Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7438.

Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte con la presente legge detta i principi ed i criteri per migliorare l'efficienza complessiva del servizio pubblico del sistema distributivo dei carburanti per autotrazione, al fine di favorire il contenimento dei prezzi e l'incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all'utenza e di favorire la distribuzione dei carburanti a basso impatto ambientale.

Art. 2.
(Indirizzi generali e funzioni)

1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1, riferite alla rete degli impianti stradali, lacuali e ad uso privato, la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori e delle imprese del settore, definisce:
a) l'individuazione dei bacini di utenza anche non contigui, per garantire una articolata presenza del servizio di distribuzione dei carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale;
b) la definizione delle zone omogenee comunali e delle caratteristiche degli impianti esistenti o di nuova installazione nelle medesime, ai fini dell'attuazione degli interventi operativi sulla rete;
c) la definizione delle tipologie dei nuovi impianti;
d) la determinazione delle superfici minime, delle distanze minime e degli indici di edificabilita' degli impianti;
e) l'individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;
f) l'individuazione delle aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate ed eventuali altre aree in cui e' possibile installare impianti funzionanti esclusivamente con il servizio self service pre-pagamento;
g) la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilita';
h) l'articolazione degli orari e delle fasce orarie flessibilizzate secondo le caratteristiche ed esigenze del territorio;
i) le sospensioni facoltative dell'attivita' degli impianti;
l) l'individuazione dei criteri e delle modalita' per lo sviluppo negli impianti delle attivita' commerciali integrative, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande;
m) l'individuazione e le modalita' relative alle modifiche degli impianti;
n) le modalita' per il prelievo di carburanti in contenitori mobili;
o) l'individuazione di eventuali altri criteri e parametri.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla competente Commissione consiliare per il parere da esprimersi entro 45 giorni dalla trasmissione; trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.
3. La Regione concede contributi per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e per il miglioramento e l'ammodernamento del servizio pubblico di distribuzione dei carburanti secondo i principi della presente legge.

Art. 3.
(Definizioni)

1. Si intende per rete l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, miscele di benzine e olio lubrificante, gasolio, gas di petrolio liquefatto ( gpl ) e metano per autotrazione nonche' tutti i carburanti per autotrazione in commercio.
2. Si intende per carburanti per autotrazione i seguenti tipi di prodotti petroliferi:
a) benzine;
b) gasolio;
c) gas propano liquido;
d) metano;
e) ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della Commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo ( CUNA ).
3. Si intende per impianto stradale di distribuzione dei carburanti il complesso commerciale unitario costituito da uno o piu' apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonche' i servizi e le attivita' accessorie.
4. Si intende per impianto di distribuzione dei carburanti lacuale il complesso unitario costituito da uno o piu' apparecchi per l'erogazione del carburante e delle relative attrezzature destinato all'esclusivo rifornimento dei natanti, nonche' dei servizi e delle attivita' accessorie.
5. Si intende per impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso privato un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacita' di erogazione di carburanti per uso di autotrazione collegati a serbatoi, utilizzati esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprieta' di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, e ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili.

Art. 4.
(Procedure per i nuovi impianti)

1. Il comune rilascia le autorizzazioni per i nuovi impianti stradali, lacuali e ad uso privato nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico della Regione e con le modalita' di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. Nei comuni in cui e' istituito ed operante lo Sportello unico per le attivita' produttive si ricorre allo stesso per la procedura di rilascio di tutte le autorizzazioni ed altri titoli necessari per l'esercizio dell'impianto.

Art. 5.
(Sospensione obbligatoria dell'attivita')

1. Per motivi di pubblico interesse o per urgenti ragioni di sicurezza il Sindaco dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto. In caso di inottemperanza il Sindaco puo' ordinare la revoca dell'autorizzazione dell'impianto.

Art. 6.
(Collaudo, perizie, autocertificazione)

1. Le verifiche sull'idoneita' tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate con collaudo con cadenza quindicennale. Il collaudo e' predisposto dal comune competente, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, mediante istituzione e convocazione di apposita Commissione composta da un funzionario comunale, da un rappresentante del Comando provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio e da un rappresentante dell' ARPA .
2. I nuovi impianti e le parti modificate non necessitano del collaudo predisposto dal comune.
3. Per la messa in esercizio di nuovi impianti e delle parti modificate occorre che il titolare dell'autorizzazione fornisca al comune idonea autocertificazione e perizia attestante il rispetto del progetto approvato e delle norme vigenti nel caso di interventi non soggetti ad autorizzazione.
4. Gli oneri relativi al collaudo, determinati dal comune, sono a carico del richiedente, che provvede al versamento delle somme presso le competenti tesorerie comunali.
5. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

Art. 7.
(Sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative per ciascuna delle violazioni di seguito elencate sono punite secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e precisamente:
a) l'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformita' dell'autorizzazione, con la sanzione del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000 e con la chiusura immediata dell'impianto;
b) l'installazione o l'esercizio di un impianto ad uso privato in assenza o in difformita' dell'autorizzazione, con la sanzione del pagamento di una somma da euro 250 a euro 2.500 e con la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto nonche' del prodotto giacente;
c) il non rispetto delle disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante o la non osservanza delle disposizioni sull'indicazione dei prezzi e' punito con la sanzione del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000. In caso di recidiva oltre la sanzione amministrativa puo' essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di 15 giorni.

Art. 8.
(Decadenza e revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione decade nel caso in cui l'impianto non risulti adeguabile e chiuda a seguito di verifica di incompatibilita' da parte del comune, sulla base di quanto stabilito nella programmazione regionale, o si verifichi la chiusura volontaria.
2. L'autorizzazione e' revocata nel caso in cui il titolare:
a) non inizia l'attivita', nel caso di nuova installazione, entro il termine fissato dal comune, salvo proroga in caso di comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto;
b) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno.

Art. 9.
(Vigilanza)

1. L'applicazione delle sanzioni e le revoche previste dagli articoli 7 e 8 sono di competenza del comune ove e' installato l'impianto.

Art. 10.
(Sistema informativo e Osservatorio)

1. La Regione effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti e comunica annualmente al competente ministero i risultati del monitoraggio.
2. A tal fine i comuni, i titolari delle autorizzazioni e i gestori degli impianti trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritiene utile acquisire.
3. La Regione promuove una attivita' permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore della rete carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l'Osservatorio regionale della rete carburanti che, raccordandosi con gli altri sistemi informativi regionali, concorra:
a) alla programmazione regionale nel settore;
b) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore;
c) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.
4. A tal fine l'Osservatorio cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla rete distributiva dei carburanti, promuove indagini, studi e ricerche e realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni sindacali dei gestori nonche' alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 117, penultimo comma, della Costituzione, puo' essere costituito un Osservatorio interregionale in accordo con altre Regioni quale organo comune per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Art. 11.
(Formazione professionale)

1. La Giunta regionale, al fine di favorire la formazione degli operatori e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo dei carburanti, individua i percorsi formativi per l'aggiornamento degli operatori in attivita', per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualita' della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualita' e loro certificazione.
2. Le modalita' organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla Giunta regionale in conformita' alle disposizioni delle leggi regionali, statali e comunitarie in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego.
3. I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti dalle associazioni di categoria piu' rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, da altri soggetti gia' operanti nel settore della formazione professionale, mediante apposita convenzione con la Regione Piemonte.

Art. 12.
(Credito per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)

1. La Regione agevola l'accesso al credito dei comuni e delle piccole e medie imprese operanti nel settore della distribuzione dei carburanti attraverso interventi diretti:
a) alla realizzazione di impianti in zone carenti di servizio e in altre aree territorialmente svantaggiate, cosi' come definite dalla programmazione regionale;
b) a favorire la diffusione della distribuzione di carburanti a basso impatto ambientale;
c) alla realizzazione di attivita' integrative di carattere commerciale, artigianale e di somministrazione di alimenti e bevande negli impianti di distribuzione dei carburanti;
d) ai programmi di sviluppo delle imprese inerenti l'innovazione gestionale e tecnologica, il ricorso alla certificazione di qualita', la formazione e l'aggiornamento professionale.
e) al concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi.
2. Gli interventi per il finanziamento dei programmi possono essere attuati anche mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 4, della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1999, n. 24, tramite istituzione di apposite sezioni di detto fondo, sul quale possono confluire le risorse stanziate all'articolo 13.
3. I benefici determinati dagli interventi di cui al comma 1, concessi mediante risorse proprie, statali e comunitarie, sono attribuiti in una delle seguenti forme:
a) concessione di garanzie sui prestiti;
b) bonus fiscale; contributi in conto capitale e in conto interessi;
c) finanziamenti agevolati;
d) finanziamenti su operazioni di leasing e di ingegnerizzazione finanziaria.
4. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo e negoziale.
5. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi della programmazione regionale di settore ed in conformita' dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese, per ciascun intervento e a favore dei soggetti di cui al comma 1, individua:
a) la tipologia del procedimento con riferimento alle caratteristiche ed alle finalita' dell'aiuto;
b) i requisiti dei soggetti beneficiari e l'ambito territoriale di applicazione;
c) la tipologia e il periodo di ammissibilita' delle spese nonche' la relativa documentazione;
d) la forma dell'aiuto concedibile scegliendolo tra quelli indicati al comma 3;
e) le intensita' dell'aiuto e le modalita' di calcolo in equivalente sovvenzione lorda o netta;
f) i termini per la realizzazione dell'iniziativa, i tempi di concessione ed erogazione dell'intervento;
g) le modalita' ed i termini di effettuazione dei controlli, i motivi di revoca dei benefici erogati e l'eventuale ricorso al regime di convenzione con soggetti terzi per lo svolgimento di alcune fasi del procedimento.
6. La Giunta regionale predispone annualmente il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell'anno precedente, al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime d'aiuto e la capacita' di perseguire i relativi obiettivi.
7. Sulla scorta dei dati rilevati, la Giunta regionale, entro il mese di giugno di ciascun anno, predispone e trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente per ogni tipologia di intervento:
a) lo stato di attuazione finanziario;
b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;
d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi.

Art. 13.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa di euro 460.000,00.
2. Nello stato di previsione della spesa vengono conseguentemente istituiti i seguenti capitoli:
a) "Spese per l'Osservatorio regionale dei carburanti";
b) "Contributi per la formazione e la qualificazione degli operatori della rete distributiva dei carburanti";
c) "Interventi per la modernizzazione della rete distributiva carburanti a favore degli enti locali";
d) "Interventi per la modernizzazione della rete distributiva carburanti a favore delle imprese e loro forme associative";
3. I capitoli di cui al comma 2, lettere a) e b) sono da inserirsi nell'unita' previsionale di base 17301, con uno stanziamento di euro 160.000,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004; quelli di cui al comma 2, lettere c) e d) sono da inserirsi nell'unita' previsionale di base 17032 con uno stanziamento di euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la riduzione di euro 160.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'unita' revisionale di base 09011e di euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'unita' revisionale di base 09012 dello stato di previsione della spesa del bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004.

Art. 14.
(Abrogazione di norme)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la stessa ed in particolare:
a) la legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione);
b) la legge regionale 16 luglio 2001, n.15 (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 "Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione").

Art. 15.
(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, restano in vigore i criteri adottati dalla Giunta regionale in attuazione delle ll. rr. 8/1999 e 15/2001.
2. Per gli impianti ad uso privato esistenti, sprovvisti della autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta l'autorizzazione comunale entro sessanta giorni, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7.