Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7465.

Legge finanziaria per l'anno 2003.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
All. A., B., C.

Art. 1.
(Aliquota dell'addizionale regionale IRPEF)

1. L'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF stabilita dall'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34 (Provvedimenti in materia di tasse regionali), ai sensi dell'articolo 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive), come modificato dall'articolo 3 decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale) e' confermata dalla Giunta con regolamento regionale.
2. A partire dall'anno 2003, l'aliquota di cui al comma 1 e' confermata nella misura stabilita dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 11/R del 12 novembre 2002, pubblicato nei termini previsti dall'articolo 50, comma 3, del d.lgs. 446/1997.

Art. 2.
(Fondo per gli investimenti)

1. La Giunta regionale e' autorizzata a contrarre un mutuo per la costituzione di un fondo per gli investimenti di rilevanza regionale.
2. Il mutuo di cui al comma 1 e' rimborsato utilizzando una quota pari al 25 per cento delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione di un'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF maggiorata rispetto a quella fissata ai sensi dell'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997, come modificato dall'articolo 3 del d.lgs 56/2000.
3. I prelievi di somme dal fondo sono disposti con deliberazione della Giunta regionale adottata in coerenza con i criteri e gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economica e finanziaria di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

Art. 3.
(Piano della viabilita')

1. E' approvato il Piano regionale degli investimenti nel settore della viabilita' per gli anni 2002-2009, adottato con deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2002, n. 22-7101, sulla rete stradale trasferita dallo Stato alla Regione Piemonte dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esecuzione del Piano di cui al comma 1 si provvede, anche per gli anni successivi alla durata del bilancio pluriennale, mediante l'utilizzo delle somme trasferite dallo Stato alla Regione Piemonte ai sensi del d.lgs. 112/1998.

Art. 4.
(Interventi in materia di fondi immobiliari)

1. La Giunta regionale, per favorire la creazione di nuove disponibilita' finanziarie, puo' utilizzare lo strumento dei fondi immobiliari chiusi costituiti con l'apporto di diritti reali immobiliari, secondo le modalita' stabilite mediante regolamento.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato nel rispetto delle modalita' e dei criteri di cui all'articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi), come modificata dall'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 5.
(Sponsorizzazioni e accordi di collaborazione)

1. La Giunta regionale disciplina con regolamento la stipulazione di contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione da parte della Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Legge finanziaria per il 1998), al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonche' una migliore qualita' dei servizi prestati.
2. Nell'emanare il regolamento di cui al comma 1 la Giunta si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) perseguimento dell'interesse pubblico;
b) esclusione di forme di conflitto di interesse tra l'attivita' pubblica e quella privata;
c) conseguimento di un vantaggio economico e patrimoniale mediante risparmi di spesa;
d) limitazione delle iniziative al finanziamento di interventi, servizi o attivita' inserite nei programmi di spesa ordinari.
3. Sono fatte salve le disposizioni speciali in tema di sponsorizzazioni ed accordi relative alle Amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonche' ogni altra disposizione speciale in materia.

Art. 6.
(Finanza di Progetto)

1. La Giunta regionale disciplina con regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria e delle attribuzioni costituzionalmente garantite allo Stato ed agli enti locali, l'attuazione nella Regione Piemonte della Finanza di Progetto, per la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche di interesse regionale individuate negli atti generali di programmazione.

Art. 7.
(Finanza innovativa)

1. La Giunta regionale, anche in attuazione dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2002), utilizza gli strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari ai fini di una efficiente gestione del debito in relazione all'andamento dei rischi di mercato.

Art. 8.
(Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 2000, agli eventi per cui viene dichiarato lo stato di emergenza ed all'evento "Olimpiadi invernali Torino 2006")

1. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese causati dall'alluvione verificatasi in Piemonte nel mese di ottobre 2000 o dagli eventi per cui e' dichiarato lo stato di emergenza.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale impiegato nelle attivita' amministrative regionali riguardanti l'evento "Olimpiadi invernali Torino 2006".
3. La corresponsione degli emolumenti avviene previa attestazione da parte dei responsabili delle strutture regionali competenti che le predette prestazioni straordinarie sono state rese per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.

Art. 9.
(Limiti di eta' per il mantenimento in servizio)

1. Fino all'adozione di una nuova organizzazione regionale, ai dipendenti regionali, ivi compresi quelli appartenenti all'area della dirigenza, continuano a trovare applicazione le norme vigenti in materia di collocamento a riposo che stabiliscono il limite massimo di eta' di 65 anni.
2. La prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il predetto limite, in applicazione e con le modalita' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 del l. 23 ottobre 1992, n. 421), e' subordinata, sentiti i direttori di assegnazione, alla verifica, da parte della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, delle effettive esigenze organizzative dell'ente.
3. Tale norma si applica anche ai dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in servizio presso l'ente con un'eta' superiore a 65 anni.

Art. 10.
(Interventi in materia di contabilita' sanitaria)

1. In applicazione dell'articolo 46 della l.r. 7/2001, il coordinamento della contabilita' sanitaria con quella della Regione viene assicurato mediante l'adozione di un rendiconto finanziario e dall'adozione di un piano finanziario preventivo.
2. Il contenuto dei due documenti viene predisposto dalla Giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il rendiconto finanziario nonche' la nota integrativa al bilancio di cui all'articolo 2423 del codice civile, sono parte integrante del bilancio delle aziende sanitarie.
4. Il piano finanziario viene elaborato dalle aziende sanitarie in applicazione delle deliberazioni della Regione di riparto delle risorse destinate al settore. Tale documento deve essere predisposto dalle aziende entro e non oltre il mese di agosto di ogni anno per l'esercizio successivo. Nel caso di variazioni dovute ad un aumento o ad una diminuzione dei trasferimenti verso le aziende il piano finanziario preventivo deve essere necessariamente variato.
5. In caso di inottemperanza la Giunta regionale nomina un commissario per la predisposizione del documento. Il funzionario viene scelto nei settori dell'Assessorato al bilancio, nel caso di funzionario dipendente dalla Regione o tra posizioni analoghe negli enti locali maggiori nel cui territorio hanno sede le aziende inottemperanti.
6. I documenti previsti al comma 1 ed il loro consolidato regionale vengono adottati dalle aziende e dall'Assessorato alla sanita' regionale in tempo utile per essere allegati alla documentazione da allegare al rendiconto generale della Regione come previsto dall'articolo 49 della l.r. 7/2001.
7. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale nomina una commissione i cui componenti sono scelti tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e tra funzionari della Regione iscritti all'albo dei revisori dei conti del Ministero di Grazia e Giustizia. Scopo della commissione e' il miglioramento dei principi contabili attualmente applicati dalle aziende sanitarie. Tale commissione deve concludere i propri lavori entro un anno dall'istituzione. Ai componenti la commissione viene riconosciuto il normale gettone di presenza di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).

Art. 11.
(Interventi in materia di personale del settore sanitario)

1. L'Agenzia Piemonte Lavoro, istituita ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro), assume i compiti, nel settore sanitario, di gestione delle eccedenze di personale e mobilita' collettiva, di trasferimento di personale per effetto di trasferimenti di attivita' o funzioni e di gestione di passaggi diretti tra il personale di diverse aziende sanitarie.
2. A tal fine la Giunta regionale con proprio atto integra il personale necessario all'agenzia per l'espletamento delle nuove funzioni nelle ordinarie modalita' previste dalla legislazione regionale e dai contratti collettivi di lavoro.
3. In presenza di risultati di gestione negativi che emergano dal rendiconto finanziario di cui all'articolo 10 alle aziende sanitarie e' fatto divieto di avviare nuove procedure concorsuali, nonche' dare corso a quelle per le quali non e' stata ancora sostenuta prova d'esame.

Art. 12.
(Modifiche alle leggi regionali 18 ottobre 1984, n. 55 e 14 dicembre 1998, n. 41)

1. L'articolo 4 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 1986, n. 10 e dall'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1989, n. 62, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. (Delibera quadro e contributi regionali)
1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 da parte degli enti ivi indicati, la Regione assegna annualmente alle province, sulla base delle rispettive situazioni di disoccupazione, un congruo finanziamento.
2. La Giunta regionale nella deliberazione di assegnazione dei fondi alle province stabilisce anche:
a) l'entita' dell'indennita' giornaliera di cui all'articolo 8 da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri di lavoro;
b) la quota dell'indennita' giornaliera, fino ad un massimo del 50 per cento della stessa, finanziabile con i contributi regionali, nel limite dello stanziamento assegnato a ciascuna provincia. La rimanente quota del 50 per cento e' coperta con fondi dei bilanci degli enti utilizzatori e delle province;
c) i criteri e le priorita' nell'accoglimento delle domande, nell'approvazione dei progetti e nella concessione dei contributi;
d) l'individuazione di particolari categorie di soggetti deboli del mercato del lavoro da utilizzare nei cantieri.".
2. Le lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 sono sostituite dalle seguenti:
"c) dieci componenti effettivi e dieci supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello regionale;
d) dieci componenti effettivi e dieci supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello regionale.".
3. Dopo il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 e' aggiunto il seguente:
"10 bis. Avverso i provvedimenti di cancellazione dalle liste di mobilita' adottati dai responsabili dei Centri per l'impiego e' ammesso ricorso gerarchico al responsabile del servizio lavoro delle province.".

Allegato A.

Tabella
OMISSIS

Allegato B.

Tabella
OMISSIS

Allegato C.

Tabella
OMISSIS