia' effettuati e quelli previsti nel piano finanziario, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario, ivi compresi quelli finanziari;
b) le penali dovute dal concessionario a terzi e gli altri costi sostenuti e/o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di rimborso del mancato profitto, calcolato sugli utili del periodo gestionale, o della parte residuale dello stesso, attualizzati al tasso di cui al piano di fattibilita', aggiornato alla data del calcolo.
4. Le somme di cui sopra sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
5. La efficacia della revoca della concessione e' sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
(Subentro)
a) la societa' designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla indicazione del subentrante ovvero in un termine piu' ampio che potra' essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori;
c) vengano salvaguardati eventuali diritti acquisiti da subconcessionari.
(Procedura di autorizzazione)
2. La Regione Piemonte nomina un responsabile del procedimento per ciascun intervento di realizzazione delle opere di cui al comma precedente.
3. Entro i 30 giorni successivi dall'aggiudicazione di cui all'art. 9, il Presidente della Giunta regionale promuove una Conferenza di servizi tra le amministrazioni nazionali e regionali interessate alla definizione ed attuazione delle opere e delle infrastrutture indicate nell'elenco.
4. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
5. Il dissenso delle amministrazioni convocate deve essere manifestato, a pena di decadenza, nella conferenza dei servizi e deve essere congruamente motivato; non puo' riferirsi a questioni che non formano oggetto della conferenza, ancorche' connesse e deve recare l'indicazione specifica delle modifiche progettuali richieste per esprimere il proprio consenso.
6. In difetto di esplicita e tempestiva manifestazione del dissenso, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata regolarmente.
7. La conferenza dei servizi si svolge sulla base del progetto preliminare e si conclude entro tre mesi.
8. Essa deve indicare quali siano le condizioni per ottenere gli assensi al progetto definitivo.
9. Entro due mesi deve essere convocata ulteriore conferenza dei servizi per la valutazione del progetto definitivo che si conclude entro tre mesi.
10. Le decisioni di tale conferenza vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti delle amministrazioni intervenute, anche in caso di dissenso di una o piu' delle stesse.
11. Il provvedimento relativo viene adottato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente.
12. Il provvedimento regionale di cui al precedente comma e' immediatamente esecutivo e produce gli effetti della determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi.
13. Esso sostituisce, a tutti gli effetti, ogni approvazione, autorizzazione, concessione, parere, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare alla conferenza.
14. Se il dissenso motivato e' stato espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione e' rimessa al Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
(Interventi riguardanti il patrimonio storicoculturale ed ambientale)
(Affidamento in concessione a contraente generale)
2. Ove le attivita' di contraente generale prescelto siano affidate ad imprese collegate alla concessionaria, dovra' essere assicurato, anche a mezzo del contraente generale stesso, l'affidamento a terzi con le modalita' previste dalla succitata Direttiva CEE delle quote ad essi riservate in sede di gara.
3. Il contraente generale provvede:
1) allo sviluppo del progetto definitivo ed alle altre attivita' tecnico-amministrative occorrenti per l'approvazione dello stesso;
2) all'acquisizione delle aree di sedime;
3) alla progettazione esecutiva;
4) all'esecuzione dei lavori ed alla loro direzione.
(Relazione al Consiglio regionale)
- elenco delle opere individuate ai sensi dell'art. 4;
- elenco delle concessioni affidate nel corso dell'esercizio;
- stato della realizzazione delle opere;
- rispetto da parte del concessionario delle condizioni stabilite dalla convenzione;
- importo dei contributi concessi.
(Fondo Regionale per la Progettazione)
2. Possono essere comprese anche le spese per la verifica della fattibilita' tecnico-economica dell'intervento, le spese sostenute per la sottoposizione del progetto alla procedura di autorizzazione di cui all'art. 10 e per la predisposizione dei documenti di gara.
3. L'amministrazione del fondo potra' essere demandata a Finpiemonte S.p.A. .
4. La Regione Piemonte puo' promuovere, anche tramite Finpiemonte S.p.A. , la costituzione di societa' finanziarie che si rendano promotrici di interventi in finanza di progetto con altri soggetti pubblici o privati.
(Disposizioni finali)