Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 470.

Finanza di progetto



La materia dei lavori pubblici e di quanto ad essa collegato e' stata oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi legislativi a vario livello, che hanno radicalmente innovato l'intera disciplina del settore e che sono andati a sostituire la normativa previgente, dando luogo ad una nuova e piu' organica disciplina, tenendo anche conto delle norme in tema di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative.
Il progetto di legge che viene proposto rientra nel quadro descritto ed in quello delle nuove competenze attribuite alle regioni dalla riforma costituzionale, in attuazione del federalismo amministrativo.
L'obiettivo e' pertanto quello di disciplinare, recependo gli orientamenti ed i principi generali emersi a livello nazionale e nel rispetto della normativa comunitaria, l'istituto della finanza di progetto, adattandolo alla realta' regionale, con la finalita' di favorire la realizzazione di opere infrastrutturali che la comunita' attende da tempo e che avranno come risultato immediato il rilancio dell'economia e, nel lungo termine, il miglioramento della qualita' di vita dei cittadini.
La realizzazione di opere infrastrutturali di interesse strategico attraverso l'utilizzo di finanziamenti privati, riducendo quindi gli oneri a carico della Regione, per trasferirli a carico dei reali fruitori delle opere, rappresenta il filo conduttore delle norme proposte.
Le due figure fondamentali che concorrono all'operazione di project financing sono quelle del promotore e del concessionario:
- promotore e' colui che assume l'iniziativa dell'opera, ma non ne e' necessariamente il costruttore o il futuro gestore;
- concessionario, costituito nella forma di societa' di progetto, e' il soggetto costituito tra coloro che concorrono all'operazione (promotore, costruttori, gestori, enti creditizi o finanziari), con lo scopo di separare le vicende personali o societarie di tali soggetti dall'operazione di finanza di progetto e dalla sua autonomia realizzativa e gestionale.
La possibilita' di applicare il percorso realizzativo indicato nelle norme proposte, necessita dell'individuazione di alcune ipotesi che caratterizzano le opere da inserire nella fattispecie; esse sono di seguito sintetizzate:
- l'opera deve avere caratteristiche autonome dal punto di vista funzionale;
- deve generare flussi di ricavi che possano essere conseguiti con il pagamento di un prezzo;
- la realizzazione e la gestione dell'opera devono essere quantitativamente rappresentate in un piano finanziario che consenta di verificarne l'equilibrio economico e quindi la capacita' di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.
Il progetto di legge e' basato sui presupposti dianzi elencati, che vengono tuttavia mediati dalla possibilita' di intervento pubblico, nei casi in cui alla scarsa redditivita' o ai lunghi tempi di ritorno di determinati investimenti, debbano essere affiancate considerazioni dettate da ragioni di equita' legate alla valenza politica del progetto ed alla necessita' di dotare di infrastrutture anche aree povere o marginali, che non avrebbero capacita' autonoma di sviluppo.
In tal senso e' prevista la possibilita' di intervento parziale a sostegno dei costi di costruzione o di gestione.
Sulla base di tali premesse e' quindi possibile indicare gli elementi caratterizzanti, presi in considerazione nelle predisposizione delle norme:
- ampia tipologia di opere alle quali puo' essere applicato il regime della finanza di progetto (dalle opere autostradali e stradali, alle scuole, agli ospedali ed ai musei), lasciando alla capacita' dell'ente e dei promotori l'individuazione di progetti strategicamente ed economicamente validi;
- possibilita' di inserimento di opere di interesse sovraregionale, anche in relazione alla specifica collocazione geografica della Regione Piemonte;
- mantenimento in capo all'ente pubblico del ruolo proprio di pianificazione e programmazione: le proposte dei privati dovranno infatti essere comunque coerenti con i bisogni individuati negli atti programmazione strategica del territorio e dell'economia regionale;
- istituzione di una unita' speciale, nell'ambito dello schema organizzativo regionale, con lo specifico obiettivo di supportare il governo regionale nelle valutazioni e nelle scelte tecniche;
- massima pubblicita' ed ampia concorrenzialita' tra le imprese;
- realizzazione mediante affidamento di concessione di costruzione e gestione, attraverso la stipula di un'apposita convenzione che definisca in modo dettagliato le caratteristiche dell'opera e gli obblighi del concessionario, con la previsione di revisione del piano a favore del concedente, e le modalita' di risoluzione del contratto o di subentro da parte di altro concessionario;
- previsione di un ruolo di controllo da parte dell'organo di governo regionale;
- semplificazione e snellimento delle procedure previste a livello nazionale, eliminando limiti predefiniti sia in termini di durata della concessione che in termini di possibile entita' dell'intervento di sostegno; sara' il mercato a definire i parametri minimi di fattibilita';
- semplificazione della procedura di autorizzazione dell'opera, tesa a garantire tempi certi per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, attraverso la previsione di una conferenza dei servizi preliminare e di una conclusiva, con modalita' e tempi operativi molto precisi e definiti;
- previsioni di misure incentivanti anche sotto forma di "pedaggi o canoni ombra" a carico dell'ente concedente o di altri enti pubblici interessati all'opera;
- possibilita' di affidare tutte le fasi del processo realizzativo, dalla progettazione, all'appalto, alla realizzazione ad unico soggetto contraente generale;
- istituzione di un Fondo regionale per la copertura delle spese di progettazione delle opere da realizzare con finanza di progetto, con la possibilita' di affidane la gestione alla Finpiemonte;
- la possibilita' di promuovere, anche tramite la Finpiemonte ed insieme ad altri soggetti pubblici o privati, la costituzione di societa' che si rendano promotrici di nuovi interventi;
- ampia delega operativa alla Giunta regionale.