Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7440.

Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Incentivi finanziari per la gestione associata di funzioni e servizi comunali)

1. Sono destinatari degli incentivi finanziari, di cui all'articolo .8 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), per lo sviluppo della gestione associata di funzioni e servizi comunali le Unioni, le Comunita' montane, i Consorzi e le Convenzioni plurifunzionali.
2. Sono escluse dalla concessione degli incentivi finanziari le Unioni di cui facciano parte Comuni gia' componenti di altre Unioni, e le forme associative diverse dalle Comunita' montane di cui facciano parte Comuni in Comunita' montana. Sono altresi' escluse le forme associative di cui facciano parte Comuni componenti di altre forme associative gia' finanziate per l'esercizio associato della o delle medesime funzioni e/o servizi comunali.
3. I Comuni comunicano alla Giunta regionale ed alle Province la costituzione della forma associativa prescelta entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
4. Categorie dei destinatari degli incentivi finanziari, entita' e modalita' di concessione degli stessi vengono definiti dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.
5. Sono inoltre destinatari degli incentivi finanziari i Comuni sorti a seguito di fusione di due o piu' Comuni.

Art. 2.
(Criteri per la concessione degli incentivi finanziari alle forme associative)

1. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, nei limiti della disponibilita' di bilancio, per una durata di:
a) dieci anni per le fusioni;
b) nove anni per le Unioni e le Comunita' montane;
c) sei anni per le altre forme associative.
2. Nell'assegnazione degli incentivi sono previsti criteri preferenziali e maggiorazioni per le Fusioni, le Unioni di Comuni e le Comunita' montane.
3. In caso di variazioni nella composizione della forma associativa o nella gestione associata delle funzioni o servizi, gli incentivi vengono modificati in proporzione al cambiamento avvenuto.
4. Le Comunita' montane, ai fini della gestione associata e della corresponsione dei relativi incentivi, possono articolare il proprio territorio in sottoambiti omogenei.
5. Le determinazioni di cui all'articolo 1, comma 4 possono prevedere la presentazione, da parte delle forme associative, di progetti finalizzati allo sviluppo o all'ottimizzazione delle gestioni associate, da finanziarsi nei limiti della disponibilita' di bilancio.

Art. 3.
(Altri supporti alle forme associative locali)

1. La Giunta regionale, in collaborazione con le Province, fornisce assistenza e supporto tecnico e giuridico ai Comuni che intendono fondersi o che si siano fusi ed alle forme associative da istituirsi o gia' istituite.
2. Organizza, inoltre, sempre in collaborazione con le Province, corsi di formazione e riqualificazione del personale locale addetto alla gestione associata di funzioni o servizi comunali.
3. Puo' iscriversi ai corsi il personale dipendente da Comuni che abbiano istituito una forma associativa o che facciano parte di Comunita' montana, o il personale dipendente da una forma associativa o da una Comunita' montana, nonche' il personale dipendente da Comuni che abbiano chiesto di fondersi o che siano sorti a seguito di fusione. I criteri e le modalita' per la partecipazione ai corsi vengono stabiliti con atti amministrativi.
4. Alle Province vengono erogati per le attivita' sopra enunciate ed effettivamente svolte appositi contributi.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalita' di cui agli articoli 1, 2 e 6 si fa fronte con disponibilita' finanziarie presenti nell'Unita' revisionale di base ( UPB ) n. 05011 del bilancio regionale 2002 (Cap. 10915).
2. Per le finalita' di cui all'articolo 3 si fa fronte con disponibilita' finanziarie presenti nell' UPB n. 05011 del bilancio regionale 2002 (Cap. 10085).
3. Agli oneri, per gli anni 2003 e 2004, derivanti dal sostegno dell'associazionismo locale, si fa fronte come segue:
a) UPB n. 05011 (cap. 10085) con aumento di euro 335.696,98 degli stanziamenti previsti all' UPB n. 05011 (cap.10085) del bilancio pluriennale 2002-2004, mediante riduzione dell' UPB n. 05011 (cap. 10880) del bilancio pluriennale 2002-2004 per pari importo;
b) UPB n. 05011 (cap. 10915) con aumento di euro 3.098.741,39 degli stanziamenti previsti all' UPB n. 05011 (cap. 10915) del bilancio pluriennale 2002-2004, mediante riduzione dell' UPB n. 05011 (cap. 10880) del bilancio pluriennale 2002-2004 per pari importo.

Art. 5.
(Modificazioni alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51)

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), e' sostituito dal seguente:
"3. Gli incentivi finanziari da destinarsi al Comune, istituito mediante fusione di due o piu' Comuni contigui, ed ai suoi cittadini vengono assegnati in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica di appartenenza dei Comuni fusi ed al loro numero sulla base di criteri attuativi adottati della Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali.".
2. L'articolo 9 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 e' abrogato.

Art. 6.
(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano, nei limiti della disponibilita' di bilancio, anche ai soggetti derivati da un processo associativo che siano ancora operanti e conformi ai livelli ottimali e che abbiano usufruito di finanziamento regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge, computando a tal fine il numero complessivo delle annualita' di finanziamento gia' erogate.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano anche ai bandi per l'incentivazione sull'associazionismo locale le cui procedure non si siano concluse prima dell'entrata in vigore della presente legge.