Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 438.

Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti



Relazione illustrativa e tecnico-contabile

Il disegno di legge intitolato "Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti" intende delegificare la materia riguardante la rete distributiva dei carburanti, rafforzare il ruolo programmatico e di indirizzo della amministrazione regionale, snellire ulteriormente i procedimenti amministrativi, avviare un percorso di sostegno agli investimenti nel settore e incentivare i processi di aggiornamento professionale degli operatori.
Il nuovo strumento legislativo proposto, si rende infatti necessario, sul fronte della delegificazione, in relazione per un verso alla annuale revisione normativa cui la materia e' sottoposta da parte dello Stato, per un altro verso dall'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della Costituzione), la quale inserisce la distribuzione dell'energia fra le materie di competenza concorrente, il commercio l'artigianato e le attivita' produttive fra quelle di competenza esclusiva.
La legge regionale attualmente in vigore, del 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione), e la sua modifica, la legge regionale del 16 luglio 2001, n. 15 (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8), costituiscono la legislazione quadro che ha consentito il recepimento del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e le sue successive modifiche e integrazioni (decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 346; decreto legge 29 ottobre 1999, n. 383 convertito con la legge 6 dicembre 2000, n. 496).
Gli ordinamenti citati introducevano importanti innovazioni, in ordine particolarmente alla trasformazione della concessione regionale in autorizzazione comunale, alla razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, al fine di ridurne il numero complessivo e di rendere polifunzionali i servizi forniti all'automobilista all'interno dell'impianto. Venivano anche regolati, nelle leggi, le distanze minime fra impianto e impianto, gli orari e i turni di servizio, il numero massimo di impianti autorizzabili in ciascun comune del Piemonte.
Un quadro legislativo quindi che, nel cristallizzare le regole della concorrenza, ne puo' impedire il completo sviluppo, sia in termini di espressione della capacita' imprenditoriale delle diverse imprese, sia in termini di soddisfacimento della domanda di servizio da parte del consumatore.
D'altra parte si e' evoluta ulteriormente la normativa statale, attraverso la legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolamentazione dei mercati), che, all'articolo 19, detta norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti, e, piu' recentemente, con il Decreto del Ministero delle attivita' produttive del 31 ottobre 2001, "Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti".
Tale ultimo atto si caratterizza per l'attenzione agli aspetti legati ad una maggior concorrenza nel mercato della distribuzione dei carburanti, indotta anche da un'indagine conoscitiva dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, del giugno del 2001, che auspicava una maggior liberalizzazione di questo mercato. Altra caratteristica saliente, che si inserisce nel mutato quadro dei rapporti interistituzionali, e' costituita dall'aver coinvolto anche le Regioni nella sua stesura.
La delegificazione che il testo proposto contiene, consente, quindi, di operare scelte programmatiche e amministrative in tempi piu' vicini alle esigenze della collettivita' e degli operatori economici, oltre che alle norme di principio statali e all'ordinamento comunitario.
Conseguenza dell'impianto legislativo proposto, e' il rimettere alla Giunta regionale gli atti di indirizzo programmatico elencati all'articolo 2, sentiti gli attori del settore e dopo aver sottoposto a parere della competente commissione consiliare gli atti stessi.
Al fine di esercitare al meglio tale ruolo, e' ulteriormente sviluppata la funzione del sistema informativo che, in osservanza anche della citata legge 3 del 2001, puo' svolgere la sua azione all'interno di un concerto interregionale.
Sul fronte dell'ulteriore snellimento delle procedure autorizzative, viene esplicitamente previsto che vengano svolte dagli Sportelli unici per le attivita' produttive, laddove operanti.
Per rendere possibile la realizzazione delle scelte programmatiche, in un contesto in cui vengono effettuati processi di disinvestimento da parte delle aziende, per una minore o assente remunerativita', oppure in cui si vogliano incentivare gli investimenti volti a fornire piu' servizi all'utente, si prevede la dotazione di risorse dell'unita' previsionale di bilancio 17032 di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, in termini di competenza e di cassa, da prelevarsi, per i medesimi anni, in termini di competenza e di cassa, dall'unita' previsionale 09012.
Tali risorse si rendono necessarie in quanto, per quegli anni, si stima di dover provvedere ad assicurare il servizio di distribuzione dei carburanti nelle aree considerate non remunerative dagli operatori, che pero' possono trovare conveniente il servizio sul territorio nel momento in cui venga abbattuto il costo dell'impianto. Si ritiene altresi' da mobilitare la capacita' di investimento delle imprese, nell'offrire servizi integrativi al consumatore, sia di tipo commerciale che artigianale, che trovano attualmente un limite nelle ridotte capacita' di esposizione finanziaria di alcune di queste.
L'effetto moltiplicatore delle risorse succitate, si stima essere tale da contenere la diminuzione del servizio nelle aree considerate meno convenienti economicamente, quali quelle collinari e montane, oltre che da aumentare percentualmente la polifunzionalita' degli impianti esistenti, attualmente presente in circa il quaranta per cento della rete.
Lo strumento tecnico individuato, per la facilitazione degli investimenti, e', per le imprese, quello, efficacemente collaudato, del Fondo di cui alla legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), cui fa riferimento anche la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114). Tale strumento si ritiene essere particolarmente adatto, sia perche' opera a beneficio di imprese dalle caratteristiche simili a quelle oggetto del presente provvedimento, sia in quanto finanziariamente flessibile e tale da assicurare interventi facilmente adattabili alla eventuale variazione delle esigenze delle imprese beneficiarie, oltre che del mercato finanziario.
Si ritiene anche necessario prevedere aiuti agli enti locali che vogliano, in carenza d'interesse delle imprese, essere titolari di autorizzazione, oppure rendere conveniente al privato l'investimento, attraverso l'assunzione di certi costi, quali gli oneri di urbanizzazione.
E' contenuta poi, nel disegno di legge, la dotazione dell'unita' previsionale di base 17031 di euro 160.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, in termini di competenza e di cassa, da prelevarsi, per i medesimi anni, in termini di competenza e di cassa, dall'unita' previsionale 09011.
Le risorse indicate consentono l'autonomia operativa dell'Osservatorio regionale dei carburanti (previsto all'articolo 10 del presente disegno di legge), il quale, oltre alle funzioni che svolge ai sensi della citata legge regionale 8 del 1998, con l'entrata in vigore della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine), monitora l'andamento dei prezzi della benzina fra alcune aree del nord Piemonte e la Svizzera, per l'adeguamento del bonus fiscale, oltre che l'incremento di venduto nella stessa zona piemontese, ai fini del recupero dei nove decimi di accisa statale. Sta poi sviluppando un incisivo ruolo di indirizzo e di coordinamento per consentire l'attuazione dell'Osservatorio interregionale.
Si comprende anche, nelle risorse dell'unita' previsionale 17031, la contribuzione per le iniziative di aggiornamento professionale a favore degli operatori, le cui necessita', prevedibili in due terzi della dotazione complessiva indicata, consentiranno l'aggiornamento di circa cinquecento operatori nei due anni considerati.
Sintesi del testo
Il testo del disegno di legge si compone di 15 articoli, i quali, oltre ai contenuti sopra descritti, definiscono le finalita', gli indirizzi generali, le funzioni regionali e le definizioni, nei primi tre articoli; nei seguenti sei si stabiliscono le norme per le autorizzazioni comunali, le sospensioni, i collaudi, le sanzioni e i casi di decadenza e revoca dell'autorizzazione; quindi e' normato il ruolo dell'osservatorio regionale della rete dei carburanti.
Nei seguenti articoli 11, 12 e 13 si legifera sulla formazione professionale e sugli investimenti, prevedendo gli strumenti finanziari utili alla loro facilitazione, rinviando a successivi atti della Giunta regionale la definizione degli aspetti applicativi.
L'articolo 14 abroga le vigenti leggi regionali prima citate (L.R. 8/99 e L.R. 15/01), il quindicesimo articolo definisce le norme transitorie, al fine di assicurare un quadro normativo certo, fino all'emanazione dei provvedimenti previsti in capo alla Giunta regionale dall'articolo 2, e consentire a coloro che non abbiano provveduto a dotarsi dell'autorizzazione per gli impianti ad uso privato, di farlo entro un tempo definito.