Proposta di legge regionale, n. 7386.
Esercizio delle funzioni consultive del CORECO in attuazione del D.lgs. 267/2000. 1. Il Comitato regionale di controllo esercita il servizio di consulenza di cui all'art. 129 del TU 267/2000 a beneficio degli Enti Locali, dei loro consorzi, delle Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza che ne facciano richiesta con riferimento all'assunzione di atti deliberativi in merito ai quali l'Organo procedente, data la complessita' o la novita' del provvedimento, intenda acquisire un parere preventivo.
Art. 1
2. Al fine di ottenere i preventivi elementi di valutazione, gli Enti interessati inoltrano, in forma scritta, un quesito, a firma del legale rappresentante oppure del dirigente titolare della competenza a decidere in merito, limitato all'adozione di un solo atto deliberativo e corredato dalla documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'espressione del parere.
3. Il dirigente dell'ufficio di segreteria della singola Sezione assegna ad un funzionario istruttore il quesito al fine della istruttoria e per la predisposizione di un rapporto preliminare, da elaborarsi entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del quesito. Tale relazione istruttoria preliminare e' sottoposta al Comitato regionale di controllo che puo' richiedere all'Ente ulteriori documentazione o chiarimenti sul quesito in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle norme statutarie o regolamentari dell'Ente, oppure esprimere un indirizzo circa il merito delle valutazioni da assumere e delle motivazioni da addurre.
4. Sulla base di tale orientamento viene steso il testo finale del parere che in ogni caso deve essere reso entro i termini prescritti per i pareri dalla legge 241/1990, termine conteggiato dal momento della ricezione del quesito oppure degli eventuali elementi integrativi richiesti. In caso di particolare urgenza adeguatamente motivata nella richiesta di parere, detto termine e' ridotto a 20 giorni.
5. Rimane esclusa ogni valutazione in merito all'interesse pubblico perseguito ed alle scelte discrezionali dell'Ente.
6. Il parere non e' vincolante e non impegna la responsabilita' dell'Ente Regione, essendo lasciata alla libera valutazione dell'Amministrazione procedente ogni apprezzamento circa la procedura ed i contenuti del provvedimento finale.