Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 442.

Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche



Il decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, recante la nuova disciplina di tutela delle acque dall'inquinamento sostitutiva della previgente legge 10 maggio 1976 n. 319, rinvia alla legislazione regionale, presente e futura, la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche (cfr. articoli 27, comma 4, 45 comma 3 e 62, comma 12).
Esso tuttavia ha introdotto importanti novita' che riverberano inevitabilmente i loro effetti sulla vigente legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, che detta norme relative agli scarichi civili e delle pubbliche fognature.
Come noto, infatti, il principio generale sancito dalla legge Merli in base al quale tutti gli scarichi dovevano essere autorizzati subiva esplicite eccezioni, tra cui quella per i titolari degli scarichi civili esistenti alla data del 13 giugno 1976, tenuti alla sola denuncia della propria posizione all'autorita' competente (articolo 15, primo comma della l. 319/1976).
In attuazione di tale disposto nazionale fu quindi emanato l'articolo 15, comma 2 della l.r. 13/1990, che disciplinava nell'ambito dell'ordinamento regionale la predetta deroga al principio generale.
Oggi l'articolo 45 del d.lgs. 152/1999 afferma invece il ben diverso principio "Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati", cui deroga espressamente per il solo caso degli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in reti fognarie (art. 45, commi 1 e 4).
Al tempo stesso peraltro si dispone che "Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso termine vale anche nel caso di scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva e' stato introdotto dalla presente normativa. ......." (articolo 62, comma 11 d.lgs. 152/1999).
In data 5 novembre 2001, con la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 10/ AQA , l'Amministrazione regionale ha quindi invitato le autorita' competenti a procedere alla ricognizione degli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria presenti sul loro territorio e provenienti da insediamenti civili considerati "esistenti" ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 13/1990, in quanto hanno attivato lo scarico o hanno ottenuto la licenza edilizia prima del 13 giugno 1976.
Si invitava altresi' all'adozione di ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'informativa dei soggetti interessati, necessario affinche' i titolari di tali scarichi fossero dotati di un provvedimento autorizzativo entro la data del 13 giugno 2002.
Tale Circolare - in quanto volta a far conseguire, entro il termine stabilito dalla normativa nazionale, un atto autorizzativo sostitutivo della notifica a soggetti per i quali l'obbligo di autorizzazione e' stato introdotto ex novo dal d.lgs. 152/1999 - mirava quindi ad evitare ad una cospicua serie di cittadini e imprese di essere passibili delle elevate sanzioni amministrative previste dall'articolo 54, comma 2 del citato decreto legislativo per l'effettuazione di uno scarico privo di autorizzazione.
Nonostante le iniziative intraprese conseguentemente dai Comuni e dalle Province piemontesi, supportate anche dagli Uffici regionali e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, dai numerosissimi contatti avuti soprattutto con le Amministrazioni comunali emerge peraltro che stanno ancora pervenendo istanze di autorizzazione da parte di titolari degli scarichi oggetto della casistica contemplata dall'articolo 62, comma 11 dopo la scadenza del 13 giugno 2002 e pertanto ricadenti nelle ipotesi sanzionatorie di legge.
Sempre alla luce degli approfondimenti svolti con gli amministratori e i tecnici comunali e' emerso altresi' che dal numero di istanze sinora pervenute e' dato presumere che molti titolari di scarichi oggetto della Circolare 10 AQA (in particolare proprietari di seconde case) acquisiranno conoscenza degli inviti alla regolarizzazione soltanto nel periodo estivo e quindi dopo la scadenza di legge.
Risulta infine che anche con riferimento agli scarichi di acque reflue domestiche attivati o che abbiano conseguito la licenza o concessione edilizia successivamente alla data del 13 giugno 1976 (i c.d. scarichi equiparati agli esistenti e nuovi) la situazione autorizzativa non appare nel complesso pienamente conforme alle disposizioni nazionali e regionali.
Tale fenomeno e' con ogni probabilita' da imputarsi ad oggettive difficolta' di adeguata informazione di un ingente numero di destinatari della norma, soggetti per lo piu' riconducibili a privati cittadini o imprese di modeste dimensioni, nonche' alla particolare complessita' della normativa in materia di tutela ambientale che presenta altresi' elementi di ambiguita' per quanto concerne i suoi rapporti con le procedure di concessione edilizia.
Per le ragioni sopra esposte, sulla base del potere di definizione del regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue domestiche espressamente riconosciuto alle Regioni dal legislatore nazionale (art. 45, comma 3 del d.lgs. 152/1999), si reputa opportuno riaprire i termini per la presentazione delle relative istanze di autorizzazione, anche in considerazione del fatto che il regime sanzionatorio previsto (di norma da dieci a cento milioni e, nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo, da uno a cinque milioni) risulta particolarmente severo rispetto al modesto impatto ambientale rappresentato dagli scarichi di acque reflue domestiche di cui trattasi.
A tal fine l'articolo 1 del presente disegno di legge dispone che la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 54, comma 2 del d.lgs. 152/1999 per l'apertura o l'effettuazione dello scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie senza autorizzazione non si applica ai titolari di tutti gli insediamenti civili di cui agli articoli 13 (e quindi esistenti, equiparati agli esistenti o nuovi) e 14 della l.r. 13/1990, nonche' di quelli di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 61, che presentino tale istanza entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge.
Le autorita' competenti, tenute a ritenere valide a tal fine anche le domande di autorizzazione comunque presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge, provvederanno al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi entro ventiquattro mesi, fermo restando che lo scarico puo' essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino all'adozione del provvedimento autorizzativo richiesto.
Si ritiene che con tale procedura si rendera' possibile, nei tempi certi previsti, effettuare ulteriori campagne di sensibilizzazione ed informazione dei soggetti comunque tenuti a conseguire l'autorizzazione prevista dalla normativa e con cio' perseguire in concreto e su vasta scala gli obiettivi che la stessa persegue, anziche' costringere le autorita' competenti ad un ruolo meramente persecutorio delle situazioni non conformi alla legge sotto il profilo squisitamente formale.
L'attivita' di regolarizzazione delle posizioni non ancora conformi al regime autorizzativo consentira' inoltre di completare su vasta scala il censimento di tutte le realta' di scarico in atto nelle acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, consentendo alle amministrazioni preposte una maggiore conoscenza del loro territorio e conseguentemente una migliore gestione dello stesso, attraverso la pianificazione dell'estensione delle infrastrutture pubbliche di fognatura e depurazione ovvero tramite la prescrizione, con il sistema dell'autorizzazione provvisoria prevista dall'articolo 15 della l.r. 13/1990, degli adeguamenti dei sistemi di scarico che risultassero non ancora rispondenti agli standard di legge.
Con l'articolo 2 del presente disegno di legge si intende invece dare attuazione all'articolo 45 del d.lgs. 152/1999, nella parte in cui (comma 7, ultimo paragrafo) dispone che la disciplina regionale che definisce il regime autorizzativo degli scarichi delle acque reflue domestiche puo' prevedere, per specifiche tipologie di scarichi di tale acque, forme di rinnovo tacito dell'autorizzazione.
Si dispone conseguentemente che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, comma 11 del d.lgs. 152/1999 in merito alle vicende che possano influire sulle caratteristiche dello scarico, si intendono tacitamente rinnovate ogni quattro anni decorrenti dalla data del rilascio tutte le autorizzazioni definitive gia' rilasciate alla data di entrata in vigore della legge o da rilasciarsi successivamente a tale data e relative agli scarichi provenienti da:
a) insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attivita' alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale;
b) insediamenti in cui si svolgono con carattere di stabilita' e permanenza attivita' di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense.
Si supera in tal modo il regime attualmente previsto dall'articolo 15, comma 3 della piu' volte citata l.r. 13/1990, che demanda la possibilita' di tale rinnovo tacito all'autonoma determinazione dell'autorita' competente, con cio' rendendolo conforme ai criteri introdotti dalla nuova normativa nazionale.
Attraverso l'applicazione del rinnovo tacito ope legis non solo alle autorizzazioni future bensi' a tutte le autorizzazioni ad oggi gia' rilasciate si consegue altresi' il risultato di rimediare a tutte le situazioni in cui tali provvedimenti risultino scaduti e non rinnovati.
La natura degli scarichi contemplati giustifica infatti l'applicazione degli ormai consolidati principi di semplificazione dell'azione amministrativa, evitando quindi il riesame ogni quattro anni della stessa concreta fattispecie in assenza di situazioni che possano influire sulle caratteristiche dello scarico o comunque essere rilevanti ai fini del provvedimento autorizzativo.
La dichiarazione d'urgenza di cui all'articolo 3 si rende infine necessaria in considerazione delle finalita' che il disegno di legge persegue.