Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 443.

Istituzione della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero



Con il presente d.d.l, si intende proporre all'esame del Consiglio Regionale l'individuazione e l'istituzione di un'Area protetta su una porzione del territorio del Roero sud-occidentale interessante i Comuni di Bra, Baldissero d'Alba, Pocapaglia, Sommariva Perno, Sommariva Bosco e Sanfre'.
E' un primo nucleo di un progetto di tutela e di valorizzazione, nonche' di recupero e ricostruzione delle risorse ambientali, culturali, delle tradizioni dell'intero territorio del Roero, non solo una espressione geografica ma una realta' in cui un'unica matrice ambientale e storica hanno conferito omogeneita' ed una specifica riconoscibilita' ed identita'.
La proposta di Area protetta interessa l'Area piu' delicata dal punto di vista ambientale e paesaggistico ricomprendendo il sito biotopo di interesse comunitario segnalato alla Unione Europea per la costituzione della Rete Natura 2000.
Il progetto nasce in effetti dalla esigenza di stabilire forme di concertazione, di coordinamento e di attuazione di politiche culturali, territoriali, di uso del suolo, di valorizzazione, di recupero e di ricostruzione delle risorse (ambiente, paesaggio, patrimonio culturale, tradizioni, attivita' ed economie tipiche locali, testimonianze della cultura materiale, caratteristico patrimonio edilizio ed urbanistico) anche attraverso il controllo di attivita' ad elevato impatto ambientale ed il contenimento e la regolamentazione dello sviluppo edilizio valorizzando e recuperando le particolarita' e le tecniche costruttive locali, nel rispetto dell'autonomia delle singole amministrazioni e rispondendo alle indicazioni dei piani e dei programmi regionali ed alle iniziative in tal senso e da tempo proposte da associazioni e da amministrazioni comunali.

Le indagini ed i programmi a livello regionale.

Il Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. 388-9126 del 19 giugno 1997, individua all'articolo 39 delle Norme di attuazione tra le aree strategiche di interesse regionale, il Sistema Collinare centrale (Langhe, Monferrato, Roero); per quest'area il Piano prevede uno specifico approfondimento normativo al fine di definire le misure e gli interventi di tutela e di sviluppo. Con riferimento a questa volonta' il Settore Pianificazione Territoriale Operativa della Regione Piemonte ha predisposto nel novembre 1998 un primo studio volto ad individuare e disciplinare gli interventi edilizi sugli edifici agricoli tradizionali per valorizzarne le peculiarita' costruttive, specchio di specifici valori sociali, culturali, esperienze costruttive, esigenze economiche.
Lo Schema del nuovo Programma Regionale di Sviluppo, predisposto dalla Giunta regionale ed adottato con D.G.R. n. 23-29342, del 14 febbraio 2000, nell'ambito del repertorio dei progetti di rilievo regionale prevede un'azione specifica sul territorio delle Langhe e del Roero al fine di definire opportune azioni di recupero e promozione culturale per la valorizzazione della zona. A tale proposito ipotizza un primo stanziamento di L. 11.000.000.000.
Le "Rocche dei Roeri Cuneesi" sono inoltre dichiarate di notevole interesse pubblico ai fini della tutela ex Legge 8 giugno 1939, n. 1497 con Decreto Ministeriale 1 agosto 1985.
Nell'ambito del Progetto Bioitaly del Ministero dell'Ambiente una parte del territorio del Roero insistente nei Comuni di Baldissero d'Alba Pocapaglia e Sommariva Perno e' stata segnalata all'Unione Europea quale sito/biotopo di interesse comunitario ( S.I.C. - Codice IT 1160012 - Boschi e Rocche del Roero) per l'inserimento nella Rete Natura 2000 prevista dalla Direttiva 92/43/ CEE ( HABITAT ). La scheda identificativa e descrittiva del sito, nel sottolineare l'interesse naturalistico dell'area legato alla presenza di una copertura forestale estesa con specie termofile e di specie faunistiche (chirotteri) rare, segnala tra i rischi per la conservazione del biotopo l'incontrollata espansione edilizia.

Le iniziative locali.

Nell'ottobre del 1975 la "Libera Associazione del Roero" proponeva, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, la costituzione del "Parco delle Rocche del Roero" interessante il territorio di 8 Comuni da Bra a Monta' d'Alba limitatamente alle aree piu' interessate dai fenomeni erosivi. L'Associazione proponeva per la gestione dell'area un'azione coordinata delle Amministrazioni Comunali interessate per l'integrazione del sistema della viabilita' pedonale, per la creazione di porte di accesso, di punti di informazione e di accoglienza e per il coordinamento dei Piani Regolatori. La libera Associazione del Roero inseriva questa iniziativa nel progetto costitutivo di qualificazione, difesa e miglioramento delle produzioni viticole della zona. Con il sostegno delle Amministrazioni di alcuni Comuni (Bra, Santo Stefano Roero, Monta'), di Associazioni, ecc. il Roero venne iscritto nel primo Piano Regionale delle Aree protette approvato con D.C.R. n. 136-662 del 27 gennaio 1977 ed in particolare nella Tabella 3 riportante l'elenco delle 130 aree meritevoli di attenzione e tutela. L'area venne poi riproposta in tutti gli aggiornamenti del Piano fino all'ultimo approvato con D.C.R. n. 21-37617 del 15 maggio 1990.
Nel 1998 i 10 Comuni delle Rocche del Roero da Bra a Cisterna d'Asti hanno discusso su una proposta di Area protetta denominata "Boschi e Rocche del Roero" tendente a tutelare e gestire l'area delle Rocche prevedendo una fascia esterna con funzioni di filtro e con normativa tendente a favorire e valorizzare le attivita' agricole tradizionali e le attivita' di fruizione e turistiche rivolte ad un uso sostenibile delle risorse ambientali, del patrimonio storico artistico, dei valori culturali e tradizionali locali.
Il "Grande Sentiero del Roero" che attraversa da nord/est a sud/ovest le Rocche e' una iniziativa coordinata e realizzata dalle Amministrazioni Comunali; attualmente sono in fase di realizzazione altri percorsi in altri Comuni del Roero.
Nel 2000 i Comuni di Pocapaglia e di Monta' d'Alba hanno promosso la costituzione, ai sensi della legge regionale 14 marzo 1935, n. 31, dell'Ecomuseo delle Rocche del Roero, attualmente all'esame del Comitato scientifico previsto dall'articolo 3 di tale legge regionale, con lo scopo di valorizzarne il patrimonio culturale e paesaggistico, di creare condizioni di sviluppo durevole e sostenibile, di sostenere e di rafforzare l'identita' del territorio, nonche' di creare nuovi posti di lavoro attraverso il rilancio del turismo, di attivita' commerciali di via, di attivita' artigianali e manifatturiere di nicchia.
Sono proposte attivita' di ricerca, di formazione, di sensibilizzazione, di catalogazione e di censimento, di potenziamento e di allestimento di percorsi di visita, di recupero e di allestimento di strutture di informative, di accoglienza ed espositive, di produzione di materiale informativo, ecc.

Caratteri storici

All'estremita' nord-orientale della Provincia di Cuneo un paesaggio di forre, picchi, di valli strette ed intricate coperte di fitti boschi caratterizza una fascia di territorio che attraversa da nord/est a sud/ovest 10 Comuni da Cisterna d'Asti a Bra; e' un paesaggio unico che sorprende per la mutevolezza nelle stagioni, nelle immagini, per i contrasti espressi dalla rudezza ed asprezza delle pareti rocciose di materiale sedimentario e dalla morbidita' delle coperture boschive. Il colore rosso e giallo delle rocce continua e si confonde nel colore dei muri delle case, dei tetti, delle torri e dei campanili dei villaggi che sono stati costruiti in luoghi quasi inaccessibili.
Complessivamente il Roero comprende per intero il territorio di 23 Comuni (22 in Provincia di Cuneo ed 1 - Cisterna d'Asti - in Provincia di Asti) piu' parte dei territorio di Alba e di Bra.
Il paesaggio del Roero riflette una storia complessa che data dai primi popolamenti preistorici (neolitici), alla presenza dei Liguri, all'Impero Romano che vi realizzo' una fitta rete di strade, di centri fortificati (Castelleri) e vi introdusse e diffuse la coltivazione della vite.
Longobardi, Franchi e Saraceni hanno lasciato tracce nella toponomastica.
Nel 901 il Vescovo d'Asti ricevette in dono dall'Imperatore le 5 pievi dell'epoca (San Vittore di Canale, San Pietro di Novelle a Monteu, San Martino di Vezza, San Giovanni di Villa a Guarene, San Pietro di Piobesi) la cui giurisdizione spirituale si estendeva a tutto il Roero e l'importante area boscata "Nemus Cellar" o "Silva popularis" estesa anche oltre la linea delle Rocche da Bra a Cellarengo. La giurisdizione temporale del Vescovo, che si avvaleva in loco di castellani, e' in seguito intaccata dal Comune di Asti, contro il quale si forma nel 1199 la singolare Lega dell'Astisio.
I borghi sulla sommita' delle Rocche si svilupparono alla fine del 1200 per esigenze di difesa; essi si ingrandirono per l'abbandono degli edifici e delle parrocchie isolate in un periodo in cui il frazionamento del potere locale instaura equilibri precari e continui conflitti. In questo periodo entrano in scena le principali famiglie nobili e borghesi di Asti (Malabaila, Alfieri, Solaro, Isnardi, Falletti, ecc.). Il Roero si trova quindi coinvolto nelle lotte tra i Francesi e gli Spagnoli (1500) durante le quali, il 14 aprile 1544, veniva combattuta la battaglia di Ceresole vinta dai Francesi del Duca d'Enghien e preludio della pace di Crepy. Con la restaurazione sabauda il Duca Emanuele Filiberto di Savoia impone il suo controllo sul Roero utilizzato poi come base delle operazioni per la successione al Ducato del Monferrato. Le contese continuarono nel secolo seguente tra i Francesi, gli Spagnoli ed i Savoia e l'intero territorio subi' distruzioni e saccheggi. Il 1700 lascia spazio alla fioritura del Barocco Piemontese che ispira l'architettura di molte chiese ed edifici anche a scapito di precedenti costruzioni romaniche. Alla fine del 1700 i Francesi impongono la loro dominazione in un'altalena di vicende che coinvolgono tutto il Piemonte meridionale ed aprono la strada alla rivincita napoleonica.

Caratteri ambientali

La linea delle Rocche segna il limite attuale del grande fenomeno di erosione regressiva sviluppatosi in seguito alla cattura del Tanaro. L'erosione ha scavato profonde vallate ed ha messo in luce marne grigio-azzurre del Tortoniano (15 milioni di anni fa) che determinano morfologie poco elevate e tondeggianti comuni nella zona di Govone e banchi gessosi del Messiniano (Santa Vittoria d'Alba, Monticello) del Miocene. Al Pliocene appartengono le marne grigio-azzurre ricche di fossili marini del Piacenziano (Argille di Lugagnano) che costituiscono il fondo impermeabile delle valli della zona meridionale del Roero e le sabbie gialle dell'Astiano (zona delle Rocche); i depositi marnoso-ghiaioso-ciottolosi del Villafranchiano ricoprono vaste zone dell'altopiano; alla stessa formazione appartengono i loess ferrettizzati di colore rosso vivo anch'essi comuni sull'altipiano.
Il paesaggio del Roero e' variegato e caratterizzato da alternanza di colture e boschi, da variazioni cromatiche stagionali marcate, da consistenti contrasti altimetrici piu' netti rispetto a quelli dell'Astigiano, dell'alto Monferrato, delle Colline del Po, delle Langhe. L'agricoltura e' predominante nei paesaggi collinari meridionali (quelli oggetto di questo d.d.l.) contrapponendosi ai territori settentrionali ormai prevalentemente boscati (latifoglie con conifere - pino silvestre in continua ripresa) e dove si sta consolidando un'orticoltura protetta nelle residue aree coltivate. Il seminativo, tranne che sull'altopiano, e' assai frammentato, interessa usi plurimi; i vigneti disegnano e risalgono con precise geometrie le pendici piu' soleggiate. Le superfici a prato con filari di salici, gelsi ed ontani interrompono i boschi nelle vallate lungo i rii; i frutteti di pesco, tuttora ancora diffusi nei territori dei comuni di Monticello, Sommariva Perno, Guarene e Monta' d'Alba all'inizio del Secolo erano cosi' importanti da garantire la nascita di un mercato giornaliero a Canale d'Alba; la coltivazione certamente piu' rilevante e significativa e' comunque quella della vite per il cui impianto, fin dall'antichita', sono stati sottratti al bosco i versanti collinari piu' assolati "suri'"; i vini piu' importanti sono il Roero ( D.O.C. dal 1985), il Roero Arneis, la Barbera d'Alba, il Nebiolo d'Alba, il Moscato d'Asti, la Favorita, il Birbet (Brachetto), ecc; e' inoltre originaria del Roero l'Uva molle di Montaldo, un'uva da tavola particolarmente ricercata per le sue proprieta' di lunga conservazione. La coltivazione delle mele a Corneliano e Guarene e' ancora oggi rilevante e superiore a quella delle pere che vanta un'analoga antica tradizione con un cultivar originale ed esclusivo chiamato "Madernassa". Di recente si e' estesa la coltivazione delle fragole sui terreni sciolti, sabbiosi delle zone centrali del Roero dove e' diffusa da tempo la coltivazione degli asparagi (Monta' d'Alba).
Rilevante per l'importanza economica avuta in passato e per il valore paesaggistico e storico degli ultimi nuclei di esemplari ultracentenari rimasti principalmente nei territori dei Comuni delle Rocche da Pocapaglia a Monta' d'Alba e' il castagno da frutto di cui e' coltivata soprattutto una varieta' locale a maturazione precoce detta Castagna della Madonna.
Anche se gran parte del Roero e' occupato da colture agricole, il suo patrimonio boschivo e' tra i piu' ricchi del Monferrato; nei fondovalle, nelle zone piu' umide, crescono formazioni riconducibili all'Alleanza Alno-Ulmion. In zone piu' asciutte si sviluppano boschi di farnia, carpino bianco con tiglio selvatico, ciliegio selvatico, frassino riconducibili nell'Alleanza Carpinion; si tratta di boschi mesofili planiziali residui segnalati tra gli Habitat di interesse comunitario dalla Direttiva 92/43/ CEE . Nelle forre talora si trovano formazioni piu' sciafile e ancora meno continentali caratterizzate dalla presenza del faggio (Pocapaglia, Sanfre', Sommariva Perno).
Sulle alture crescono boschi riferibili al Quercetalia-robori-petraeae in cui domina la rovere; nei luoghi piu' asciutti compare il pino silvestre, il cerro e la roverella; comuni in questi boschi sono alcune specie submediterranee (ciavardello, corniolo, lantana).
Le forme di degradazione di questi querceti e di reinvasione dei vigneti abbandonati sono costituite da brughiere con felce aquilina e molinia. Con la molinia spesso si incontra Gladiolus palustris specie rara e protetta. Negli impluvi e come forma di invasione su terreni piu' fertili e' diffusa la robinia un tempo utilizzata per produrre paleria per la vite.
Alcune specie interessanti del Roero sono il cappero ed altre essenze mediterranee quali: Chrithmum maritimum, Centranthus ruber, Opuntia compressa, Anthirrimum. Rara ed interessante e' la presenza del fior di stecco. Dal punto di vista floristico occorre segnalare l'antica diffusione dell'olivo, ora praticamente scomparso e quella dell'Elleborina di palude (Epipactis palustris), della Genziana palustre (Gentiana pneumonanthe) e dell'Antennaria dioica. Anche il Pino silvestre era un tempo molto piu' diffuso costituendo veri e propri boschi; molto sfruttato per il legname e per le fornaci di mattoni si e' poi fortemente ridotto.
Complessivamente sono 30 le speci floristiche a protezione assoluta ai sensi della Legge regionale 32/82 rinvenute nel territorio del Roero.
Particolare interesse naturalistico hanno gli stagni, le peschiere e le paludi che derivano principalmente da piccoli bacini artificiali realizzati nei secoli scorsi presso le cascine per esigenze di irrigazione. Oltre ad ospitare una interessante vegetazione acquatica ed igrofila essi sono importanti per la fauna, in particolare ospitano alcuni rari chirotteri. Dal punto di vista dell'avifauna rilevante e' la presenza del biancone (Circaetus gallicus) durante il transito migratorio; nei boschi maturi nidificano il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) ed il nibbio bruno (Milvus migrans). Nelle aree agricole e' interessante la presenza di: succiacapre (Caprimulgus europaeus) legato ad ambienti caldi e secchi, di averla cenerina (Larius minor), di averla capirossa (Larius senator) in via di estinzione in Piemonte per l'uso di sostanze chimiche in agricoltura, dell'ortolano (Emberizza hortulana) in forte diminuizione a livello europeo per gli stessi motivi, di albanella minore (Circus pygargus), di tottavilla (Lullula arborea), di starna (Perdix perdix italica), quest'ultima specie e' scomparsa da gran parte della pianura coltivata e presenta una distribuzione discontinua.
Nelle zone umide nidificano due specie di uccelli segnalati negli elenchi delle specie di interesse comunitario della Direttiva 92/43/ CEE : tarabusino (Ixobrichus minutus), martin pescatore (Alcedo atthis).
Due specie di rettili presenti nel territorio richiedono una tutela rigorosa: ramarro (Lacerta viridis), biacco (Coluber viridiflavus). Il ramarro e' prevalentemente insettivoro ed e' pertanto mincacciato dall'uso di insetticidi e diserbanti; e' inoltre disturbato dalla riduzione delle siepi e dei filari e dalla adozione di materiali compatti per la costruzione dei muri. Anche il biacco patisce la riduzione delle siepi e dei filari, ma anche la diffusione delle strade asfaltate che, agevolando la termoregolazione, sono molto frequentate con maggiore probabilita' di essere travolti dagli automezzi.
Fra gli insetti piu' rilevanti sono presenti: Lucanus cervus e Cerambix cerdo inseriti negli elenchi delle specie di interesse comunitario della Direttiva 92/43/ CEE ( HABITAT ).

La proposta gestionale

Nell'ambito delle disposizioni della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 in materia di aree protette e della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Capo IV) e successive modificazioni ed integrazioni, con cui e' stato disposto il conferimento di funzioni e di compiti amministrativi in materia di Aree protette agli Enti locali, si propone con questo d.d.l. l'istituzione, ai sensi dell'articolo 5, di una Zona di salvaguardia di rilievo locale che ricomprenda completamento il sito/biotopo "Boschi e Rocche del Roero" gia' segnalato alla Unione Europea quale Sito di Interesse Comunitario ( S.I.C. ) per l'inserimento nella rete Natura 2000. Verso ovest rispetto al biotopo l'area si estende sul territorio dei Comuni di Sommariva Bosco, Sanfre' e Bra ove un tempo si estendeva l'antica Silva popularis ed ancora oggi poco antropizzato con estese zone coltivate intercalate da filari e siepi, numerose zone umide e peschiere e fasce boscate con farnia e carpino bianco.
Complessivamente la superficie dell'Area protetta proposta e' di circa 4760 ettari (rispetto ai 1700 del Sito di Importanza Comunitaria segnalato all'Unione Europea) interessando il Comune di Bra per 700 ettari, di Pocapaglia per 1000 ettari, di Sommariva Perno per 900 ettari, di Baldissero d'Alba per 640 ettari, di Sommariva Bosco per 620 ettari, di Sanfre' per 900 ettari.
La dimensione territoriale complessiva della Zona di salvaguardia consente, rispetto a quella del sito/biotopo, di meglio integrare e definire le politiche di conservazione e di gestione delle risorse naturalistiche e paesaggistiche in un contesto territoriale piu' omogeneo; saranno cosi' ed inoltre possibili azioni di sistema tra tali politiche con iniziative di valorizzazione, di recupero e di ricostruzione del patrimonio culturale, delle tradizioni, delle attivita' e delle economie tipiche locali e delle loro testimonianze, del caratteristico patrimonio edilizio ed urbanistico. La Zona di salvaguardia diviene cosi' lo strumento di promozione, di sviluppo, di coordinamento e di integrazione di progetti, di iniziative e di attivita' che, attraverso la ricostruzione della identita' culturale, territoriale, ambientale, paesaggistica di una parte del Roero, puo', se condiviso e riconosciuto dalle comunita' locali, innescare un processo di valorizzazione e di rinascita economica e sociale.
La particolarita' del progetto e degli obiettivi dell'area protetta, che intende operare tutelando, ricostruendo e valorizzando valori ambientali, territoriali e culturali, un sistema di relazioni espressione di una peculiare realta' e storia locale, non puo' che trovare come interprete e gestore le comunita' locali, i comuni coordinati da quella Assemblea dei Sindaci che da anni gia' opera per promuovere sotto questo profilo il complesso territorio del Roero.
Il principio di sussidiarieta', di cui al comma 3, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, trova in effetti in questo contesto progettuale ed amministrativo la piena possibilita' di applicazione.
I Comuni, soggetti attuatori e gestori per i territori di propria competenza, attraverso l'Assemblea dei Sindaci predispongono, approvano e trasmettono alla Regione Piemonte il Programma annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione previsto dal comma 2 dell'articolo 95 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e trasmettono alla stessa Regione per l'adozione il Piano d'Area predisposto in collaborazione tra gli stessi Comuni, la Provincia e la Regione. Con l'approvazione di questo strumento che, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, integra e sostituisce, ove difformi, gli strumenti urbanistici vigenti e che esplica gli effetti anche a norma dell'articolo 1bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431 (ora sostituito dall'articolo 149 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) sono subdelegate ai Comuni, purche' dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, le funzioni amministrative riguardanti le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 (ora articolo 151 del Decreto legislativo 490/99).
L'istituzione della Zona di Salvaguardia precede la designazione del sito/biotopo di interesse comunitario da parte della Unione Europea attualmente all'esame della Commissione Biogeografica per la Regione Alpina e l'istituzione del biotopo ai sensi della L. R. 3 aprile 1995, n. 47. Questa sara' proposta con le procedure previste dalla stessa legge ad ultimazione del lavoro di progettazione stabilito dall'articolo 3 della stessa legge regionale 47/85.
Nell'ambito delle finalita' istitutive (articolo 3) e' stato fatto espresso riferimento alle disposizioni della Direttiva Habitat e del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 357, dell'8 settembre 1997, che impongono agli Stati membri di garantire il mantenimento in uno "stato di conservazione soddisfacente" le specie e gli habitat presenti nei siti/biotopi e compresi tra quelli elencati negli allegati delle Direttive 92/43/ CEE ( HABITAT ) e 79/49/ CEE concernente la conservazione degli uccelli. La Direttiva Habitat ed il Regolamento stabiliscono che lo "stato di conservazione" di un habitat e' considerato "soddisfacente" quando la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili od in estensione, quando la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e quando lo stato di conservazione delle specie tipiche e' soddisfacente. A tale proposito la Direttiva ed il Regolamento stabiliscono che lo stato di conservazione di una specie, cioe' l'effetto della somma dei fattori che influendo su di essa possono alterare a lungo termine la sua ripartizione e distribuzione sul territorio, e' soddisfacente quando i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che essa continua e puo' continuare a lungo termine ad essere un elemento degli habitat naturali cui appartiene, quando l'area di ripartizione naturale di tale specie non e' in declino ne' rischia di declinare in un futuro prevedibile, quando esiste e continuera' probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinche' le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.
La gestione della Zona di Salvaguardia e' affidata ai singoli Comuni per i territori di specifica competenza; l'assemblea dei Sindaci garantisce il necessario coordinamento delle iniziative e predispone ed approva il Programma annuale e pluriennale di qualificazione e di valorizzazione contenente la definizione delle strategie e l'individuazione degli interventi, delle iniziative e delle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi istitutivi dell'Area protetta. Il Programma e' trasmesso alla Regione Piemonte per la sua verifica ed il coordinamento delle risorse necessarie alla sua attuazione. Per garantire l'azione integrata e coordinata delle Amministrazioni interessate al fine di definire, attuare i programmi di intervento e le specifiche opere possono essere promossi Accordi di programma di cui all'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 ovvero altre forme di Accordo previste dalla legge.
La Zona di Salvaguardia e' soggetta a Piano d'Area di cui all'articolo 23 della Legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36. Tale Piano predisposto dalla Conferenza degli Enti territorialmente interessati e' trasmesso dall'Assemblea dei Sindaci alla Regione Piemonte che lo adotta, ne cura la pubblicazione, l'analisi delle osservazioni e lo approva. Fino alla sua approvazione gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi sono autorizzati, nell'ambito delle normali procedure di autorizzazione e di concessione previste dalla legge regionale 6 dicembre 1977, n. 56, dai Comuni territorialmente interessati con riferimento alle finalita' istitutive, alle specifiche vulnerabilita' definite nella scheda identificativa del biotopo, all'esigenza di conservazione e ripristino dei valori naturalistici e paesaggistici, nonche' di valorizzazione delle risorse culturali, delle tradizioni, delle economie tipiche locali, di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio.

Relazione finanziaria ai sensi dell'art. 26, comma 2 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7.

L'affidamento della gestione dell'Area protetta ai Comuni territorialmente interessati ed il coordinamento generale alla Assemblea dei Sindaci consentira' di contenere al massimo le spese necessarie per l'amministrazione dell'Area protetta; il personale gia' impiegato presso queste amministrazioni garantira' lo svolgimento delle principali attivita' gestionali, mentre potra' essere necessario un ruolo direzionale di tipo tecnico e culturale, in una prima fase anche part-time, per garantire la progettazione e lo sviluppo delle attivita', l'avvio di attivita' di ricerca e di studio, i contatti con le istituzioni e la comunicazione con le comunita' locali ed il pubblico, ecc.

In considerazione dei tempi previsti per l'approvazione della legge non sono comunque previsti oneri di spesa con riferimento all'esercizio finanziario 2002, mentre la copertura per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 sara' garantita con le risorse in conto corrente ed in conto capitale che saranno rese disponibili sui capitoli di competenza dei Settori Pianificazione e Gestione Aree protette con riferimento alle U.P.B. 21051 - 21052 - 21061 - 21062.

Il fabbisogno finanziario annuale stimato per lo sviluppo delle attivita' previste dal disegno di legge (avvio interventi forestali, avvio sistemazione infrastrutture per la fruizione, attivita' di ricerca e di informazione, ecc.) e' stimato, sulla base di esperienze analoghe in aree protette con caratteristiche confrontabili ed in zone vicine, e' pari a 100.000,00 Euro all'anno in termini di spesa di investimento ed in 50.000,00 Euro all'anno in termini di spesa corrente.

La copertura finanziaria di tale fabbisogno per l'esercizio finanziario 2003 e' garantita mediante riduzione degli appositi capitoli facenti riferimento al fondo speciale di cui all'articolo 22 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese in conto corrente ed in conto capitale. Tali capitoli sono ridotti per 50.000,00 Euro per quanto riguarda la quota corrente ( U.P.B. 09011) e per 100.000,00 per quanto riguarda la quota di spese di investimento ( U.P.B. 09012).

Conseguentemente si prevede l'integrazione alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 13 degli elenchi dei provvedimenti legislativi in corso recanti spese di parte corrente e spese di investimento ove viene in entrambi aggiunta la voce "d.d.l. Istituzione della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero".

Per gli esercizi finanziari successivi al 2003 si fara' invece luogo con la legge finanziaria di cui all'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7.