Proposta di legge regionale, n. 7406.
Provvedimenti amministrativi in materia di prostituzione. 1. Il Sindaco puo' disciplinare la limitazione dell'esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico al fine di evitare problemi di igiene pubblica e di ridurre fattori di microcriminalita' che abbassano il livello di vivibilita' sul territorio, prevedendo le conseguenti sanzioni amministrative.
1. Le somme riscosse a titolo di sanzione sono utilizzate per istituire un specifico fondo di bilancio finalizzato al finanziamento di progetti di assistenza e recupero delle persone che praticano la prostituzione.
Art. 1, 2
(Provvedimenti amministrativi in materia di prostituzione)
2. Il Sindaco comunica le sanzioni amministrative comminate ed i nominativi dei trasgressori ai competenti uffici della polizia di Stato nell'ottica di una cooperazione con gli organi statali.
(Progetti di recupero)
2. In fase di approvazione di bilancio e' previsto un adeguato impegno sulla base di programmi precedentemente approvati.
3. I progetti di cui al comma 1 sono promossi ed attuati dai singoli Comuni od associati.