Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 386.

Esercizio delle funzioni consultive del ~CORECO~ in attuazione del D.lgs. 267/2000



La riforma costituzionale recentemente convalidata dal referendum popolare ha disposto l'abrogazione dell'art. 130 della previgente Costituzione con cio' abolendo anche le residue funzioni di controllo preventivo di legittimita' sugli atti degli Enti Locali. Tale abrogazione e' stata ritenuta immediatamente efficace sin dalla data di entrata in vigore della legge di riforma, data dalla quale e' di fatto cessato l'invio degli atti soggetti al controllo preventivo di legittimita' da parte della generalita' dei Comuni (benche' vi siano Regioni in cui si e' adottato un comportamento difforme consentendo che gli Enti interessati potessero continuare a sottoporre al controllo spontaneamente gli atti che ritengano meritevoli di tale verifica).
Cio' ha determinato una situazione che di per se' necessiterebbe un urgente riordino, dal momento che i CORECO sono rimasti attivi con riferimento al controllo sulle IPAB nonche' sugli Enti strumentali della Regione quali i Parchi e restano titolari di alcune importanti funzioni ulteriori rispetto al controllo obbligatorio preventivo di legittimita' ad essi espressamente assegnate dal TU sugli Enti locali 267/2000.Il riferimento e' in particolare a due funzioni essenziali relative a:
a) controllo sugli Organi con riguardo ai poteri sostitutivi in materia di omesso rispetto del termine di 45 giorni assegnato a Sindaco e Presidente della Provincia per provvedere alle nomine ed alle designazioni di propria competenza ( art. 50, 9° comma TU) nonche' in materia di atti obbligatori per legge (art. 136 TU);
b) controllo sulla gestione del bilancio in merito al quale sono assegnati al CORECO poteri fondamentali: nomina del commissario con conseguente avvio della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale e Provinciale quando non si siano rispettati i termini per l'approvazione del bilancio preventivo (art. 141 TU); accertamento che sia stata adottata la deliberazione relativa al mantenimento degli equilibri di bilancio la cui omissione comporta anch'essa la nomina di un commissario ad acta e l'avvio della procedura per lo scioglimento del Consiglio inadempiente (art. 193, 4° comma TU); verifica che non si sia omessa la deliberazione di dissesto del bilancio con conseguente attivazione della procedura di notifica ai singoli Consiglieri dell'obbligo di provvedervi e nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento con conseguente avvio della procedura di scioglimento del Consiglio (art. 247 TU); controllo di tutti gli atti relativi alla gestione economica durante il periodo di risanamento conseguente alla pronuncia di dissesto con individuazione delle spese obbligatorie e la verifica del rispetto delle fonti di finanziamento (art. 250 TU); potere sostitutivo relativo alla mancata attivazione di una fonte di entrata da parte di un Comune dichiarato dissestato (art. 251 TU); controllo circa la copertura dei debiti fuori bilancio e del disavanzo di amministrazione con conseguente segnalazione all'autorita' giudiziaria ed alla Corte dei Conti dei casi di inadempimento (art. 268).
Con tutta evidenza si tratta di funzioni di eccezionale rilevanza, specie nell'ottica di un controllo degli equilibri di bilancio finalizzato ad evitare che gli Enti Locali possano determinare a carico della finanza pubblica debiti che potrebbero compromettere la stessa politica di risanamento perseguita a livello nazionale. Al di la' della valutazione di natura politica, e' comunque dirimente un dato giuridico da cui non si puo' prescindere: anche nella nuova ripartizione di funzioni delineata dalla recente riforma costituzionale, le due materie indicate non sono state passate alla competenza esclusiva della Regione. I principi regolanti gli Organi e le funzioni fondamentali degli Enti Locali, all'interno dei quali sono certamente da ricomprendersi le funzioni di cui alla precedente lettera a), sono restati competenza esclusiva dello Stato, mentre la materia della "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", che altrettanto indubbiamente attiene le funzioni elencate al precedente punto b), e' ricompresa tra quelle in cui la Regione ha solo competenza concorrente. Dunque i principi e le competenze dettate dal TU in materia di controllo sulla gestione finanziaria sono pienamente efficaci ed inderogabili da parte della Regione.
Restano inoltre due funzioni del TU in merito alle quali puo' discutersi se siano riconducibili alla potesta' normativa esclusiva della Regione o meno:
a) le competenze di cui all'art. 135 del TU che prevede l'obbligo dell'invio al Prefetto degli atti attinenti operazioni economiche (acquisti, vendite, appalti e contratti) con facolta' per il prefetto di sottoporli alla verifica di legittimita' ad opera del CORECO ;
b) il controllo eventuale di cui all'art. 127 del TU che rappresenta una fondamentale garanzia per le minoranze consiliari alle quali e' riconosciuto il diritto di chiedere su determinate materie ed a determinate condizioni, che sia sottoposto alla verifica di legittimita' del CORECO il contenuto di talune deliberazioni: facolta' questa di essenziale rilevanza democratica in un ordinamento che con l'elezione diretta di Sindaco e Presidente della Provincia opera di solito con maggioranze 'blindate'.
In merito si potrebbe infatti ritenere che la competenza di cui alla lett. a), sia da assimilarsi ad una fattispecie di potesta' solo concorrente della Regione, specie per il fatto che concerne un'attribuzione riconosciuta al prefetto, mentre le facolta' previste dalla lett. b) potrebbero non a torto essere ricomprese all'interno dei principi regolanti gli Organi e le funzioni degli Enti Locali: materia, come detto, di competenza esclusiva dello Stato.
Essendo un dato di fatto che al CORECO il TU assegna funzioni inderogabili vuoi perche' attinenti materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato vuoi perche', in materia di bilanci, fissa principi vincolanti cui le singole Regioni devono dare attuazione, dovra' essere adeguatamente disciplinata la modalita' di esplicazione, con opportune iniziative anche normative che dovranno necessariamente vedere il concerto tra lo Stato e le Regioni.
La presente proposta di legge, in attesa degli indirizzi che saranno adottati a livello nazionale, mira a valorizzare l'operativita' di questi organismi che sono tuttora operativi, ponendosi il preciso obiettivo di rendere immediatamente operativa la facolta' gia' attribuita al CORECO dall'art. 129 del TU 267/2000 di fornire agli Enti Locali un servizio di consulenza inerente materie di particolare complessita' o che comunque siano ritenuti meritevoli di preventivo approfondimento dall'Amministrazione interessata. Si tratta di un servizio particolarmente significativo in una realta' territoriale come il Piemonte caratterizzata dalla presenza di numerosi Comuni di modeste dimensioni, afflitti dall'impossibilita' di avere funzioni apicali nella propria pianta organica. Problema questo che non si risolverebbe nemmeno con l'attuazione del programma di fusione dei Comuni minori o di costituzione di Unioni di Comuni: perche' si metterebbero assieme dotazioni di personale caratterizzate comunque dalla mancanza di figure apicali.
Cio' comporta la necessita' di ricorrere a consulenze legali esterne che comportano oneri significativi in parte corrente: risorse sottratte alla gia' scarsa dotazione per provvedere ai servizi. Offrire tale servizio qualificato rappresenta una concreta iniziativa della Regione in materia di sussidiarieta': non basta infatti dichiarare l'intenzione di valorizzare la funzione dei livelli istituzionali inferiori; occorre anche metterli effettivamente in grado di svolgere al meglio i compiti che ad essi vengono conferiti.
Peraltro, chiunque conosca la effettiva operativita' svolta finora dai Comitati sa che in termini ufficiosi hanno sempre prestato una consulenza informale preventiva a beneficio degli enti specie di minori dimensioni e delle IPAB , che da sempre hanno avuto negli uffici delle varie sezioni del Comitato un punto di riferimento per la redazione degli atti piu' complessi quali ad esempio il bilancio.
La proposta di legge norma tale facolta' consultiva, disciplinandone le modalita' e dettando anche un termine per adempiere che e' desunto dalla legge 241/1990 in materia di pareri.