Proposta di legge regionale, n. 7379.
Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2001 n. 24 'Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali '. 1. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 ("Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali") e' sostituito dal seguente:
1. Il secondo periodo dell'articolo 4 comma 3 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 e' cosi' sostituito:
1. Le facolta' previste dall'articolo 14 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 debbono essere esercitate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 1, 2, 3
(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24)
"In fase di prima applicazione della presente legge ai Consiglieri regionali cessati dal mandato rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 4 commi 1 e 2 e' riconosciuta la facolta' di completare ai fini del vitalizio un quinquennio contributivo, tenendo conto ai fini della reversibilita' del disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 8. L'ammontare del versamento e' determinato con riferimento all'indennita' di carica percepita dai Consiglieri in carica alla data di presentazione della domanda e si effettua con le modalita' di cui all'articolo 4 comma 3".
2. Al comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 dopo le parole "ricostituire la situazione pregressa" e' aggiunto il seguente periodo "La stessa facolta' di ricostituire la situazione pregressa e' riconosciuta alle stesse condizioni ai Consiglieri cessati dal mandato che richiedono il completamento del quinquennio ai sensi del comma 3".
(Modalita' di effettuazione dei versamenti)
"Il versamento avviene anche in forma rateale, senza interessi, entro un periodo massimo di 36 mesi dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza ovvero entro il periodo corrispondente al periodo di contribuzione da riscattare, se superiore, e comunque non oltre 60 mesi dalla data predetta. In tale ipotesi, ai versamenti effettuati a partire dal 37° mese si applicano gli interessi legali sulla somma residua".
(Norma transitoria)