Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7427.

Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualita'.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione, con la presente legge, promuove il consolidamento e lo sviluppo di sistemi produttivi locali, individuati quali distretti rurali e quali distretti agroalimentari di qualita', ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo, 2001, n. 57).
2. La Regione, a questo scopo, interviene mediante politiche finalizzate a:
a) favorire i processi di riorganizzazione interna del distretto, rafforzando il coordinamento e l'integrazione delle relazioni tra le imprese;
b) adeguare le strutture produttive esistenti e le infrastrutture di servizio alle necessita' economiche, ambientali e territoriali;
c) migliorare la qualita' di conformita' dei processi e delle aziende;
d) garantire la sicurezza degli alimenti;
e) sostenere la proiezione sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;
f) valorizzare le produzioni agricole ed agroalimentari;
g) migliorare la qualita' territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;
h) contribuire al mantenimento ed alla crescita dell'occupazione.
3. La Regione pertanto realizza, attraverso strumenti di programmazione negoziata, il coordinamento degli strumenti di politica agraria e rurale, con il coinvolgimento delle altre istituzioni e soggetti operanti nel territorio del distretto.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da identita' storica e territoriale omogenee derivante dall'integrazione tra attivita' agricole e altre attivita' locali, nonche' dalla produzione di beni e servizi di particolare specificita', coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.
2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualita' i sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni certificate e tutelate, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.
3. Si definisce filiera agroalimentare un insieme costituito da imprese operanti nelle diverse fasi di valorizzazione di un prodotto agroalimentare, e cioe' della produzione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione di un prodotto agroalimentare.
4. Si definisce segmento di filiera agroalimentare un insieme costituito da imprese operanti almeno su due fasi della valorizzazione di un prodotto agroalimentare.
5. Si definisce sistema di rintracciabilita', ai sensi del regolamento CE n. 178/2002, la possibilita' di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto agricolo e di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione.

Art. 3.
(Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali)

1. Ai fini della loro individuazione, i distretti rurali devono possedere i seguenti requisiti:
a) produzione agricola realizzata nell'area distrettuale risulta coerente con le vocazioni naturali dei territori ed e' significativa a livello dell'economia locale;
b) presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e le imprese locali operanti in altri settori;
c) parte rilevante dell'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole, nonche' dell'assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale e' soddisfatta dall'offerta locale;
d) integrazione tra produzione agricola e fenomeni culturali e turistici;
e) le imprese agricole possiedono le risorse aziendali necessarie per attivita' di valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio rurale e forestale, nonche' di tutela del territorio e del paesaggio rurale;
f) forte interesse delle istituzioni locali verso la realta' distrettuale ed a stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e con quelle di altri settori locali.

Art. 4.
(Requisiti per l'individuazione dei distretti agroalimentari di qualita')

1. Ai fini dell'individuazione i distretti agroalimentari di qualita' devono possedere i seguenti requisiti:
a) sono realizzati uno o piu' prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, tradizionali o tipici, la cui produzione risulti significativa a livello dell'economia agroalimentare regionale;
b) presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole ed agroalimentari;
c) parte rilevante dell'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole e delle imprese agroalimentari, nonche' dell'assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale, e' soddisfatta dall'offerta locale;
d) integrazione tra produzione agroalimentare e fenomeni culturali e turistici;
e) forte interesse delle istituzioni locali verso la realta' distrettuale. a stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e agroalimentari.

Art. 5.
(Individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualita')

1. I distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualita' sono individuati dalla Giunta regionale, su proposta delle Province interessate, sentite le rappresentanze economiche, sociali ed istituzionali.

Art. 6.
(Elaborazione del piano di distretto)

1. La Provincia competente per territorio o le Province, d'intesa tra loro, qualora il distretto comprenda territori di diverse Province, elaborano il piano di distretto, entro sei mesi dall'individuazione del distretto stesso.
2. La Provincia assicura la partecipazione delle istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e sociali del territorio distrettuale, attraverso forme permanenti di dialogo istituzionale e di concertazione.

Art. 7.
(Piano di distretto)

1. Il piano di distretto e' adottato dalla Provincia o dalle Province, d'intesa tra loro, qualora il distretto comprenda territori di diverse Province.
2. Il piano di distretto comprende almeno i seguenti contenuti:
a) un'analisi sintetica della situazione attuale e delle prospettive della produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e consumo del prodotto o dei prodotti del distretto, nonche' delle problematiche ambientali e territoriali;
b) una descrizione della situazione attuale ed una valutazione delle prospettive delle diverse forme di interrelazione e interdipendenza tra imprese della produzione e della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli ed altri soggetti locali;
c) l'indicazione delle politiche agricole e rurali rilevanti per il distretto;
d) la definizione di progetti di innovazione.
2. II piano di distretto, adottato dalla Provincia, e' approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
3. Il piano di distretto ha validita' triennale e puo' essere aggiornato secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2.

Art. 8.
(Attuazione del piano di distretto)

1. Il piano di distretto e' attuato mediante strumenti di programmazione negoziata, che individuano, tra l'altro, i progetti innovativi, nonche' le amministrazioni, gli enti e gli altri soggetti interessati.
2. I progetti di innovazione di competenza della Provincia sono inseriti nel Programma operativo provinciale, di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).

Art. 9.
(Aiuti riguardanti la certificazione di sistemi di rintracciabilita' di filiera)

1. La Regione Piemonte, con riferimento ai progetti innovativi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), istituisce aiuti a sostegno della certificazione di sistemi di rintracciabilita' di filiera, ai sensi della Norma UNI 10939 e di altre normative vigenti, finalizzati a valorizzare e garantire gli aspetti relativi alla provenienza ed alla storia del prodotto agricolo, nell'ambito di filiere regolate contrattualmente o per statuto.
2. Possono beneficiare degli aiuti previsti le imprese del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in qualita' di capofiliera di un sistema di filiera regolato contrattualmente o per statuto e comprensivo di tutti i soggetti che intervengono nella produzione del prodotto agricolo.
3. Sono ammissibili spese riferite a:
a) realizzazione del disciplinare tecnico di filiera, in conformita' al modello normativo individuato ai sensi della Norma UNI 10939 e di altre normative vigenti e relative attivita' di studio, di progettazione e di supporto tecnico svolte da professionisti o da societa' di consulenza con esperienza specifica e documentata nel campo dell'attuazione dei sistemi di gestione della qualita' o di certificazione di prodotto;
b) prove e controlli analitici sul prodotto finalizzati alla definizione delle specifiche tecniche del prodotto stesso, nel corso della progettazione del sistema di rintracciabilita';
c) analisi svolte presso laboratori esterni accreditati e taratura degli strumenti effettuata presso Centri di taratura accreditati, nel corso della validita' del primo certificato di conformita' rilasciato dall'Organismo di certificazione;
d) tariffa dell'Organismo di certificazione accreditato per il rilascio del primo certificato di conformita', comprendente i costi di attivazione della pratica, di rilascio dell'attestato di conformita', di attivita' ispettive ed amministrative per tutto il periodo di validita' della certificazione.
4. Le agevolazioni previste hanno le seguenti caratteristiche:
a) tipologia di aiuto: contributo in conto capitale;
b) spesa massima ammissibile a finanziamento per progetto e per soggetto beneficiario: 100.000 euro;
c) intensita' di aiuto pubblico: massimo 50 per cento della spesa ammissibile.

Art. 10.
(Aiuti finalizzati all'introduzione di strumenti per la gestione operativa della rintracciabilita')

1. La Regione Piemonte, con riferimento ai progetti innovativi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), istituisce aiuti per l'introduzione di strumenti per la gestione operativa della rintracciabilita' volontaria di prodotto nella filiera, finalizzati alla identificazione ed alla registrazione di elementi di rintracciabilita' per ciascun soggetto della filiera. L'erogazione di aiuti e' subordinata all'ottenimento della certificazione di cui all'articolo 9.
2. Possono beneficiare degli aiuti previsti le imprese del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in qualita' di capofiliera di un sistema di filiera regolato contrattualmente o per statuto e comprensivo di tutti i soggetti che intervengono nella produzione del prodotto agricolo.
3. Sono ammissibili spese riferite a:
a) attivita' di consulenza svolta da professionisti o societa' con esperienza specifica e documentata nel campo dei sistemi di qualita' e della rintracciabilita';
b) acquisto di software e di altri strumenti dedicati finalizzati al sistema di rintracciabilita';
c) acquisto di beni strumentali finalizzati a prove e controlli su prodotto o processo ed utilizzati per la rilevazione di parametri fisici, chimici, meccanici e microbiologici previsti dal disciplinare tecnico di filiera.
4. Non sono ammissibili spese di cui al comma 3 qualora effettuate per l'applicazione di norme cogenti.
5. Le agevolazioni previste hanno le seguenti caratteristiche:
a) tipologia di aiuto: contributo in conto capitale;
b) spesa massima ammissibile a finanziamento per progetto e per soggetto beneficiario: 100.000 euro;
c) intensita' di aiuto pubblico: massimo 50 per cento della spesa ammissibile.

Art. 11.
(Progetti di conservazione di fabbricati rurali, manufatti e loro pertinenze)

1. La Regione Piemonte, con riferimento ai progetti innovativi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), istituisce aiuti per la realizzazione di progetti di conservazione di elementi del patrimonio situato in aziende agricole, non destinati alla produzione o alla residenza, che rivestono uno specifico interesse tipologico, costruttivo e culturale, nel contesto della realizzazione di itinerari eno-gastronomici e culturali e di fruizione turistica dello spazio rurale.
2. Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo le aziende agricole.
3. Sono ammissibili spese riferite ad interventi di recupero, restauro e riqualificazione di fabbricati, manufatti e loro pertinenze, comprese le spese di progettazione.
4. Le agevolazioni previste hanno le seguenti caratteristiche:
a) tipologia di aiuto: contributo in conto capitale;
b) spesa massima ammissibile a finanziamento per progetto e per soggetto beneficiario: 50.000 euro;
c) intensita' di aiuto pubblico: massimo fino al 70 per cento della spesa ammessa.

Art. 12.
(Supporto tecnico)

1. La Regione si avvale per l'attuazione della presente legge della collaborazione dell'Istituto di Ricerche economiche e sociali del Piemonte ( IRES ); in tale ambito la Regione assicura un supporto tecnico alle Province per la individuazione del distretto, per la elaborazione del piano di distretto e la sua attuazione.
2. La Regione, a tale scopo, stipula apposita convenzione con l' IRES .

Art. 13.
(Monitoraggio)

1. Le Province trasmettono periodicamente alla Giunta regionale relazioni dell'attivita' svolta.
2. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione.

Art. 14.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento delle spese e dei contributi di cui agli articoli 7, 9,10,11 e 12 e' stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2002 la somma di euro 800.000,00, in termini di competenza e di cassa, e sul bilancio pluriennale 2002-2004, rispettivamente la somma di euro 800.000,00 per gli esercizi 2003 e 2004.
2. Alla copertura delle spese si provvede con quota parte dalle assegnazioni rivenienti dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale).

Art. 15.
(Disposizioni finali)

1. La Giunta regionale emana le istruzioni operative per l'attuazione della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
2. L'erogazione degli aiuti previsti dalla presente legge, di cui agli articoli 9,10 e 11, e' subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea.