Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7442.

Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche.

Art. 1, 2, 3

Art. 1.
(Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche)

1. La sanzione amministrativa prevista dall'articolo 54, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), per l'apertura o l'effettuazione dello scarico senza autorizzazione di acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie non si applica ai titolari degli insediamenti civili di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili) e all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque) che presentino la relativa istanza entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si considerano valide le domande di autorizzazione comunque presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le autorita' competenti provvedono al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che lo scarico puo' essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino all'adozione del provvedimento autorizzativo richiesto.
4. Sono fatte salve le eventuali proroghe dei termini previsti dalla legislazione nazionale vigente in materia che risultino piu' favorevoli.

Art. 2.
(Rinnovo tacito delle autorizzazione agli scarichi di talune tipologie di acque reflue domestiche)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, comma 11 del d.lgs. 152/1999, si intendono tacitamente rinnovate ogni quattro anni decorrenti dalla data del rilascio tutte le autorizzazioni definitive gia' rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge o da rilasciarsi successivamente a tale data e relative agli scarichi provenienti da:
a) insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attivita' alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale;
b) insediamenti in cui si svolgono con carattere di stabilita' e permanenza attivita' di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense.

Art. 3.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.