Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7443.

Istituzione della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Istituzione)

1. E' istituita la Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero, ai sensi degli articoli 5, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 47 (Norme per la tutela dei biotopi), e 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette: Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di Preparco, Zone di salvaguardia).
2. Ai fini delle disposizioni del capo IV (Aree protette), articolo 93, comma 3 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, la Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero e' classificata di rilievo provinciale.

Art. 2.
(Confini)

1. I confini della Zona di salvaguardia incidenti sul territorio dei Comuni di Bra, Baldissero d'Alba, Pocapaglia, Sommariva Perno, Sommariva Bosco e Sanfre' sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000 facente parte integrante della presente legge.
2. Il territorio della Zona di salvaguardia e' delimitato da tabelle disposte in modo visibile lungo il perimetro dell'area recanti la scritta: "Regione Piemonte - Zona di salvaguardia di rilievo locale dei Boschi e delle Rocche del Roero".

Art. 3.
(Finalita')

1. Le finalita' della istituzione della Zona di salvaguardia sono le seguenti:
a) tutelare e valorizzare le risorse naturali, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali, le tradizioni e le attivita' caratteristiche del territorio;
b) promuovere e valorizzare le attivita' economiche tradizionali legate all'utilizzo ecosostenibile delle risorse;
c) garantire forme d'uso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio;
d) promuovere, organizzare e sostenere la ricostruzione ed il ripristino di tali risorse e valori;
e) promuovere, organizzare e sostenere in tal senso attivita' di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche;
f) garantire in particolare e secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/ CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche), il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat presenti ed inseriti negli allegati delle direttive 79/409/ CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/ CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
g) sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in termini di fruizione turistica, che abbiano come riferimento l'intero territorio del Roero e la sua complessita'.

Art. 4.
(Gestione e personale)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3 sono esercitate direttamente dai Comuni interessati che si avvalgono di proprio personale.
2. L'Assemblea dei Sindaci dei Comuni interessati dalla Zona di salvaguardia garantisce il necessario coordinamento delle iniziative, predispone, approva e trasmette alla Regione Piemonte il Programma annuale e pluriennale di qualificazione e di valorizzazione previsto dall'articolo 95, comma 2 della l.r. 44/2000, come inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001, provvede alla trasmissione del Piano d'Area di cui all'articolo 7 alla Regione Piemonte ed assume tutte le iniziative necessarie a coordinare e garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali.

Art. 5.
(Norme di salvaguardia)

1. Sull'intero territorio della Zona di salvaguardia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave;
b) aprire discariche. Il proseguimento e la conclusione dell'attivita' di smaltimento rifiuti nell'area in localita' Ca' del Mago in Comune di Sommariva Perno indicata con la lettera A nella cartografia di cui all'articolo 2, comma 1, ed il suo assetto definitivo sono disciplinati dal Piano d'Area di cui all'articolo 7.
2. La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attivita' agricole e forestali e della fruibilita' pubblica dell'Area protetta.
3. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio dell'area protetta devono corrispondere ai fini di cui all'articolo 3 e sono definiti nel Piano d'Area di cui all'articolo 7.
4. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), come da ultimo modificata con legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7. Fino alla approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono regolati dalle norme vigenti.
5. Fino alla approvazione del piano d'area di cui all'articolo 7 l'autorizzazione o la concessione comunale per interventi di modificazione dello stato dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, e' rilasciata con riferimento alle finalita' istitutive, alle specifiche vulnerabilita' definite nella scheda identificativa del biotopo, all'esigenza di conservazione e ripristino dei valori naturalistici e paesaggistici, nonche' di valorizzazione delle risorse culturali, delle tradizioni, delle economie tipiche locali, di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio.
6. Per le specie faunistiche presenti nell'area protetta ed elencate nell'allegato D, lettera a) del d.p.r. 357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del d.p.r. 357/1997.

Art. 6.
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge e' affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie caccia e pesca, al Corpo forestale dello Stato, alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

Art. 7.
(Piano d'Area)

1. La Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero e' soggetta a piano d'area di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette), come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36.
2. Il Piano d'Area, predisposto in collaborazione tra i Comuni, la Provincia e la Regione attraverso conferenze entro un anno dalla istituzione dell'area protetta, e' trasmesso dalla assemblea dei sindaci alla Regione. La Giunta regionale lo adotta entro 90 giorni dal ricevimento e lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai Comuni interessati ed alla Provincia di Cuneo e ne da notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati e trasmettere entro 90 giorni le proprie osservazioni.
3. La Giunta regionale esamina le osservazioni entro i successivi 90 giorni e provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi e, sentita la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d'area definitivo al Consiglio regionale per l'approvazione.
4. Il piano d'area ha la validita', gli effetti, l'efficacia stabilite dall'articolo 23 della l.r. 12/1990, e puo' essere modificato secondo le modalita' stabilite dallo stesso articolo.

Art. 8.
(Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), comportano sanzioni amministrative da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 3.000 per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso o depositato.
2. Le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
3. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1 e 2 comportano oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 94, comma 3, lettera b) della l.r. 44/2000, come inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001.
4. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate) come modificata dalla legge regionale 23 aprile 1985, n. 46, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 7 sono introitate nel bilancio della Regione sul capitolo n. 2230 dello stato di previsione delle entrate cosi' denominato: "Proventi connessi alle sanzioni amministrative per la violazione delle norme che stabiliscono divieti per i territori individuati nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali (legge regionale 22 marzo 1990, n. 12)".

Art. 9.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'anno finanziario 2002 alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 15220, 15315, 15650, 26860, 26935 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2002 in termini di competenza e di cassa.