Relazione alla Proposta di legge regionale n. 406.
Provvedimenti amministrativi in materia di prostituzione
L'esercizio della prostituzione in maniera indiscriminata e' giustamente al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica e dunque anche del Governo e delle forze politiche che, a livello parlamentare, hanno non a caso presentato diverse proposte di legge. In merito si e' aperto un dibattito, anche delicato e controverso, che vede confrontarsi sostanzialmente due posizioni: quella di chi vuole affrontare la questione sulla base di un'impostazione di principio e quella di chi, prendendo atto della insopprimibilita' del fenomeno, mira unicamente a disciplinarne gli effetti che maggiormente determinano inconvenienti sociali.
Per incidere in termini sostanziali sul fenomeno occorre intervenire sulle previsioni della legge Merlin: facolta' che non rientra nelle potesta' di una legge regionale. Tuttavia non si ritiene accettabile che semplicemente si attendano le determinazioni che in tal senso saranno assunte a livello governativo e parlamentare per adottare una qualche iniziativa, perche' cio' non sarebbe conforme al grado di attenzione che l'opinione pubblica ormai riserva al problema, specie nei centri maggiori.
Limitando la considerazione della questione alle possibili materie di intervento regionale, si evitano anche conflitti di principio perche' ci si deve concentrare su alcuni aspetti che non possono non essere universalmente condivisi. In particolare l'attenzione e' puntata ad assicurare in capo alle autorita' locali poteri specifici di intervento per impedire o, comunque, limitare a determinate aree del territorio l'esercizio della prostituzione in luogo pubblico, ponendo rimedio allo scempio che degrada interi quartieri delle citta' e vaste tratte di strada.
Finora, al di la' delle 'retate' disposte nell'esercizio delle proprie funzioni dalle forze dell'ordine, in particolare i sindaci hanno cercato di intervenire sul problema con provvedimenti settoriali fondati sulle norme del codice della strada, per i profili di intralcio ala circolazione, o sulla esigenza di salvaguardare la quiete notturna. La capacita' di intervento dei Comuni sarebbe ben piu' incisiva qualora fosse dato ai Sindaci di assumere provvedimenti che espressamente e direttamente siano finalizzati alla questione.
Tale ipotesi di lavoro e' ora resa maggiormente pregante a seguito della recente riforma costituzionale. All'art 3, 2° comma lett. h) si legge infatti che e' riservata alla legislazione esclusiva dello Stato la materia dell'ordine pubblico e della sicurezza ,"ad esclusione della polizia amministrativa locale". Il successivo 4° comma poi recita: "Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato".
E' dunque riservata alla Regione la facolta' di legiferare in materia di disposizioni di polizia amministrativa locale. Attribuzione che certamente ricomprende l'assunzione dei provvedimenti che sono ritenuti necessari, nelle specifiche situazioni, per disciplinare attivita' che si svolgono in luogo pubblico in ordine a garantire il rispetto e l'ordinata convivenza civile.
Compete, quindi, alla Regione la promozione di un sistema di sicurezza sul territorio ispirato a principi di ordinata e civile convivenza, perseguiti attraverso attivita' di prevenzione e repressione delle situazioni e dei comportamenti che possono pregiudicare l'ordine, il decoro e l'integrita' dell'ambiente nonche' la qualita' della vita locale.
Il rispetto dell'ordinata e civile convivenza tra i cittadini deriva anche dall'azione posta in essere per contrastare fenomeni, come la prostituzione, che, pur non essendo sanzionati dalla legge, determinano situazioni di conflittualita' nell'uso dello spazio pubblico e della diffusione della miocrocriminalita'.
Pertanto l'unita proposta di legge mira unicamente a mettere a disposizione degli Enti Locali la potesta' di assumere provvedimenti espressamente finalizzati allo scopo e dunque idonei a contenere tutte le prescrizioni che sono a tal fine ritenute indispensabili ed opportune.
Il Sindaco, con ordinanza sindacale di cui alle norme del TU 267/2000, puo' non solo disporre divieti o prescrizioni, ma anche applicare sanzioni amministrative che la proposta di legge non definisce in quanto implicitamente rinviate ai regolamenti di polizia locale.
Con un secondo articolo si prevede che le somme introitate in forza di tali disposizioni a titolo di sanzione possano essere attribuite ad uno specifico fondo destinato al finanziamento di progetti sociali di intervento per il recupero delle persone che praticano la prostituzione ove tale penosa condizione fosse determinata da problematiche economiche o da forme di costrizione. Tali risorse potranno essere utilizzate vuoi direttamente dai singoli Comuni sulla base di specifici progetti oppure utilizzate mediante il conferimento ai Consorzi gia' costituiti per l'esercizio associato dei servizi sociali.
In tal modo non si interviene solo con provvedimento inibitori e sanzionatori ma si creano anche la premesse per un'azione in positivo finalizzata a limitare il fenomeno.