Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7407.

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68

Titolo I. Oggetto della legge e principi generali

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), detta norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e per il loro esercizio.
2. Ai sensi della presente legge, per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attivita' individuate dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' come previsti dalla l. 328/2000 nonche' le prestazioni socio-sanitarie di cui all'articolo 3 septies del decreto legislativo del 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419).

Art. 2.
(Principi generali della programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

1. Al fine di favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualita' della vita delle comunita' locali, il sistema integrato degli interventi e servizi sociali nella regione Piemonte viene programmato e organizzato secondo i principi di sussidiarieta', cooperazione, efficacia ed efficienza, omogeneita' territoriale, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, nell'ambito dei principi generali e delle finalita' del sistema integrato di interventi e di servizi sociali stabiliti dalla l. 328/2000.
2. Nella programmazione ed organizzazione del sistema:
a) viene riconosciuto e agevolato il ruolo attivo delle Istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza ( IPAB ) riordinate secondo la normativa vigente, dei soggetti del terzo settore e dei soggetti privati;
b) viene promossa la solidarieta' sociale mediante la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto aiuto e di reciprocita' e della solidarieta' organizzata;
c) viene promossa la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti, anche secondo quanto previsto all'articolo 14.

Art. 3.
(Principi e modalita' per l'erogazione dei servizi)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalita' ed e' organizzato in modo da garantire a tutti i cittadini pari opportunita' di fruizione e completa accessibilita' ai servizi.
2. Le attivita' dirette al raggiungimento delle finalita' di cui alla presente legge sono informate ai seguenti principi ispiratori e alle seguenti modalita' operative:
a) rispetto della dignita' della persona, della sua riservatezza e del suo diritto di scelta;
b) riconoscimento della centralita' della persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi e del ruolo della famiglia quale soggetto primario e ambito di riferimento unitario per gli interventi e i servizi medesimi;
c) differenziazione degli interventi e dei servizi per garantire una pluralita' di offerta e il diritto di scelta da parte degli interessati;
d) facilitazione della conoscenza da parte dei cittadini dei servizi offerti e del loro accesso ai servizi medesimi;
e) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari, dell'istruzione, della giustizia minorile con le politiche attive della formazione, del lavoro, delle politiche migratorie nonche' di quelle della casa, della sicurezza sociale e degli altri servizi sociali del territorio;
f) sviluppo della domiciliarita', privilegiando interventi e servizi mirati al mantenimento, all'inserimento ed al reinserimento della persona nel contesto familiare, sociale, scolastico e lavorativo per il superamento degli interventi di natura residenziale;
g) sussidiarieta' verticale dei titolari degli interventi attribuendo la responsabilita' pubblica all'entita' territoriale piu' vicina ai cittadini interessati secondo le specifiche competenze, e sussidiarieta' orizzontale che riconosca e agevoli, nella gestione ed offerta dei servizi, il ruolo degli organismi non lucrativi di utilita' sociale, delle cooperative sociali, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli altri soggetti privati nell'ambito di predefiniti livelli di qualita';
h) predisposizione, a seguito dell'analisi e della valutazione del bisogno, di progetti individualizzati concordati con la persona singola e/o con la famiglia che definiscano la natura del bisogno stesso, gli obiettivi e le modalita' dell'intervento, il costo, la durata e gli strumenti di verifica ;
i) concorso degli utenti al costo dei servizi;
j) gestione ed erogazione delle prestazioni secondo requisiti di qualita' predefiniti , mantenendo comunque la titolarita' della presa in carico degli utenti in capo all'ente istituzionale gestore del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
k) verifica degli interventi attraverso un controllo di gestione atto a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati.

Titolo II. Soggetti degli interventi sociali

Capo I. Soggetti istituzionali

Art. 4.
(Funzioni della Regione)

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:
a) la definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi sociali, secondo quanto previsto all'articolo 8;
b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi sociali, realizzando il sistema informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale;
c) l'adozione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione socio-sanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro, della casa, dell'ambiente, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni;
d) l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento in materia di interventi e servizi sociali;
e) la promozione di iniziative tese a valorizzare il ruolo del terzo settore nonche' l'assunzione di provvedimenti rivolti a sostenerne un qualificato sviluppo anche in raccordo con il sistema della formazione regionale;
f) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica o privata;
g) la definizione dei requisiti di qualita' per i servizi, gli interventi e le prestazioni sociali, la definizione dei criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei soggetti erogatori di servizi ed interventi sociali con l'istituzione di specifico registro e la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati;
h) la definizione di strumenti atti a garantire la verifica degli standard minimi e dei programmi di assistenza delle strutture per minori, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
i) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali e dei criteri per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
j) la promozione di forme di assistenza tecnica per gli enti gestori dei servizi sociali, nonche' per gli altri soggetti pubblici e privati, attori nel sistema integrato, predisponendo strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
k) la ripartizione, con le modalita' dell'articolo 35, del fondo regionale per le politiche sociali e la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali,compresa quella prevista dagli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali") e fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento;
l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali e dei profili professionali definiti dallo Stato e la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e la promozione delle attivita' formative per il personale dei servizi sociali, nonche' la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attivita';
m) la realizzazione di iniziative di interesse regionale nella materia oggetto della presente legge; la promozione e il concorso alla realizzazione di iniziative, anche sperimentali e innovative, promosse dagli enti territoriali e da altri soggetti; la realizzazione e il coordinamento di iniziative a livello europeo e internazionale;
n) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto nazionale previdenza sociale ( INPS ), ai sensi dell'articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001) dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'articolo 130, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e la relativa legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, nonche' la determinazione e la concessione di eventuali benefici aggiuntivi, rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, a favore degli invalidi civili;
o) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere a), b), d), e) ed h), secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale;
p) l'individuazione, in accordo con altre amministrazioni regionali, dei criteri per le variazioni anagrafiche interregionali delle persone assistite;
q) la tenuta e la pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, quale ambito unitario delle sezioni provinciali dello stesso,e degli organismi di collegamento e coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale, nonche' dell'albo regionale delle cooperative sociali, quale ambito unitario delle sezioni provinciali degli stessi;
r) l'istituzione dell'Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali;
s) l'istituzione di Osservatori regionali nelle materie oggetto della presente legge.
t) le funzioni e i compiti concernenti la trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato previste dalla legislazione regionale; l'approvazione delle modificazioni istituzionali e statutarie e la dichiarazione di estinzione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona.
2. La Regione, al fine di assicurare una risposta completa e adeguata al raggiungimento del benessere complessivo dei cittadini, attua l'integrazione socio-sanitaria determinandone gli obiettivi, le funzioni, i criteri e le modalita' di erogazione dei servizi, compresi quelli di finanziamento, nell'ambito della normativa nazionale vigente.

Art. 5.
(Funzioni delle Province)

1. Alle Province, enti intermedi che concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e soggetti di programmazione decentrata delle politiche regionali e di coordinamento del territorio, nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale nonche' dagli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali, sono attribuite le seguenti funzioni:
a) partecipazione all'elaborazione degli strumenti della programmazione previsti al titolo III, con le modalita' ivi indicate;
b) raccolta delle conoscenze e dei dati ed elaborazione dei medesimi sui bisogni, sulle risorse pubbliche e private e sull'offerta di servizi del territorio di competenza, anche con analisi mirate su fenomeni rilevanti in ambito provinciale, per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi di cui all'articolo 15;
c) supporto, su richiesta degli enti locali interessati, per il coordinamento degli interventi territoriali,
d) promozione di forme di coordinamento fra enti gestori istituzionali e i soggetti del terzo settore, affinche' si realizzi una equilibrata distribuzione dei servizi e degli interventi sul proprio territorio;
e) diffusione, di concerto con gli enti gestori istituzionali, dell'informazione in materia di servizi sociali sul territorio di competenza;
f) funzioni e compiti, compresa l'erogazione di contributi, relativi alle cooperative sociali e alle organizzazioni di volontariato;
g) funzioni e compiti, compresa l'erogazione di finanziamenti, per la realizzazione di interventi di formazione di base, riqualificazione e formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), sulla base dei bisogni rilevati tramite gli enti gestori istituzionali e anche in raccordo con l'Universita';
h) funzioni e compiti, compresa l'erogazione di contributi, relativi agli asili nido comunali;
i) realizzazione di altri interventi, previsti dalla legislazione regionale vigente e dalle relative disposizioni attuative, per la promozione e l'integrazione dei servizi sociali locali;
j) istituzione, con le modalita' e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, con compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali e' conferito dall'autorita' giudiziaria l'esercizio delle funzioni di tutore, nonche' di svolgimento diretto di tali funzioni, per i casi nei quali l'autorita' giudiziaria ritenga di individuare il tutore nella provincia;
k) le funzioni e i compiti concernenti le Aziende pubbliche di servizi alla persona previsti dalla legge o dagli statuti, compresa la nomina dei membri dei consigli di amministrazione quando questa sia attribuita dagli statuti alla Regione; le funzioni di controllo pubblico previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulla amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, compresi lo scioglimento dell'amministrazione e la nomina del Commissario straordinario.
2. Sono delegate alle Province fino alla trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato:
a) la vigilanza sugli organi e sull'attivita' amministrativa delle IPAB , esclusi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del Commissario straordinario;
b) la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione delle IPAB quando questa sia di competenza regionale e la dichiarazione di decadenza dei membri del Consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge.
3. Entro i termini e sulla base di indicazioni individuati dalla Giunta regionale di concerto con le Province e gli Enti gestori istituzionali, le Province trasferiscono agli enti gestori istituzionali del proprio territorio la gestione delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67 (Conversione in legge, con modificazioni, del d. l. 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale) relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti ed alle gestanti e madri in difficolta', mettendo a disposizione di tali enti le risorse umane, patrimoniali e finanziarie utilizzate alla data di entrata in vigore della legge nazionale. A tal fine provvedono ad attivare le procedure per le modalita' del personale in servizio a tale data, con le garanzie previste dalle norme contrattuali vigenti, o al trasferimento dell'equivalente in denaro, al trasferimento della proprieta' o degli altri diritti in base ai quali le Province dispongono dei beni mobili e immobili utilizzati a tale data, ovvero dell'equivalente in denaro nonche' al trasferimento annuale, per il tramite della Regione, delle risorse finanziarie equivalenti a quelle utilizzate per l'esercizio 2000 al netto degli importi erogati da altri enti; le risorse provenienti dalle singole Province vengono utilizzate nell'ambito del territorio della Provincia dalla quale le risorse medesime sono trasferite.

Art. 6.
(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni sono titolari delle funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, concorrono alla programmazione regionale, anche mediante l'elaborazione di proposte per la definizione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, ed in particolare:
a) programmano e realizzano il sistema locale degli interventi sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione e di coordinamento, i criteri gestionali e le modalita' operative ed erogano i relativi servizi secondo i principi individuati dalla presente legge al fine di realizzare un sistema di interventi omogeneamente distribuiti sul territorio;
b) esercitano le funzioni in materia di servizi sociali gia' di competenza delle Province, ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della l. 328/2000 e secondo quanto previsto all'articolo 5;
c) sono titolari delle funzioni amministrative relative all'organizzazione e gestione delle attivita' formative di base, riqualificazione e formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali individuate nei piani di zona di cui all'articolo 17;
d) sono titolari delle funzioni amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale;
e) elaborano ed adottano, mediante un accordo di programma, i piani di zona relativi agli ambiti territoriali di competenza garantendo nella realizzazione del sistema dei servizi sociali l'integrazione e la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano concorrere alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo dei servizi;
f) promuovono lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e favoriscono la reciprocita' tra i cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
g) coordinano programmi, attivita', progetti dei vari soggetti che operano nell'ambito territoriale di competenza per la realizzazione di interventi sociali integrati;
h) adottano la carta dei servizi di cui all'articolo 24;
i) garantiscono ai cittadini l'informazione sui servizi attivati, l'accesso ai medesimi e il diritto di partecipare alla verifica della qualita' dei servizi erogati.

Art. 7.
(Funzioni delle ASL)

1. Le ASL assicurano, secondo la normativa vigente e secondo le modalita' individuate nei piani attuativi aziendali e nei piani di zona, le attivita' di competenza per la realizzazione dei servizi e delle prestazioni socio-sanitarie integrate e mettono a disposizione le professionalita' sanitarie per l'espletamento delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 26.
2. E' trasferita alle ASL l'assegnazione delle indennita' spettanti ai cittadini affetti da tubercolosi ( TBC ) non assistiti dall' INPS , ai sensi della legge 4 marzo 1987, n. 88 (Provvedimenti a favore dei tubercolotici).

Capo II. Ambiti territoriali e forme gestionali dei servizi sociali

Art. 8.
(Ambiti territoriali ottimali)

1. Al fine di assicurare la migliore integrazione con i servizi sanitari, la presente legge individua, in linea generale, gli ambiti territoriali dei distretti sanitari o di multipli degli stessi quale ambito ottimale per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.
2. Gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi vengono definiti tramite forme di concertazione tra la Regione e gli enti locali con le medesime modalita' previste per la predisposizione del Piano regionale di cui all'articolo 16 e in raccordo con le ASL . A tal fine viene tenuto conto degli ambiti distrettuali esistenti avendo presente, pur nel piu' generale principio della coincidenza con i distretti sanitari, le caratteristiche geomorfologiche e socioeconomiche delle singole zone e delle peculiarita' dei bisogni delle zone medesime.

Art. 9.
(Forme gestionali)

1. La Regione individua nella gestione associata la forma piu' idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei Comuni e prevede incentivi finanziari a favore dell'esercizio associato delle funzioni e della erogazione della totalita' delle prestazioni essenziali entro gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8.
2. La Regione riconosce altresi' che la gestione in forma singola dei Comuni capoluogo di provincia e' idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali.
3. Per la gestione associata delle funzioni, i Comuni adottano le forme associative previste dalla legislazione vigente che ritengono piu' idonee ad assicurare una ottimale realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, compresa la gestione associata tramite delega all' ASL nel caso che questo rappresenti la soluzione ottimale per il territorio interessato e le cui modalita' gestionali vengano definite con l'atto di delega.
4. Gli enti gestori istituzionali che esercitano le attivita' secondo le forme associative di cui al comma 3 applicano, qualora previsto dai rispettivi statuti, le norme relative all'ordinamento finanziario e contabile di cui alla Parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonche' le norme di cui al Titolo IV del d.lgs. 267/2000, in quanto applicabili, in riferimento al personale dipendente.
5. Le attivita' per la tutela materno infantile e dell'eta' evolutiva, le attivita' a rilievo sanitario per gli handicappati e gli anziani non autosufficienti, le attivita' di formazione professionale del personale dei servizi sociali e quelle relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture, sono obbligatoriamente gestite in forma associata ai sensi dei commi 1, 2 e 3, o dai Comuni capoluoghi di Provincia o dalle ASL delegate.

Capo III. Altri soggetti pubblici e privati

Art. 10.
(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. Le IPAB , riordinate con specifica legge regionale secondo i principi di cui all'articolo 10 della l. 328/2000 e del d.lgs. 207/2001, partecipano quali soggetti pubblici alla programmazione e alla gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 11.
(Terzo settore e altri soggetti privati)

1. Sono soggetti attivi della rete integrata degli interventi e servizi sociali, ognuna per il proprio ambito di competenza e nell'ambito della programmazione regionale e locale, le organizzazioni afferenti al terzo settore:
a) le organizzazioni di volontariato;
b) le cooperative sociali;
c) gli organismi non lucrativi di utilita' sociale;
d) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
e) gli organismi della cooperazione e della mutualita';
f) le societa' di mutuo soccorso;
g) le fondazioni;
h) gli enti di patronato;
i) altri soggetti privati non a scopo di lucro.
2. La Regione e gli enti locali, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente nelle singole materie, riconoscono ed agevolano il ruolo di tali organizzazioni nonche' quello degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
3. Il sistema nel suo complesso promuove e valorizza inoltre la partecipazione dei cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano iniziative di solidarieta' sociale.
4. Alla gestione ed all'offerta dei servizi concorrono altresi' i soggetti privati con scopo di lucro che svolgano attivita' di carattere sociale.

Art. 12.
(Servizio civile dei giovani)

1. La Regione, anche nello spirito della legge 6 marzo 2001 n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e al fine di favorire le pari opportunita', incentiva le attivita' di servizio civile volontario femminile e maschile in campo sociale.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione, secondo modalita' definite dalla Giunta regionale, promuove anche attraverso incentivazioni economiche, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera m), iniziative sperimentali in ambito regionale e internazionale e favorisce il riconoscimento di crediti formativi individuali anche attraverso appositi accordi con le Universita' nonche' con le istituzioni scolastiche e professionali.
3. La Regione adotta forme di collaborazione con l'ufficio nazionale per il servizio civile di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), secondo modalita' definite dalla Giunta regionale.

Art. 13.
(Servizio civico volontario delle persone anziane)

1. La Regione, riconoscendo il ruolo e la funzione che le persone anziane svolgono nella societa', promuove il servizio civico volontario delle persone anziane, al fine di favorire la loro autonomia progettuale, la loro partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunita' nella quale vivono nonche' la tutela della collaborazione per la garanzia di un mutuo aiuto ed una migliore qualita' della vita nella comunita' medesima.
2. Ai fini di cui al comma 1, per persone anziane si intendono le persone che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' o percepiscano, comunque un trattamento pensionistico in regime di quiescenza.
3. I Comuni singoli o associati, le comunita' montane e le comunita' collinari possono istituire, avvalendosi anche della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati, senza finalita' di lucro operanti sul territorio, un servizio civico volontario delle persone anziane, integrato con la rete dei servizi sociali locali, volto a realizzare le finalita' di cui al comma 1 e a perseguire il miglioramento della qualita' della vita e delle relazioni della comunita'.
4. Il servizio civico delle persone anziane e' aperto a tutte le persone anziane che spontaneamente intendono svolgere un'attivita' volontaria in favore di singole persone e della comunita' locale e che abbiano le professionalita' e i requisiti attitudinali necessari.
5. Al fine del raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale individua le attivita' del servizio civico, le modalita' generali per il loro svolgimento nonche' i criteri per l'assegnazione di contributi ai soggetti che istituiscono il servizio medesimo.
6. I soggetti di cui al comma 3 che istituiscono il servizio civico assicurano lo svolgimento, da parte degli uffici competenti, dei compiti di coordinamento e di direzione delle attivita', nonche' la partecipazione delle persone anziane volontarie alla predisposizione e verifica delle attivita' medesime.
7. Sulla base del tempo offerto alla comunita', le persone anziane che partecipano alle attivita' del servizio civico possono essere destinatarie di opportunita' culturali, formative, ricreative fornite anche gratuitamente o a costi ridotti, dai soggetti interessati al servizio civico, ovvero da privati convenzionati.
8. I soggetti che istituiscono il servizio civico garantiscono la partecipazione al servizio civico da parte di singole persone anziane e predispongono, a tal fine, l'organizzazione necessaria per rendere effettiva tale partecipazione.

Titolo III. Metodi e strumenti della programmazione

Art. 14.
(I metodi della programmazione)

1. I metodi dell'attivita' programmatoria degli enti titolari delle funzioni amministrative in materia di interventi e servizi sociali sono basati sull'analisi e sulla valutazione dei bisogni sociali del territorio di competenza e sulla concertazione con tutte le risorse espresse dal territorio medesimo.
2. In particolare la Regione, le Province e i Comuni adottano come metodo della programmazione:
a) la concertazione e la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 della l. 328/2000, nonche' le aziende pubbliche di servizi alla persona, che concorrono con proprie risorse umane o finanziarie o patrimoniali alla realizzazione della rete dei servizi e con le organizzazioni sindacali confederali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; particolare rilevanza assume la concertazione con le aziende sanitarie locali per le prestazioni socio-sanitarie integrate, specialmente quelle ad alta integrazione;
b) il coordinamento e l'integrazione, oltre che con gli interventi sanitari, con quelli dell'istruzione nonche' con le politiche attive della formazione, del lavoro, con quelle della casa, della sicurezza sociale e con tutte quelle comunque rivolte alla prevenzione e alla riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio;
c) l'applicazione del principio della condivisione delle procedure tra pubbliche amministrazioni che persegua obiettivi di semplificazione, integrazione, efficacia ed efficienza e faciliti l'accesso dei cittadini ai servizi;
d) la promozione di azioni per favorire la pluralita' di offerta di servizi, al fine di garantire il diritto di scelta da parte degli utenti e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della l. 328/2000, nonche' delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

Art. 15.
(Sistema informativo dei servizi sociali)

1. Il Sistema informativo dei servizi sociali (SISS) risponde alle esigenze della programmazione, della gestione, della verifica e della valutazione delle politiche sociali ed e' strumento di conoscenza a disposizione di tutti i soggetti degli interventi sociali di cui al Titolo II.
2. La Giunta regionale individua linee guida e modelli organizzativi del SISS con particolare riferimento a:
a) modalita' di raccordo e integrazione delle informazioni relative ai servizi sociali con quelle di altri settori regionali e di altri settori di servizi;
b) modalita' di adeguamento del SISA regionale e compatibilita' con i sistemi informativi di altri enti locali;
c) modalita' di raccordo con il livello nazionale e con altre regioni.
d) modalita' di coordinamento, a livello regionale, dei dati raccolti dalle Province e delle relative elaborazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b);
e) definizione di protocolli per il raccordo e lo scambio di dati tra i diversi soggetti che realizzano il sistema integrato di interventi e servizi sociali.
3. Con il medesimo provvedimento sono individuate le modalita' di concessione di contributi agli enti di cui al comma 2 per la realizzazione del sistema informativo.

Art. 16.
(Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali)

1. In relazione alle indicazioni del piano nazionale, la Regione elabora il piano regionale triennale degli interventi e dei servizi sociali, finalizzato al perseguimento delle finalita' e degli obiettivi previsti dalla presente legge.
2. Il piano regionale e' integrato con il piano sanitario regionale e con il piano regionale di sviluppo e viene predisposto utilizzando i metodi della programmazione di cui all'articolo 14, con il concorso dei Comuni e delle Province, anche mediante l'elaborazione di proposte coordinate a livello provinciale ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 267/2000.
3. Il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali indica:
a) le aree e le azioni prioritarie d'intervento, al fine di realizzare una rete integrata di interventi sociali, nonche' i criteri per la loro verifica e valutazione.
b) gli indirizzi ed i criteri per la destinazione ed il riparto del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 35, nonche' per la destinazione delle risorse finanziarie per gli investimenti di cui all'articolo 37.

Art. 17.
(Piano di zona)

1. I Comuni singoli od associati, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le ASL interessate per quanto attiene alle attivita' a rilievo sanitario, provvedono a definire il Piano di zona ai sensi dell'articolo 19 della l. 328/2000, che rappresenta lo strumento fondamentale ed obbligatorio per la definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio di competenza.
2. Il Piano di zona, definito in coerenza con quanto previsto dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 16 e con la partecipazione attiva di tutti i soggetti attivi nella programmazione, viene approvato tramite accordo di programma; tale accordo di programma e' promosso e approvato dal legale rappresentante dell'ente gestore al quale il Piano di zona afferisce.
3. La Giunta regionale individua le linee guida di carattere procedurale per la predisposizione del Piano di zona.
4. Il Piano di zona rappresenta lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e, anche attraverso l'integrazione socio sanitaria, persegue l'obiettivo del benessere della persona, del miglioramento continuo della qualita' dei servizi nonche' della promozione sociale; pone inoltre particolare attenzione alla messa in opera di strumenti per l'osservazione del disagio emergente dalle varie fasce della popolazione interessata.
5. Il Piano di zona dei servizi sociali e' integrato nel piu' generale quadro delle politiche della sanita', dell'ambiente, dell'istruzione, della formazione, del lavoro, della casa, dei servizi del tempo libero, dei trasporti e comunicazioni.
6. La parte dei piani di zona relativa alle attivita' di integrazione sociosanitaria deve trovare obbligatoria corrispondenza nella parte dei programmi di attivita' distrettuale contenuta nei piani attuativi aziendali per garantire la preventiva convergenza di orientamenti dei due comparti interessati, l'omogeneita' di contenuti, tempi e procedure.
7. Il Piano di zona, predisposto previa concertazione con i soggetti del terzo settore e con quelli di cui all'articolo 1, comma 6 della l. 328/2000, deve necessariamente comprendere:
a) la conoscenza e l'analisi dei bisogni della popolazione, nonche' le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo;
b) l'individuazione, la qualificazione e la quantificazione delle risorse pubbliche, del terzo settore e private, disponibili ed attivabili;
c) la definizione degli obiettivi strategici e delle priorita' cui finalizzare le risorse disponibili;
d) la strutturazione dei servizi e la tipologia delle prestazioni;
e) le modalita' di concertazione e di raccordo per la programmazione e l'erogazione dei servizi e delle prestazioni fra tutti i soggetti coinvolti;
f) i rapporti organizzativi ed economico-finanziari fra i diversi soggetti quali accordi, deleghe, convenzioni e protocolli d'intesa per i servizi;
g) l'attivita' di formazione di base, la riqualificazione e la formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali;
h) la collocazione fisica dei servizi, la composizione e le funzioni delle équipes pluriprofessionali relative ai singoli progetto-obiettivo;
i) i criteri di qualita' delle prestazioni quali le modalita' di approvazione congiunta dei progetti individualizzati, le facilitazioni all'accesso da parte dei cittadini e ogni altro elemento ritenuto necessario ad elevare la qualita' dei servizi e delle prestazioni erogate;
j) la definizione del sistema di monitoraggio e verifica.
8. Gli enti gestori istituzionali si avvalgono di forme di consultazione con tutti gli enti erogatori delle prestazioni sociali, al fine di stabilire le modalita' operative attraverso le quali realizzare il sistema e la rete dei servizi sociali.
9. All'accordo di programma stipulato per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1, le aziende pubbliche di servizi alla persona e la provincia, per i servizi di supporto e di area vasta svolti dalla medesima, nonche' i soggetti del terzo settore che concorrono investendo direttamente proprie risorse umane o finanziarie o patrimoniali nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
10. Gli enti e le amministrazioni pubbliche che stipulano l'accordo di programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'accordo o che contrastino con esso; gli enti e le amministrazioni medesime sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell'accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.
11. Nella definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali a livello locale e' assicurata la partecipazione attiva dei cittadini.

Titolo IV. Le prestazioni e i livelli essenziali e omogenei

Art. 18.
(Le prestazioni essenziali)

1. Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali fornisce risposte omogenee sul territorio finalizzate:
a) al superamento delle carenze del reddito familiare e al contrasto della poverta';
b) al mantenimento a domicilio delle persone e allo sviluppo della loro autonomia;
c) al soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziali delle persone non autonome e non autosufficienti;
d) al sostegno delle relazioni e delle responsabilita' familiari;
e) alla tutela dei diritti del minore e della donna in difficolta';
f) alla piena integrazione dei soggetti disabili;
g) al superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;
h) ad una corretta e completa informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi.
2. Le prestazioni e i servizi essenziali per assicurare risposte adeguate alle finalita' di cui al comma 1 sono:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale;
b) servizio di assistenza domiciliare di educativa territoriale e di inserimento sociale;
c) servizio di assistenza economica;
d) servizi residenziali e semiresidenziali;
e) servizi per l'affidamento e le adozioni;
f) pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.
3. Tali prestazioni e servizi sono gli strumenti per rendere esplicite le garanzie offerte ai cittadini e per garantire in maniera integrata la presa in carico complessiva della persona e della comunita' locale.

Art. 19.
(Livelli essenziali e omogenei delle prestazioni)

1. I livelli essenziali e omogenei delle prestazioni di cui all'articolo 18, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, vengono recepiti dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, previa concertazione con i Comuni e con gli altri soggetti interessati di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), tenendo conto:
a) della peculiarita' dei bisogni della popolazione interessata;
b) della necessita' di una distribuzione omogenea sul territorio in relazione alle sue caratteristiche socio-economiche;
c) degli indicatori di risultato e di benessere sociale individuati dal piano regionale;
d) di tutte le risorse presenti e attivabili sul territorio.
2. Tali livelli costituiscono la risposta minima ed omogenea che i Comuni tramite gli enti gestori istituzionali sono tenuti a garantire su tutto il territorio piemontese e sono finalizzati alla promozione del benessere sociale e alla prevenzione del disagio, all'inclusione sociale e allo sviluppo della cittadinanza attiva, alla valorizzazione delle capacita' individuali attraverso progetti personalizzati, tesi allo sviluppo dell'autonomia sociale ed economica.

Art. 20.
(Integrazione sociosanitaria)

1. In attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3 septies, commi 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421) ed al fine di rispondere a quei bisogni che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, il benessere delle persone, la Giunta regionale, di concerto con la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all'articolo 108 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), come modificata dalla legge regionale 15 marzo 2001 n. 5, con propria deliberazione, sulla base di quanto disposto dalla normativa nazionale in materia, fornisce indicazioni relative alle prestazioni essenziali ad integrazione socio-sanitaria, determinandone gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione, di funzionamento e di finanziamento.
2. Le attivita' socio-sanitarie integrate, da realizzarsi a livello distrettuale e con modalita' concordate fra la componente sanitaria e quella sociale, sono regolate dall'accordo di programma di cui all'articolo 17.
3. Le attivita' sono realizzate con modalita' operative condivise dai settori sanitario e sociale e, al fine di garantire l'attuazione e l'efficacia degli interventi, viene nominato il responsabile del caso.
4. L'erogazione delle prestazioni e dei servizi e' organizzata mediante la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione del piano di lavoro integrato e individualizzato, il monitoraggio costante , la verifica periodica e la valutazione finale dei risultati; la Giunta regionale emana indirizzi e protocolli volti a rendere omogenei sul territorio i criteri di valutazione.

Art. 21.
(Qualita' dei servizi)

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare che gli interventi e servizi sociali siano orientati alla qualita', in termini di adeguatezza delle risposte ai bisogni, efficacia ed efficienza dei metodi e degli interventi e anche ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 29, adotta specifici standard ed indicatori di qualita' utili a verificare e valutare:
a) la qualita' dei servizi e delle prestazioni erogate;
b) la congruita' dei risultati raggiunti con i bisogni espressi;
c) l'efficace utilizzo delle risorse finanziarie impiegate;
d) la flessibilita' organizzativa adottata;
e) l'ottimale utilizzo di tutte le risorse del territorio;
f) la differenziazione degli interventi e dei servizi sulla base della domanda espressa dagli utenti.

Titolo V. I destinatari degli interventi e i loro diritti

Art. 22.
(Destinatari degli interventi)

1. Il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali e' il bisogno; a tal fine e' riconosciuto a ciascun cittadino il diritto di esigere, secondo le modalita' previste dall'ente gestore istituzionale, le prestazioni sociali di livello essenziale di cui all'articolo 18, previa valutazione dell'ente medesimo e secondo i criteri di priorita' di cui al comma 3. Contro l'eventuale motivato diniego e' esperibile il ricorso per opposizione allo stesso ente competente per l'erogazione della prestazione negata.
2. Hanno diritto di fruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali i cittadini residenti nel territorio della Regione Piemonte, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i minori stranieri non accompagnati, gli stranieri con permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, i rifugiati e richiedenti asilo e gli apolidi.
3. I soggetti in condizioni di poverta' o con limitato reddito o con incapacita' totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilita' di ordine fisico e psichico, con difficolta' di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonche' i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, i minori, specie se in condizioni di disagio familiare, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 23.
(Accesso ai servizi)

1. L'accesso ai servizi e' organizzato in modo da garantire agli utenti pari opportunita' di fruizione dei servizi e diritto di scelta.
2. L'accesso ai servizi e' garantito attraverso le seguenti azioni:
a) uniformita' di procedure per l'accesso ai servizi in ogni ambito territoriale;
b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;
c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore di persone e famiglie in condizioni di fragilita', di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi;
d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e degli interventi realizzati.
3. L'accesso ai servizi sociali e sociosanitari e' realizzato attraverso una valutazione del bisogno che garantisca interventi e servizi appropriati e personalizzati.
4. La valutazione del bisogno e' condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza, nonche' per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi.
5. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessita' e l'intensita' dell'intervento, la sua durata e i relativi costi.
6. La Regione sviluppa specifiche azioni miranti a facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali affinche' coloro che hanno piu' bisogno, specie se risiedono in zone svantaggiate, nelle aree montane, collinari e rurali e nei piccoli centri, non siano ostacolati da barriere informative, culturali o fisiche nell'accesso ai servizi ed agli interventi specificamente loro dedicati e a quelli universalistici.

Art. 24.
(La Carta dei servizi e i diritti degli utenti)

1. Tutti i cittadini hanno diritto:
a) ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di prestazioni sociali erogabili, sulle modalita' di accesso e sulle tariffe praticate;
b) a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali.
2. I singoli utenti e le loro famiglie hanno inoltre diritto a partecipare alla definizione del progetto personalizzato ed al relativo contratto informato.
3. I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano forme di partecipazione degli utenti o loro rappresentanti al controllo della qualita' delle prestazioni con la costituzione di comitati misti di' partecipazione.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con la partecipazione delle associazioni degli utenti, viene adottata in ogni ambito territoriale di riferimento la carta dei servizi, in conformita' agli schemi generali di riferimento di cui all'articolo 13 della l. 328/2000, con la quale:
a) i Comuni, singoli o associati stipulano un patto sociale per il benessere della cittadinanza, assumendo gli impegni generali sui servizi da attivare sul territorio;
b) i soggetti gestori istituzionali individuano:
1) i criteri di accesso ai servizi;
2) le mappe dei servizi;
3) le modalita' di erogazione e di finanziamento dei servizi e delle prestazioni;
4) l'elenco dei soggetti autorizzati e /o accreditati;
5) l'indicazione dei livelli di assistenza erogati;
6) gli standard di qualita' dei servizi;
7) le modalita' di partecipazione dei cittadini al costo dei servizi;
8) le forme di tutela dei diritti degli utenti;
9) le regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla carta, nonche' le modalita' di ricorso da parte degli utenti, anche attraverso gli Istituti di Patronato.
5. I soggetti erogatori di servizi e prestazioni sociali individuano nella carta dei servizi, che costituisce requisito necessario per l'accreditamento:
a) i criteri di accesso ai servizi;
b) le modalita' di erogazione e di finanziamento dei servizi e delle prestazioni;
c) l'indicazione dei livelli di assistenza erogati;
d) gli standard di qualita' dei servizi;
e) le forme di tutela dei diritti degli utenti;
f) le regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla carta, nonche' le modalita' di ricorso da parte degli utenti.

Art. 25.
(Comunicazione sociale)

1. Al fine di qualificare il rapporto tra cittadino e istituzioni i Comuni singoli e associati predispongono, quale parte integrante del Piano di zona, la redazione di un piano di comunicazione sociale che individui, oltre la carta dei servizi, ulteriori strumenti comunicativi al fine di favorire la conoscenza delle attivita', delle iniziative e dei servizi a disposizione dei cittadini.
2. Costituisce altresi' strumento qualificante della comunicazione sociale interna ed esterna la redazione del bilancio sociale da parte degli enti gestori istituzionali redatto secondo modalita' individuate dalla Giunta regionale.

Titolo VI. Vigilanza, autorizzazione ed accreditamento

Art. 26.
(Vigilanza)

1. La funzione di vigilanza consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei servizi e delle strutture socio-assistenziali socio-educative e socio-sanitarie pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale e, in particolare, nella verifica della qualita' e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate, al fine di promuovere la qualita' della vita e il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono dei servizi o sono ospitate nelle strutture.
2. La funzione di vigilanza e' svolta dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 5, avvalendosi delle professionalita' sanitarie di cui all'articolo 7, comma 1.
3. La funzione di vigilanza comprende le seguenti attivita' tecnico-amministrative:
a) il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo all'esercizio dei servizi e delle strutture di cui al comma 1;
b) la verifica ed il controllo dei requisiti strutturali, tecnici e gestionali, previsti per la tipologia di appartenenza dei servizi e delle strutture, dalle norme nazionali e regionali;
c) il controllo e la verifica della qualita' dell'assistenza erogata nei confronti della generalita' degli assistiti attraverso i vari servizi attivati, stimolando e fornendo indicazioni tecniche ed operative che consentano la revisione della qualita' delle prestazioni e dei servizi per il miglioramento continuo degli stessi;
d) la verifica della conformita' dei presidi e dei servizi offerti agli obiettivi della programmazione regionale e locale;
e) la promozione della riconversione dei presidi ove ne ricorrano i presupposti.
4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, le tipologie dei servizi e delle strutture oggetto della vigilanza, i requisiti gestionali e organizzativi dei servizi di cui al comma 1, nonche' le modalita' per la promozione dello svolgimento delle funzioni medesime.

Art. 27.
(Autorizzazione)

1. L'autorizzazione e' il provvedimento amministrativo con il quale viene conferito al soggetto che ne fa richiesta il diritto all'esercizio dei servizi e delle attivita' delle strutture di cui all'articolo 26, comma 1.
2. L'autorizzazione e' concessa entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle disposizioni statali e regionali per l'esercizio dei servizi e dell'attivita' delle strutture, alla persona fisica qualificata come titolare dell'attivita' che intende esercitare o al legale rappresentante della persona giuridica o della societa'; il titolare o il legale rappresentante sono responsabili, ai fini autorizzativi, del corretto funzionamento dei servizi e delle attivita' autorizzate.
3. La responsabilita' ai fini amministrativi in capo al titolare dell'autorizzazione permane anche nel caso di affidamento a terzi della gestione, in tutto o in parte, dei servizi erogabili; l'affidatario della gestione dell'attivita' e' comunque soggetto alla verifica del rispetto della normativa vigente sulla regolarita' di funzionamento del servizio.
4. L'autorizzazione ha carattere personale e non puo', in ogni caso, essere rilasciata ai soggetti:
a) che abbiano riportato condanna per un reato che incida sulla loro moralita' professionale, salva riabilitazione;
b) che siano dichiarati falliti, salva riabilitazione.
5. La cessione, a qualsiasi titolo, dell'attivita' , la cessione della societa', nonche' la semplice modifica della rappresentanza legale della stessa determinano la modificazione del titolo autorizzativo; il soggetto subentrante presenta istanza all'ente competente nella materia autorizzativa che provvede all'adeguamento della titolarita' dell'autorizzazione, previo accertamento dei previsti requisiti soggettivi.
6. Nel caso in cui s'intendano apportare variazioni gestionali e strutturali di servizi e strutture, il titolare dell'autorizzazione deve presentare istanza al competente ente della funzione amministrativa per ottenere la modificazione dell'autorizzazione.
7. La cessazione dell'attivita' svolta va comunicata almeno 120 giorni prima all'ente titolare della funzione autorizzativa e determina la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 28.
(Violazioni e provvedimenti conseguenti)

1. Qualora il soggetto titolare della funzione di vigilanza accerti la violazione delle disposizioni nazionali e regionali che disciplinano l'esercizio delle attivita' e dell'erogazione dei servizi, impartisce alla persona fisica titolare dell'autorizzazione o al legale rappresentante della persona giuridica le prescrizioni necessarie, assegnando un termine per ottemperarvi; l'accertamento dell'inosservanza reiterata delle prescrizioni impartite, la violazione, anche senza preventiva irrogazione di prescrizioni, di norme in materia di sanita', di igiene e di sicurezza che siano di grave pregiudizio per la sicurezza e la salute delle persone assistite e degli operatori della struttura provoca la revoca del titolo autorizzativo.
2. In ogni caso si procede alla revoca immediata del titolo autorizzativo nel caso di emanazione, a carico del titolare dell'autorizzazione, di sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 27, comma 4 e nei suoi confronti non puo' rilasciarsi autorizzazione alcuna prima di cinque anni dal provvedimento di revoca del precedente titolo autorizzativo.
3. In caso di esercizio di attivita' socio assistenziali e socio sanitarie non autorizzate, il soggetto titolare della funzione di vigilanza, esperiti gli opportuni accertamenti, qualora vi siano i presupposti e i requisiti previsti, promuove la regolarizzazione dell'attivita' impartendo le prescrizioni necessarie e assegnando un termine per ottemperarvi, fatta salva la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 30; in caso di impossibilita' di adeguamento ai requisiti stabiliti per ottenere l'autorizzazione o di inottemperanza alle prescrizioni irrogate, il soggetto titolare delle funzioni di vigilanza attiva immediatamente le procedure per far cessare l'attivita', verificando che siano messe in atto le opportune iniziative per l'assistenza e la tutela delle persone interessate.
4. Il soggetto titolare della funzione di vigilanza trasmette immediatamente al sindaco del comune, o dei Comuni, dove esercita il servizio o la struttura nei cui confronti e' stato revocato il titolo autorizzativo o dove opera un servizio o una struttura non autorizzati e nei cui confronti sia stata disposta la cessazione dell'attivita', copia degli atti; il sindaco provvede all'emanazione dell'ordinanza di cessazione dei servizi e delle attivita' e alla chiusura della struttura interessata.
5. Con il provvedimento regionale di cui all'articolo 26, comma 4, vengono indicate le ulteriori fattispecie di violazione che possono provocare la revoca del titolo autorizzativo.

Art. 29.
(Accreditamento)

1. L'accreditamento dei servizi e delle strutture costituisce titolo necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualita' rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione.
2. La Giunta regionale definisce le procedure del processo di accreditamento nonche' gli ulteriori requisiti di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) adozione della carta dei servizi;
b) localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio;
c) eliminazione di barriere architettoniche;
d) qualificazione del personale;
e) coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio;
f) adozione di programmi e di progetti assistenziali individualizzati, calibrati sulle necessita' delle singole persone;
g) adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati.
3. L'autorizzazione e l'accreditamento non presuppongono l'automatica convenzione con il sistema pubblico.

Art. 30.
(Sanzioni)

1. Costituisce illecito amministrativo ed e' sanzionabile, fatto salvo il principio di specialita' di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
a) l'esercizio dei servizi e delle strutture socio assistenziali pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale senza la prescritta autorizzazione o con eccedenza di ospiti rispetto ai posti autorizzati;
b) l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5;
c) l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 6;
d) la reiterata inadempienza alle singole prescrizioni impartite dal titolare delle funzioni di vigilanza.
2. La misura delle singole sanzioni e' individuata dalla Giunta regionale.
3. Qualora sia accertato l'esercizio di servizi e di strutture non coerente con la specialita' del titolo autorizzativo, alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si accompagna un'ordinanza ingiuntiva a provvedere, entro un congruo termine che, comunque, non puo' superare 30 giorni, al ripristino ad operare nel pieno rispetto di quanto autorizzato, fatti salvi gli adeguamenti immediatamente applicabili e sempre che non trovino applicazione le disposizioni che prevedono la revoca del titolo autorizzativo.
4. L'applicazione delle sanzioni e' esercitata dai soggetti titolari delle funzioni di vigilanza.
5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dai soggetti titolari delle funzioni di autorizzazione e vigilanza in appositi capitoli di bilancio.

Art. 31.
(Modalita' di affidamento dei servizi alla persona)

1. Considerata la natura particolare e specifica delle prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative, negli affidamenti relativi ai suddetti servizi, gli enti pubblici procedono all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; e' esclusa l'aggiudicazione unicamente secondo il criterio del prezzo piu' basso.
2. La Giunta regionale , sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento del governo di cui all'articolo 5, commi 3 e 4 della l. 328/2000, adotta specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona ed alle modalita' per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi; con tale provvedimento, nell'ambito dei principi definiti dalla presente legge, vengono individuati:
a) il ruolo da riconoscersi a ciascuna delle varie componenti del terzo settore nel rispetto della loro natura originaria come definita per legge e le conseguenti modalita' di coinvolgimento negli ambiti della programmazione, organizzazione e gestione;
b) le azioni da prevedere e finanziare nei piani regionali e di zona per il sostegno e la qualificazione dei soggetti del terzo settore;
c) gli orientamenti e le indicazioni per la scelta, fra i vari sistemi previsti dalla normativa vigente, per la gestione dei servizi sociali e per il coinvolgimento di privati nella stessa, individuando per ciascuno di questi l'ambito ottimale di applicazione.
3. I criteri da utilizzare nelle procedure per l'affidamento a terzi di servizi sociali devono garantire:
a) la piena espressione della progettualita' da parte del soggetto gestore;
b) l'esclusione del ricorso a forme di intermediazione di manodopera;
c) la considerazione, nella determinazione del prezzo base, del costo del lavoro di cui ai contratti collettivi nazionali con riferimento a quanto previsto dalla legislazione vigente;
d) la valutazione degli aspetti qualitativi del servizio nella fase di affidamento;
e) il controllo del mantenimento degli stessi nella fase dell'esecuzione del contratto.

Titolo VII. Le risorse umane

Art. 32.
(Personale dei servizi sociali)

1. Costituiscono figure professionali dei servizi sociali:
a) gli assistenti sociali;
b) gli educatori professionali;
c) gli operatori socio sanitari e gli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari;
d) l'animatore professionale socio-educativo.
2. Per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'educatore professionale e' richiesto il possesso:
a) del diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'Universita';
b) della laurea in scienze dell'educazione- indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore professionale;
c) della laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520.
3. Per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari e' richiesto il possesso:
a) dell'attestato di qualifica di assistente domiciliare e dei servizi tutelari o altra qualifica equivalente, conseguito in esito a corsi specifici riconosciuti dalla Regione;
b) dell'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario.
4. Per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'animatore professionale socio educativo e' richiesto il possesso:
a) dell'attestato di qualifica di animatore professionale di cui alla normativa regionale vigente;
b) della laurea in scienze dell'educazione curriculum animatore professionale socio educativo o di lauree con contenuti formativi analoghi.
5. La figura professionale di assistente domiciliare e dei servizi tutelari e' considerata ad esaurimento in seguito all'istituzione della figura dell'operatore socio-sanitario.
6. Partecipano alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali coloro che sono in possesso degli attestati di frequenza a corsi di elementi di collaborazione familiare e di tecniche di sostegno alla persona.
7. Gli operatori di cui al comma 1, lettere b) e c), in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, privi dei requisiti professionali suddetti, accedono ai corsi di riqualificazione secondo le modalita' indicate da provvedimenti attuativi della presente legge; gli operatori privi dei requisiti professionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio da meno di due anni devono accedere ai corsi di prima formazione.
8. Quanto previsto ai commi precedenti si applica nel rispetto delle norme contrattuali vigenti e di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata.

Art. 33.
(Direttore dei servizi sociali)

1. Il direttore dei Servizi sociali degli enti gestori istituzionali deve essere in possesso del diploma di laurea o dell'iscrizione alla Sezione A dell'Albo professionale dell'Ordine degli assistenti sociali e deve inoltre avere svolto almeno cinque anni di attivita' di direzione in enti o strutture pubbliche ovvero in strutture private di medie o grandi dimensioni.
2. Possono essere nominati direttori dei Servizi sociali anche coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ricoperto o ricoprano il ruolo di responsabile o coordinatore dei Servizi socio-assistenziali da almeno quattro anni.

Art. 34.
(Le attivita' formative)

1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualita' e dell'efficacia del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. La Regione promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area sociosanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalita'.
3. La Regione, le Province e gli enti gestori istituzionali promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attivita' dei soggetti del terzo settore.
4. La programmazione regionale delle attivita' formative degli operatori sociali viene predisposta dalla Regione, dalle Province e dagli enti gestori istituzionali di cui all'articolo 9, comma 4, ciascuno per quanto di competenza, e con il concorso dell'Universita' e degli altri enti e soggetti accreditati titolari di funzioni formative.
5. I soggetti pubblici e privati, erogatori degli interventi sociali, promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.

Titolo VIII. Le risorse finanziarie e i beni patrimoniali

Art. 35.
(Le risorse finanziarie di parte corrente)

1. Fatti salvi i finanziamenti provenienti dallo Stato vincolati a specifiche finalita', il sistema integrato degli interventi e servizi sociali e' finanziato dai Comuni, con il concorso della Regione e degli utenti, nonche' dal Fondo sanitario regionale per le attivita' integrate socio-sanitarie secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. I Comuni, quali titolari delle funzioni amministrative relative alla realizzazione delle attivita' e degli interventi sociali, garantiscono risorse finanziarie che, affiancandosi alle risorse messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dagli utenti, assicurino il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni espressi dal proprio territorio. La Giunta regionale, di concerto con i Comuni singoli o associati, individua una quota capitarla sociale necessaria per assicurare i livelli essenziali e omogenei delle prestazioni di cui all'articolo 19.
3. I Comuni che partecipano alla gestione associata dei servizi sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio le quote di finanziamento stabilite dall'organo associativo competente e ad operare i relativi trasferimenti in termini di cassa alle scadenze previste dagli enti gestori istituzionali.
4. La Regione concorre al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso proprie specifiche risorse.
5. L'intervento finanziario regionale, con carattere contributivo rispetto all'intervento primario comunale, e' finalizzato a sostenere lo sviluppo ed il consolidamento su tutto il territorio regionale di una rete di servizi sociali qualitativamente omogenei e rispondenti alle effettive esigenze delle comunita' locali.
6. Le risorse regionali complessive di cui al comma 4 sono annualmente almeno pari a quelle dell'anno precedente, incrementate del tasso di inflazione programmato.
7. E' istituito il Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali nel quale confluiscono:
a) le risorse proprie della Regione di cui al comma 4;
b) le risorse indistinte trasferite dallo Stato;
c) le risorse trasferite dalle Province di cui all'articolo 5, comma 3;
d) le risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.
8. Il Fondo regionale di cui al comma 7 e' annualmente ripartito tra i Comuni singoli o associati secondo criteri individuati dalla Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano regionale di cui all'articolo 16; parte dello stesso Fondo puo' essere ripartito tra le Province per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti svolti dalle stesse a supporto degli enti locali interessati e per il funzionamento dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5.
9. In coerenza con la funzione programmatoria ed organizzativa attribuita alla Regione, le risorse del Fondo di cui al comma 7 sono prioritariamente destinate alla contribuzione finanziaria delle gestioni locali conformi, sul piano progettuale, organizzativo ed operativo, alle indicazioni e agli obiettivi fissati dalla Regione.
10. A tal fine, i criteri per il riparto del Fondo regionale devono, in particolare, privilegiare:
a) gli enti gestori istituiti entro gli ambiti territoriali ottimali individuati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2 prevedendo anche eventuali disincentivi per la gestione in ambiti territoriali diversi;
b) gli enti gestori che:
1) assumano la gestione complessiva degli interventi e servizi sociali di livello essenziale;
2) assicurino i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni spostando l'attenzione dalla domanda espressa ai bisogni rilevati;
3) favoriscano la diversificazione e la personalizzazione degli interventi;
4) promuovano la partecipazione effettiva di tutti i soggetti pubblici e privati e delle famiglie nella progettazione e nella realizzazione del sistema;
5) assicurino, in via prioritaria, la risposta alle esigenze di persone portatrici di bisogni gravi;
6) realizzino la massima integrazione tra sanita' e assistenza, nonche' il coordinamento delle politiche dei servizi sociali con le politiche della casa, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;
7) garantiscano, attraverso l'attuazione di forme di controllo direzionale e di analisi costante delle attivita' in corso di gestione, la corrispondenza dei risultati effettivamente conseguiti con gli obiettivi prefissati nella fase programmatoria, in termini di efficacia ed efficienza dei servizi e delle prestazioni;
8) assicurino un impegno finanziario dei Comuni adeguato a sostenere le spese necessarie per fornire idonee risposte ai bisogni del territorio.

Art. 36.
(Controlli di gestione)

1. Gli enti gestori istituzionali dei servizi sociali, al fine di rilevare i dati relativi al rapporto tra risorse impiegate e prestazioni erogate, adottano idonei sistemi di controllo di gestione.
2. La Giunta regionale individua metodi e strumenti e fornisce indirizzi per una realizzazione omogenea del controllo di gestione da parte degli enti gestori istituzionali, che consenta analisi comparative di efficacia e di efficienza e costituisca fonte informativa per la programmazione regionale.

Art. 37.
(Le risorse finanziarie per investimenti)

1. La Regione promuove la realizzazione della rete delle strutture sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie a ciclo residenziale e semiresidenziale con l'obiettivo del riequilibrio territoriale, dell'adeguamento agli standard definiti dalla normativa vigente e della realizzazione di servizi innovativi.
2. La Giunta regionale provvede a classificare le strutture residenziali e semiresidenziali, a individuare i relativi requisiti strutturali, gestionali e organizzativi e a definire i tempi per l'adeguamento delle strutture esistenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La Giunta regionale puo' altresi' individuare uno specifico regime in ordine ai tempi e alle modalita' di adeguamento di strutture esistenti gestite da soggetti senza fini di lucro caratterizzate da una dimensione rilevante, da modalita' organizzative adeguate ad una ottimale risposta ai bisogni di particolari tipologie di utenza e comprovate dal ruolo storico che tali soggetti hanno svolto nel tempo.
4. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, mediante l'utilizzo di risorse proprie e di eventuali risorse messe a disposizione da parte di altri soggetti pubblici e privati definisce i programmi per la promozione degli interventi di:
a) realizzazione di nuove strutture;
b) acquisto, trasformazione nonche' ristrutturazione, ampliamento e straordinaria manutenzione di strutture esistenti;
c) acquisto di attrezzature e arredi.
5. Nella definizione dei programmi di cui al comma 4 la Giunta regionale tiene conto, in particolare:
a) dei fabbisogni del territorio, al fine di procedere al riequilibrio e all'attivazione di strutture nelle aree carenti:
b) delle soluzioni strutturali che prevedono risposte composite di assistenza sia residenziale che semiresidenziale, differenziate in funzione del diverso grado di autonomia degli ospiti, in modo da garantirne la permanenza in caso di variazioni;
c) degli interventi che si caratterizzano per la realizzazione di forme effettive di integrazione socio-sanitaria;
d) della realizzazione di interventi innovativi di residenzialita' temporanea, diurna, notturna e stagionale che siano di sostegno alle famiglie ed evitino la collocazione definitiva delle persone in stato di bisogno nelle strutture residenziali.
6. Le risorse finanziarie di cui al comma 4 possono essere concesse a soggetti pubblici e privati a condizione che:
a) la realizzazione degli interventi consenta la totale agibilita' e il regolare funzionamento delle strutture;
b) siano raggiunti gli standard di qualita' minimi individuati dalla normativa regionale;
c) gli interventi risultino congrui rispetto alle indicazioni della programmazione regionale;
d) le strutture immobiliari oggetto di contributo, ad eccezione di quelle per le quali il contributo e' concesso ai fini di risanamento conservativo e di straordinaria manutenzione, siano vincolate alla destinazione d'uso, secondo i tempi e le modalita' individuati dalla Giunta regionale.
7. La Giunta regionale, in base alla disponibilita' delle risorse finanziarie di cui al comma 4, definisce i programmi attuativi degli interventi, mediante appositi bandi, indicando:
a) le finalita', i destinatari e le modalita' di finanziamento degli interventi programmati;
b) le tipologie degli interventi e i requisiti delle strutture realizzabili;
c) l'entita' delle risorse disponibili e dei contributi concedibili;
d) le modalita' e i tempi di presentazione delle domande e della documentazione tecnico-amministrativa di corredo;
e) i criteri di valutazione degli interventi;
f) i tipi e i livelli di progettazione richiesti;
g) le modalita' di erogazione e le garanzie richieste ai beneficiari delle risorse;
h) le modalita', i tempi e le procedure per l'approvazione e la realizzazione degli interventi;
i) il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 6.
8. La Regione opera, altresi', perche' si creino le condizioni necessarie per la realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali con l'apporto di capitali privati.

Art. 38.
(Beni patrimoniali vincolati)

1. La Regione promuove il migliore utilizzo del patrimonio dei Comuni vincolato a finalita' socio-assistenziali e sociali, nel rispetto dell'autonomia dei singoli enti, anche mediante proposte e incentivi alla riconversione del patrimonio non idoneo allo svolgimento di attivita' socio-assistenziali in servizi finalizzati alle stesse attivita'.

Titolo IX. Gli oneri dei servizi e delle prestazioni

Art. 39.
(Titolarita' degli oneri degli interventi e dei servizi sociali)

1. Gravano sui Comuni, secondo le modalita' di gestione di cui all'articolo 9 gli oneri relativi agli interventi socio-assistenziali da erogarsi agli aventi diritto anagraficamente residenti presso i Comuni medesimi.
2. L'organizzazione e l'erogazione degli interventi socio-assistenziali non differibili caratterizzati da motivi di urgenza sono effettuati dal comune nel cui territorio il destinatario degli interventi stessi dimora; gli oneri relativi gravano sul comune di residenza.
3. Qualora per l'avente diritto si renda necessaria o sia disposta la collocazione in affidamento familiare o in comunita' di tipo familiare o in strutture residenziali situate nel territorio di un altro comune, gli eventuali oneri finanziari relativi continuano a gravare sul comune sede della residenza al momento di tale collocazione, anche in caso di successive variazioni anagrafiche. Nel caso di minori, la titolarita' degli oneri e' in capo al comune nel quale, al momento della collocazione, risiedeva il genitore che esercitava la potesta' genitoriale.
4. Qualora l'iniziativa del ricovero e i relativi oneri siano assunti dall'utente o dai suoi congiunti, gli obblighi connessi ad una successiva richiesta di integrazione economica della retta gravano sul comune presso il quale l'utente stesso era anagraficamente residente prima di tale ricovero.

Art. 40.
(Compartecipazione degli utenti al costo dei servizi)

1. La compartecipazione degli utenti ai costi si applica ai servizi ed alle prestazioni sociali richieste prevedendo la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare, attraverso il calcolo degli indicatori della situazione economica equivalente o attraverso altri strumenti individuati dalla Regione.
2. La domanda per ottenere le prestazioni sociali agevolate deve essere presentata direttamente all'ente erogatore, anche per il tramite degli Istituti di Patronato, mentre la dichiarazione, ai fini della determinazione degli indicatori della situazione economica equivalente, viene effettuata presso lo stesso ente erogatore, oppure presso i Comuni, i Centri di assistenza fiscale ( CAF ) e l' INPS presenti sul territorio che la certificano mediante attestazione.
12. Gli enti gestori istituzionali, con riferimento alla valutazione della situazione economica del beneficiario del servizio, determinano l'entita' della compartecipazione ai costi sulla base dei criteri di valutazione determinati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento e aggiornano annualmente le capacita' di compartecipazione dell'utente ai costi di cui al comma 1.
4. Gli enti gestori istituzionali controllano la veridicita' della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero competente.
5. La Giunta regionale adotta linee guida atte ad assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Titolo I. Politiche di promozione regionale

Capo I. Politiche per le famiglie

Art. 41.
(Attivita' di promozione regionale)

1. La Regione riconosce e sostiene la famiglia quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento unitario per ogni intervento riguardante la salute, l'educazione, lo sviluppo culturale e la sicurezza sociale di ciascuno dei suoi componenti.
2. A tal fine la Regione:
a) predispone una politica organica ed integrata volta a promuovere e la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali;
b) programma i servizi valorizzando le risorse di solidarieta' della famiglia, della rete parentale e delle solidarieta' sociali;
c) favorisce la formazione e lo sviluppo di nuove famiglie, la cura e l'educazione dei figli, il reperimento del lavoro e di abitazioni adeguate con idonee politiche lavorative e abitative, anche attraverso un fondo sociale per gli affitti;
d) promuove e sostiene l'armonioso sviluppo delle relazioni familiari, delle funzioni educative, sostiene la corresponsabilita' dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli nonche' dei rapporti di solidarieta' tra generazioni della famiglia.

Art. 42.
(Centri per le famiglie)

1. Al fine di sostenere gli impegni e le responsabilita' dei genitori, la Regione promuove e incentiva l'istituzione, da parte dei Comuni, di centri per le famiglie, aventi lo scopo di fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto.

Art. 43.
(Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle citta')

1. In coerenza con gli obiettivi della programmazione, la Regione:
a) promuove e incentiva le iniziative di riorganizzazione dei servizi pubblici e privati convenzionati tese a una crescente flessibilita' delle prestazioni, al coordinamento degli orari ed al risparmio di tempo per le attivita' familiari;
b) promuove iniziative sperimentali per favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali che consentano forme di articolazione dell'attivita' lavorativa volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro;
c) promuove ed incentiva la costituzione di "Banche del tempo", come definite dall'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta') e di ogni iniziativa volta ad armonizzare i tempi delle citta' coni tempi di cura della famiglia.

Art. 44.
(Interventi regionali)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al presente capo, la Giunta regionale individua le attivita' di promozione regionale, nell'ambito dello svolgimento della funzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m).

Capo II. Politiche per la tutela materno-infantile

Art. 45.
(Attivita' di promozione regionale)

1. La Regione, in attuazione della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove il diritto di cittadinanza e la qualita' della vita ad ogni persona minore di eta', privilegiando la famiglia quale ambito prioritario di crescita, mediante un sistema di sicurezza e di protezione sociale attivo, caratterizzato dall'integrazione degli interventi e dei servizi sociali.
2. A tal fine la Regione informa le Politiche per l'infanzia e la genitorialita' promuovendo:
a) lo sviluppo e la salute psicofisica di ogni persona minore di eta';
b) la prevenzione, tesa a ridurre e a rimuovere le condizioni di disagio individuale, famigliare e sociale;
c) la realizzazione dei servizi socio-educativi, anche sperimentali e innovativi, per l'infanzia e l'adolescenza, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia;
d) la formazione, quale garanzia di sviluppo e di crescita;
e) la valorizzazione delle funzioni genitoriali e parentali e la solidarieta' tra i componenti della famiglia;
f) le reti di solidarieta' di auto-mutuo-aiuto fra le famiglie;
g) le iniziative per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abuso e del maltrattamento a danno dei minori e delle donne;
h) l'affidamento e l'adozione in attuazione della legislazione nazionale e regionale vigente;
i) le misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta ed elaborazione dati, al fine di monitorare i flussi informativi sulle condizioni e i servizi a favore dei minori.

Art. 46.
(Servizi e prestazioni per i minori)

1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 45, i piani di zona prevedono la realizzazione dei seguenti servizi:
a) attivita' di sostegno alla famiglia e alla genitorialita';
b) servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza;
c) servizi di animazione per l'infanzia e per l'adolescenza;
d) centri di ascolto per adolescenti;
e) servizi di intervento educativo-terapeutico per i minori e per le famiglie;
f) servizi per l'affidamento famigliare e per l'adozione;
g) servizi di assistenza educativa territoriale.
2. I piani di zona possono altresi' prevedere:
a) comunita' familiari e comunita' educative, anche mediante riqualificazione delle strutture assistenziali esistenti per minori;
b) azioni progettuali sperimentali mirate.

Art. 47.
(Interventi regionali)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al presente capo, la Giunta regionale individua le attivita' di promozione regionale, nell'ambito dello svolgimento della funzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m), anche su proposta del Consiglio regionale sui problemi dei minori di cui alla legge regionale 31 agosto 1989, n. 55 (Costituzione del Consiglio regionale sui problemi dei minori e sostegno di iniziative per la tutela dei minori).

Capo III. Politiche per le persone disabili

Art. 48.
(Attivita' di promozione regionale)

1. La Regione riconosce il diritto al benessere psico-fisico della persona disabile e ne favorisce la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societa'.
2. A tal fine, la Regione promuove:
a) il sostegno alle responsabilita' familiari lungo tutto il ciclo di vita della persona con disabilita';
b) lo sviluppo delle autonomie e delle abilita' possibili, in particolare dei disabili gravi;
c) gli interventi atti ad assicurare la vita indipendente;
d) il potenziamento e la diffusione omogenea sul territorio dei servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata e di assistenza socio-educativa territoriale;
e) la realizzazione di progetti individualizzati per l'integrazione scolastica e universitaria nonche' di formazione e di accompagnamento al lavoro della persona disabile;
f) l'incremento della rete dei centri diurni, dei C.A.D. nonche' l'estensione della loro fascia oraria;
g) l'individuazione di nuove tipologie di risposta residenziali che assicurino una vita di relazioni simile al nucleo familiare;
h) la rimozione degli ostacoli che aggravano la condizione di disabilita';
i) l'acquisto di strumenti tecnologici innovativi atti a facilitare la vita indipendente ed il reinserimento sociale e professionale;
j) lo sviluppo di iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione per la prevenzione e per la cura della disabilita', la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne e' colpito.
3. Il riconoscimento di persona in situazione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), costituisce condizione di priorita' nell'accesso ai programmi ed ai servizi territoriali.

Art. 49.
(Servizi e prestazioni per le persone disabili)

1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 48 i piani di zona prevedono le forme di intervento attraverso la realizzazione dei seguenti servizi:
a) aiuto alla persona;
b) assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata e assistenza socio-educativa territoriale;
c) centri diurni;
d) integrazione scolastica e lavorativa;
e) sostegno e sostituzione temporanea della famiglia;
f) accoglienza residenziale;
g) famiglie-comunita' sostitutive della famiglia di origine.
2. Il Piano di zona puo' inoltre individuare altri servizi tesi a favorire la piena integrazione sociale della persona disabile nonche' la fruizione dei beni culturali, ambientali, la pratica sportiva ed il turismo.

Art. 50.
(Partecipazione di enti ed associazioni di categoria)

1. La Regione riconosce la funzione sociale di enti e associazioni che abbiano finalita' di integrazione sociale e di promozione di diritti di cittadini disabili e puo' assegnare contributi per la loro attivita', secondo quanto previsto dalla specifica normativa regionale in materia.

Art. 51.
(Interventi regionali)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al presente capo, la Giunta regionale individua le attivita' di promozione regionale, nell'ambito dello svolgimento della funzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m).

Capo IV. Politiche per le persone anziane

Art. 52.
(Attivita' di promozione regionale)

1. La Regione promuove la qualificazione e l'articolazione della rete dei servizi sociali per le persone anziane nella logica della domiciliarita' e del sostegno alla vita di relazione nella comunita' locale, valorizzando le risorse positive delle persone anziane e il loro apporto alla vita familiare e sociale.
2. A tal fine la Regione promuove:
a) la realizzazione di interventi diretti a mantenere l'autonomia delle persone anziane;
b) la diffusione omogenea dell'assistenza a domicilio su tutto il territorio;
c) il potenziamento dei servizi di supporto alla famiglia, compresi contribuiti economici e assegni di cura per quelle famiglie che si fanno carico di garantire l'assistenza di un proprio componente anziano non autosufficiente;
d) la realizzazione di servizi e strutture di sollievo per sostenere le famiglie nel lavoro di cura;
e) l'utilizzo di sistemi tecnologici per il collegamento della persona anziana che vive nella propria casa e centri di pronto intervento, nonche' la tecnologia che faciliti lo svolgimento delle normali azioni di vita quotidiana all'interno della propria casa, da parte di persone anziane con limitata autonomia;
f) l'affidamento di anziani a famiglie selezionate al fine di favorire l'anziano nel mantenimento delle proprie abitudini di vita e del proprio contesto territoriale;
g) la realizzazione di forme di accoglienza familiare notturna;
h) l'apertura delle strutture residenziali e diurne alla comunita' locale per la promozione dell'incontro intergenerazionale;
i) soggiorni marini e montani, prevedendo anche la possibilita' di scambi di periodi di residenzialita' per le persone autosufficienti tra strutture di regioni diverse;
j) l'istituzione di servizi civici a cui partecipano le persone anziane attive per valorizzarne le esperienze e competenze;
k) l'attivita' di volontariato e di utilita' sociale, che favorisca lo sviluppo di esperienze di auto mutuo aiuto al fine di migliorare la qualita' della vita quotidiana;
l) la permanenza dei cittadini anziani nelle abitazioni di proprieta' consentendo il recupero del patrimonio residenziale esistente anche attraverso frazionamenti delle unita' abitative eccedenti le ordinarie necessita' degli anziani che le abitano.

Art. 53.
(Servizi e prestazioni per le persone anziane)

1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 52 i Piani di zona prevedono le forme di intervento attraverso la realizzazione dei seguenti servizi:
a) attivita' di prevenzione per il mantenimento dell'autonomia;
b) assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata;
c) contributi economici;
d) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale anche temporanea;
e) servizi di sollievo alla famiglia e di affidamento familiare;
f) centri diurni e di aggregazione sociale.

Art. 54.
(Interventi regionali)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al presente capo, la Giunta regionale individua le attivita' di promozione regionale, nell'ambito dello svolgimento della funzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m).

Capo V. Politiche per altri soggetti deboli

Art. 55.
(Attivita' di promozione regionale per persone detenute ed ex detenute)

1. La Regione, in accordo con il Ministero della Giustizia nelle sue diverse articolazioni, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alla promozione di iniziative a favore della popolazione adulta detenuta ed ex detenuta, promuove:
a) la realizzazione di politiche tese a ridurre la conflittualita' sociale, favorendo l'elaborazione, a livello locale, di progetti tesi a creare una nuova cultura sui problemi della devianza e della sicurezza;
b) la realizzazione di politiche tese al reinserimento sociale e lavorativo di detenuti o di ex detenuti;
c) l'attivita' di formazione congiunta tra operatori penitenziari e operatori dei servizi sul territorio;
d) il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti nelle carceri mediante attivita' di preparazione professionale, sportive, culturali e ricreative e progetti di attivita' lavorative intramurarie;
e) i progetti presentati da Comuni o da altri soggetti ai fini della realizzazione di strutture di accoglienza per detenuti semiliberi, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al Servizio sociale e per ex detenuti;
f) i progetti di sostegno alle famiglie e progetti di mediazione fra vittime e autori di reati;
g) i progetti mirati a rispondere a bisogni specifici di particolari tipologie di persone detenute (popolazione femminile, donne con figli, immigrati extracomunitari, persone con problemi di dipendenza).

Art. 56.
(Attivita' di promozione regionale per persone senza fissa dimora)

1. La Regione promuove azioni congiunte tra i soggetti pubblici e quelli del privato sociale per una effettiva presa in carico delle persone senza fissa dimora, tramite l'elaborazione di progetti individuali di accompagnamento sociale, finalizzati al recupero delle funzioni personali e sociali di base.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione promuove:
a) la sensibilizzazione culturale della societa' rispetto alle persone senza fissa dimora;
b) la promozione di processi integrati per lo sviluppo di percorsi di aiuto, sostegno e di accompagnamento sociale all'autonomia;
c) l'attivazione di unita' mobili di approccio che favoriscano l'incontro e la conoscenza delle persone;
d) l'attivazione di centri di accoglienza aperti 24 ore al giorno, dove le persone possano rivolgersi per qualsiasi bisogno e dove si predispongano e realizzino progetti individuali sui singoli casi;
e) l'attivazione di micro strutture residenziali, anche temporanee, protette, quali gruppi famiglia e comunita' in grado di avviare le persone ad una graduale riabilitazione sociale;
f) l'attivazione di dormitori, in particolare per la stagione invernale e di strutture di accoglienza di bassa soglia notturne.

Art. 57.
(Attivita' di promozione regionale per le persone con problemi di dipendenza)

1. La Regione promuove azioni di sostegno per le persone che presentano rischio, uso o dipendenza da sostanze psicoattive e, in particolare, azioni di prevenzione finalizzata al mantenimento dell'agio e alla prevenzione di fattori di rischio che devono:
a) mirare al coinvolgimento e alla responsabilizzazione del contesto familiare, educativo e formativo in cui la persona e' inserita, potenziandone le risorse e favorendo lo sviluppo di capacita' di risposta positive;
b) essere svolte in stretta collaborazione con tutti i soggetti istituzionali e del privato sociale coinvolgibili.
2. Gli interventi sociali destinati alle persone con problemi di dipendenza si esplicano attraverso:
a) gli interventi domiciliari di sostegno alla persona e alla famiglia;
b) gli interventi di inserimento o reinserimento lavorativo, formativo e sociale;
c) la realizzazione di progetti integrati tra scuola, enti locali, servizi sociali e servizi sanitari, finalizzati al coinvolgimento e al reinserimento sociale delle persone con problemi di dipendenza.

Art. 58.
(Interventi regionali)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al presente capo, la Giunta regionale individua le attivita' di promozione regionale, nell'ambito dello svolgimento della funzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m).

Titolo I. Modificazioni, integrazioni e abrogazioni di leggi regionali

Art. 59.
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 1975, n. 31 "Norme per la concessione di contributi agli Istituti di Patronato e di assistenza sociale")

1. L'articolo 1 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 31 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1.
1. La Regione promuove la tutela dei diritti dei cittadini nei settori della previdenza e della sicurezza sociale.
2. La Regione riconosce il ruolo degli Istituti di patronato e di assistenza sociale nel sistema integrato di interventi e servizi sociali quali persone giuridiche private che svolgono un servizio di pubblica utilita', anche con lo svolgimento delle attivita' previste all'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) che sono regolate da apposite convenzioni.
3. La Regione sostiene l'attivita' degli Istituti nei campi dell'informazione, dell'assistenza, della tutela; in particolare promuove l'espletamento di funzioni di segretariato sociale previste all'articolo 22, comma 4, lettera a) della l. 328/2000.
4. A tali fini sono concessi contributi annui a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti giuridicamente ai sensi della l. 152/2001, che operano nel territorio della Regione Piemonte.".
2. Alla lettera b) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 31 sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' di consulenza, per attivita' finalizzate all'espletamento di pratiche a favore di soggetti e nei settori di intervento previsti dalla l. 152/2001".
3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 31, le parole: "e della sede di Biella" sono soppresse.
4. Dopo la lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 31, e' aggiunta la seguente:
"c bis.) svolgere le proprie attivita' istituzionali operando direttamente presso strutture sanitarie, socio-assistenziali, assistenziali o comunque rivolte alle fasce deboli della popolazione".
5. Al primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 31, le parole: "e della sede di Biella" sono soppresse.

Art. 60.
(Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1989, n. 55 "Costituzione del Consiglio regionale sui problemi dei minori e sostegno di iniziative per la tutela dei minori")

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 agosto 1989, n. 55 e' soppressa.
2. L'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1989, n. 55 e' soppresso.

Art. 61.
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 "Norme di attuazione della l. 381/91 'Disciplina delle cooperative sociali'")

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18, e' modificata dalla seguente:
"Art. 2. (Albo regionale e sezioni provinciali)
2. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 e' sostituito dal seguente":
"1. Ai fini di cui all'articolo 1, e' istituito l'albo regionale delle cooperative sociali quale ambito unitario delle Sezioni provinciali istituite dall'articolo 115 della l.r. 44/2000".
3. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 le parole: "all'albo regionale" sono soppresse.
4. La rubrica dell'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 e' modificata dalla seguente:
"Art. 3. (Iscrizione alle Sezioni provinciali)".
5. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 e' abrogato.
6. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 dopo le parole: "ed e' pubblicato" e' aggiunta la seguente "gratuitamente".
7. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 la parola: "Regione" e' sostituita dalla seguente: "provincia".
8. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 la parola "Regione " e' sostituita dalla seguente: "provincia".
9. Il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18, e' sostituito dal seguente: "La cancellazione e' disposta dalla provincia con provvedimento motivato".
10. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 dopo le parole: "ed e' pubblicato" e' aggiunta la seguente: "gratuitamente".
11. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 le parole: "La Regione prevede" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione e le Province prevedono".
12. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 le parole: "formative del sistema regionale" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema formativo".
13. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18, dopo la parola: "Regione" sono aggiunte le seguenti: "e dalle Province".
14. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18, le parole: "la Regione puo' concedere" sono sostituite dalle seguenti: "le Province concedono".
15. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 le parole: "all'inserimento a tempo pieno al lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "all'assunzione o all'ammissione a socio lavoratore a tempo indeterminato".
16. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18, le parole: "la Regione" sono sostituite dalle seguenti: "le Province".
17. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 e' abrogato.
18. L'articolo 18 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 e' abrogato.
19. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18, dopo le parole: "la Regione interviene" sono sostituite dalle seguenti: "le Province intervengono,".

Art. 62.
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato")

1. L'articolo 3 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. (Registri delle organizzazioni di volontariato)
1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato quale ambito unitario delle Sezioni provinciali istituite dall'articolo 115 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.
2. L'iscrizione nei registri e' aperta alle organizzazioni di volontariato che, perseguendo le finalita' di natura civile, sociale e culturale di cui all'articolo 1 della legge, operano in aree di intervento cui corrispondono le seguenti sezioni:
a) socio-assistenziale;
b) sanitaria;
c) impegno civile, tutela e promozione dei diritti;
d) protezione civile;
e) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
f) promozione della cultura istruzione, educazione permanente;
g) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
h) educazione motoria promozione delle attivita' sportive e tempo libero.
3. Gli organismi di collegamento e di coordinamento, sono iscritti in apposita sezione, quelli con sede legale in una determinata provincia e formati in modo prevalente da organizzazioni di volontariato della medesima provincia sono iscritti nelle relative sezioni provinciali. Gli organismi di collegamento e di coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale sono iscritti nella apposita sezione del registro regionale.
4. La Giunta regionale puo' individuare ulteriori aree di operativita' delle organizzazioni di volontariato.".
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 le parole: "nel registro regionale" sono sostituite dalle seguenti: "nel registro regionale e nelle sezioni provinciali".
3. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 e' soppresso.
4. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 sono soppresse le parole: "da parte dell'Assessorato competente".
5. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 dopo le parole "e' pubblicato" e' aggiunta la parola. "gratuitamente".
6. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 le parole: "La Giunta regionale provvede" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni provinciali e regionale provvedono" e viene inoltre soppressa la parola "Regione".
7. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 le parole: "La Giunta regionale puo' richiedere" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni provinciali e regionale possono richiedere".
8. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 la parola: "regionale" e' soppressa; ed e' altresi' soppresso l'ultimo periodo.
9. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 la parola: "Regione" e' soppressa.
10. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I centri di servizio di cui all'articolo 15 della l. 266/91, nella programmazione e gestione della propria attivita' di sostegno alle organizzazioni di volontariato, si uniformano agli indirizzi emergenti dal piano regionale di sviluppo e dai singoli piani di settore.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, sono stabiliti ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla normativa statale per l'utilizzo dei fondi dei centri di servizio secondo principi di progettualita' integrata con la Regione, gli enti locali e le realta' associative del territorio, prevedendo in particolare la possibilita' di finanziamento diretto di progetti alle organizzazioni di volontariato e di interventi a favore delle sedi.".
11. L'articolo 14 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Contributi)
1. Le Province concedono alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri, contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attivita'.
2. Le Province, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficolta' delle organizzazioni di volontariato derivanti dalla carenza di sedi idonee allo svolgimento delle attivita', concedono contributi in conto capitale a Comuni singoli o associati, comunita' montane, comunita' collinari, IPAB o Aziende pubbliche di servizi alla persona per interventi edilizi di ristrutturazione di immobili di proprieta', o in disponibilita' almeno decennale, da concedere in uso gratuito a organizzazioni di volontariato iscritte nei registri.
3. Il contributo in conto capitale non puo' essere superiore al 25 per cento dell'importo complessivo dei lavori e per un massimo di euro 5.000.
4. I contributi sono concessi a condizione che gli interventi realizzati consentano l'agibilita' dell'immobile e che lo stesso sia vincolato all'uso di cui al comma 3 per la durata di dieci anni; eventuali deroghe al suddetto vincolo possono essere concesse dalla Giunta provinciale con provvedimento motivato.
5. Le Province, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficolta' e disagio sociale nell'ambito della comunita' regionale e di promuovere le condizioni atte a sostenere e ad agevolare lo sviluppo delle loro attivita', erogano contributi costanti nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dalle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale iscritte da almeno due anni nei registri.
6. Il contributo, in conto interessi o in conto canoni, rispettivamente su accensione di mutui o stipulazione di contratti di leasing, e' concesso per spese di investimento o per progetti rientranti nell'attivita' statutaria degli enti interessati ed e' pari in percentuale al tasso ufficiale di riferimento.
7. La durata del contributo e' pari a quella dell'operazione finanziaria posta in essere e comunque non puo' essere superiore a cinque esercizi finanziari.".

Art. 63.
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 "Impiego di detenuti in semiliberta' o ammessi al lavoro esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente")

1. Il titolo della legge regionale 23 marzo 1995, n. 45, e' modificato dal seguente: "Impiego di detenuti in semiliberta', ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori socialmente utili".
2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 e' sostituito dal seguente:
"1. La Regione Piemonte nell'ambito della propria attivita' a favore dell'inserimento sociale e del recupero dei detenuti attua, d'intesa con i competenti organi del Ministero di Giustizia interventi per l'impiego di detenuti in semiliberta', ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al Servizio sociale o in detenzione domiciliare in opere e servizi socialmente utili, promossi d'intesa con gli enti locali e da questi gestiti avvalendosi, di norma, dei cantieri di lavoro".
3. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 e' sostituito dal seguente:
"1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, i Comuni, le comunita' montane e le Province interessati ad attuare gli interventi presentano alla Giunta regionale progetti che prevedano l'impiego di detenuti in semiliberta', ammessi al lavoro esterno, affidati in prova al Servizio sociale o in detenzione domiciliare in opere e servizi di interesse locale socialmente utili, favorendo in tal modo anche il loro reinserimento sociale e lavorativo".
4. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 e' sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria e con quella giudiziaria, determina annualmente i progetti da attuare dando priorita' a quelli presentati dai Comuni, dalle comunita' montane e dalle Province sedi di Istituto penitenziario, avvalendosi del parere espresso dall'apposito comitato nominato con le modalita' previste dall'articolo 7".
5. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 e' sostituito dal seguente:
"1. Con apposite determinazioni dirigenziali vengono annualmente approvati i progetti di attivita' presentati dagli enti locali".
6. L'articolo 7 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. (Norme attuative)
1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione le norme attuative della presente legge, sentiti il Tribunale di Sorveglianza, il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e le associazione degli enti locali.
2. Nella deliberazione di cui al comma 1 sono stabilite le procedure e i tempi secondo i quali dar corso ogni anno alle attivita' preparatorie, contestuali e successive agli interventi previsti dalla legge, nonche' la composizione e le modalita' di nomina di un apposito comitato che esprime parere sulla proposta dei progetti da finanziare annualmente".

Art. 64.
(Abrogazione di leggi regionali)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 13 agosto 1973, n. 18 (Assegno integrativo di natalita' alle coltivatrici dirette, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico);
b) legge regionale 13 agosto 1973, n. 19 (Assegno integrativo di natalita' alle artigiane, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico);
c) legge regionale 13 agosto 1973, n. 20 (Assegno integrativo di natalita' alle esercenti attivita' commerciali, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico);
d) legge regionale 11 marzo 1975, n. 13 (Intervento straordinario, a favore del comune di Torino, per provvedere alla contingente sistemazione alloggiativa di nuclei familiari);
e) legge regionale 3 giugno 1975, n. 37 (Concessione di contributo alle sezioni della Unione Italiana Ciechi in Piemonte);
f) legge regionale 12 marzo 1976, n. 11 (Mantenimento di Marzia Sanfratello, figlia di Antonino, vittima della rapina avvenuta il 15 dicembre 1975);
g) legge regionale 26 marzo 1976, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dal D.P.R. 15-1-1972, n. 9, in materia di nomina dei Consigli di Amministrazione delle I.P.A.B. );
h) legge regionale 7 luglio 1976, n. 37 (Delega al comune di Tortona della gestione della comunita' protetta per Profughi);
i) legge regionale 25 gennaio 1977, n. 10 (Modificazioni della legge regionale 4 maggio 1976, n. 19 ed integrazione di spesa per la formazione professionale);
j) legge regionale 20 aprile 1977, n. 28 (Mantenimento di Nunzia Ciotta, figlia di Giuseppe, vittima dell'attentato avvenuto il 12 marzo 1977);
k) legge regionale 6 gennaio 1978, n. 2 (Norme sullo scioglimento degli EE.CC.AA. , sul passaggio delle attribuzioni del personale e dei rapporti patrimoniali ai Comuni ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
l) legge regionale 16 agosto 1979, n. 43 (Modificazione delle modalita' di erogazione del contributo straordinario "una tantum", di cui alla legge regionale 22-1-1976, n. 5. Sostituzione dell'articolo 3 della legge stessa);
m) legge regionale 5 dicembre 1979, n. 67 (Interventi straordinari a favore di cittadini con redditi insufficienti per sostenere prioritariamente il rincaro del costo di riscaldamento per l'inverno 1979-1980);
n) legge regionale 23 ottobre 1981, n. 43 (Interventi straordinari a favore dei Comuni per attivita' socio-assistenziali);
o) legge regionale 8 agosto 1984, n. 37 (Mantenimento di Katia Airaudi, figlia di Eugenio, vigile del fuoco volontario, morto nello spegnimento di un incendio boschivo il 5 dicembre 1981);
p) legge regionale 25 novembre 1985, n. 63 (Norme integrative per la presentazione delle domande di registrazione di presidi socio-assistenziali);
q) legge regionale 24 marzo 1986, n. 15 (Proroga termini di trasferimento dell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali alle UU.SS.SS.LL. sub-comunali di Torino);
r) legge regionale 23 gennaio 1987, n. 7 (Norme urgenti concernenti la proroga dei termini previsti dagli artt. 36 della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 ed 8 della l.r. 11 febbraio 1985, n. 9, il regime transitorio per la riconversione delle II.PP.A.B. infermerie e la nuova numerazione delle Unita' Socio-Sanitarie Locali subcomunali di Torino);
s) legge regionale 4 giugno 1987, n. 31 (Modifica della l.r. 23 gennaio 1987, n. 7 'Norme urgenti concernenti la proroga dei termini previsti dagli artt. 36 della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 ed 8 della l.r. 11 febbraio 1985, n. 9, il regime transitorio per la riconversione delle II.PP.A.B. infermerie e la nuova numerazione delle Unita' Socio-Sanitarie Locali subcomunali di Torino');
t) legge regionale 7 marzo 1988, n. 12 (Integrazioni e modifiche della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 'Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte');
u) legge regionale 7 marzo 1988, n. 13 (Abrogazione dell'articolo 9 della legge approvata dal Consiglio regionale in data 27 gennaio 1988 'Integrazioni e modifiche della l.r. 23 agosto 1982, n. 20');
v) legge regionale 6 luglio 1988, n. 31 (Ulteriori integrazioni della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 'Indirizzi e normative per il riordino dei Servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte');
z) legge regionale 22 novembre 1989, n. 69 (Proroga del termine di cui all'articolo 36, 10 comma, della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni 'Indirizzi e normative per il riordino dei Servizi Socio Assistenziali della Regione Piemonte');
aa) legge regionale 2 aprile 1990, n. 22 (Finanziamento presidi socio-assistenziali);
bb) legge regionale 17 aprile 1990, n. 34 (Interpretazione autentica dell'articolo 31 quater, commi 3 e 8 della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni);
cc) legge regionale 18 febbraio 1991, n. 6 (Proroga termini articolo 31 quater, comma 6, articolo 36, comma 1 e articolo 37, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 'Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte' e successive modificazioni ed integrazioni);
dd) legge regionale 27 dicembre 1991, n. 67 (Modifica dell'articolo 2 della l.r. 3 settembre 1991, n. 44 'Norme transitorie in materia socio-assistenziale');
ee) legge regionale 23 aprile 1992, n. 24 (Norme relative al trasferimento delle funzioni socio assistenziali gia' esercitate dalle Province);
ff) legge regionale 4 novembre 1992, n. 47 (Modifica dell'articolo 7, 10 comma, della l.r. 23 aprile 1992, n. 24 'Norme relative al trasferimento delle funzioni socio-assistenziali gia' esercitate dalle Province');
gg) legge regionale 23 febbraio 1995, n. 19 (Prime norme di attuazione dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67, recante disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale - Restituzione alle Province competenze relative alla tutela della maternita' ed infanzia ed assistenza ai ciechi e sordomuti);
hh) legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali);
ii) legge regionale 22 dicembre 1995, n. 94 (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 'Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali' ed alla legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 'Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere');
jj) legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 (Spese riscaldamento stagione invernale 1995/96 - Interventi straordinari a favore dei singoli e dei nuclei familiari economicamente e socialmente piu' deboli);
kk) legge regionale 4 settembre 1996, n. 73 (Finanziamento Residenze Assistenziali Flessibili, Residenze Sanitarie Assistenziali e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie);
ll) legge regionale 3 gennaio 1997, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 'Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali');
mm) legge regionale 4 agosto 1997, n. 43 (Promozione della rete di strutture socio-assistenziali destinate a persone disabili).
2. Gli articoli 114, 115, 116 e 117 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, come inseriti dall'articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, sono abrogati.

Titolo II. Norme finanziarie

Art. 65.

1. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m) si fa fronte con disponibilita' finanziarie di pari importo presenti nell'Unita' previsionale di base ( UPB ) 30991 del bilancio regionale (Cap. 11880-12022).
2. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l, all'articolo 15 ed all'articolo 35 si fa fronte con disponibilita' finanziarie di pari importo presenti nell' UPB n. 30021 del bilancio regionale (Cap. 11925-11890-12026-11940-11950-11955).
3. Per le finalita' di cui all'articolo 26 si fa fronte con la disponibilita' finanziaria di pari importo nell' UPB n. 30031 del bilancio regionale (Cap. 11920).
4. Per le finalita' di cui all'articolo 37 si fa fronte con disponibilita'finanziarie di pari importo presenti nell' UPB n. 30032 del bilancio regionale (cap. 20480-20495-20544-20550-20673-20574-20630-20640-20670).
5. Per le finalita' di cui all'articolo 13 si fa fronte con l'incremento di euro 516.457 dell' UPB 30041 e con la riduzione di pari ammontare dell' UPB 09011 (Cap. 15910) del bilancio regionale.
6. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 2, della l.r. 38/1994,la Regione trasferisce alle Province risorse finanziarie alle quali si fa fronte con l'incremento di euro 258.228 dell' UPB S1071 (Cap. 16005) e con la riduzione di pari ammontare dell' UPB 09012 (Cap. 27170) del bilancio regionale
7. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 5, della l.r. 38/1994, la Regione trasferisce alle Province risorse finanziarie alle quali si fa fronte con l'incremento di euro 258.228 dell' UPB S1071(Cap. 16005) e con la riduzione di pari ammontare dell' UPB 09012 (Cap. 27170) del bilancio regionale.

Titolo III. Norme transitorie

Art. 66.
(Disposizioni transitorie in materia di vigilanza)

1. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del provvedimento regionale di cui all'articolo 26, comma 4, le funzioni amministrative di vigilanza, comprese quelle relative alle RSA , sono esercitate dalle ASL e dal comune di Torino per i servizi e le strutture operanti sul proprio territorio, secondo le modalita' e gli indirizzi indicati dalla D.G.R. n. 124-18354 del 14 aprile 1987 e dalla D.G.R. n. 83-25268 del 5 agosto 1998, mentre, quelle relative alle RSA gestite direttamente dalle ASL , sono esercitate dalla Regione, secondo le modalita' e gli indirizzi indicati dalla D.G.R. n. 83-25268 del 5 agosto 1998 e dalla D.G.R. n. 34-29353 del 14 febbraio 2000.

Art. 67.
(Soppressione del controllo di legittimita' sugli atti delle IPAB)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, il controllo preventivo di legittimita' sugli atti delle IPAB , di cui all'articolo 27 della legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 (Nuove norme per il funzionamento del CORECO ) e' soppresso.

Art. 68.
(Disposizioni transitorie in materia di interventi strutturali)

1. Le disposizioni di cui alle ll.rr. 14/1986, 22/1990, 40/1995, 10/1996, 59/1996, 73/1996, 16/1997 e 43/1997 e rispettive deliberazioni attuative, riguardanti il finanziamento e la realizzazione di presidi socio-assistenziali, continuano ad applicarsi per tutte le richieste di contributo presentate in seguito a bandi approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.