Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7405.

Intervento pluriennale per gli impianti di frutticoltura.

Presentata da BOLLA EMILIO, CARACCIOLO GIOVANNI, CHIEZZI GIUSEPPE, COSTA ENRICO, DI BENEDETTO ALESSANDRO, GIORDANO COSTANTINO, MANICA GIULIANA, MARCENARO PIETRO, MERCURIO DOMENICO, MORICONI ENRICO, MULIERE ROCCHINO, PEDRALE LUCA, PLACIDO ROBERTO, RIBA LIDO, RIGGIO ANGELINO, RONZANI GIANNI WILMER, SUINO MARISA, TAPPARO GIANCARLO, TOMATIS VINCENZO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione interviene con un provvedimento straordinario per migliorare l'efficienza delle strutture agrarie dedicate alla coltivazione frutticola di pregio.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. Il finanziamento e' riservato alle aziende agricole che operino nella regione per la coltivazione di: pesche nettarine, melo, pero,.drupacee in genere, per coltivazioni gia' esistenti o che vengano impiantate entro il 31 dicembre 2004.
2. Sono esclusi dall'aiuto i frutteti misti, i prati arborati, e le alberature sparse.
3. Gli aiuti vengono corrisposti sotto forma di contributi in conto capitale entro il limite massimo del 40 per cento per le aziende di pianura e di collina ed entro il limite massimo del 50 per cento per le aziende delle zone montane e della collina depressa.

Art. 3.
(Interventi finanziabili)

1. Sono finanziabili gli impianti con rete antigrandine e gli impianti di irrigazione antibrina realizzati dalla data di approvazione della presente legge e gli impianti comunque realizzati a partire dall'1/1/2002 purche' in presenza delle condizioni di cui ai successivi articoli 4 e 5 e non abbiano usufruito di altra contribuzione derivata da finanziamenti pubblici.

Art. 4.
(Soggetti interessati)

1. Sono finanziabili gli interventi proposti da imprenditori agricoli a titolo principale che dimostrino di operare per il raggiungimento degli obiettivi posti nei regolamenti 1257/99, 1750/99, 2075/2000.

Art. 5.
(Procedure per l'erogazione del finanziamento)

1. I finanziamenti vengono richiesti dai soggetti di cui all'articolo 4 con la presentazione di piani di miglioramento aziendale predisposti e presentati sulla base di un modello approvato dalla Provincia competente per territorio.
2. Le modalita' di presentazione delle domande ed i contenuti dei piani vengono definiti dalla Provincia entro 2 mesi dalla approvazione della presente legge.

Art. 6.
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa complessiva di 30.000.000,00 euro relativa agli anni 2002-2004.
2. All'onere previsto, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, si provvede istituendo nella UPB n. 12022 (Sviluppo dell'agricoltura Sviluppo delle produzioni vegetali Titolo II - spese di investimento) il capitolo con la seguente denominazione: "Interventi in conto capitale a favore di aziende agricole per gli impianti di protezione climatica delle coltivazioni frutticole di pregio" con stanziamento pari a euro 10.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.
3. La copertura di tale spesa per l'anno 2002 avviene con riduzione di pari importo della UPB 09012 (Bilanci e Finanze - Bilanci Titolo II - spese di investimento). Il presente provvedimento costituisce integrazione nel bilancio 2002 dell'elenco dei provvedimenti legislativi in corso recanti spese di investimento ove viene aggiunta la voce "PDL Intervento straordinario per la protezione delle coltivazioni pregiate".
4. Agli oneri previsti per gli anni 2003 e 2004, pari rispettivamente a euro 10.000.000,00, si fa fronte riducendo la disponibilita' finanziaria prevista alla UPB n. 09012 (Bilanci e Finanze - Bilanci Titolo II - spese di investimento).
5. Agli oneri finanziari degli anni successivi si provvede con le successive leggi di bilancio.