Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 379.

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 'Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali '



Nella fase di prima applicazione della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 relativa al trattamento indennitario dei Consiglieri regionali con specifico riferimento alla disciplina dell'assegno vitalizio si sono riscontrate alcune difficolta' applicative dovute alla difficolta' di interpretazione di certe disposizioni con il conseguente verificarsi di disparita' di trattamento peri Consiglieri cessati dal mandato.
In particolare con al presente legge si intende precisare quanto segue:
- Permettere anche ai Consiglieri cessati dal mandato per incompatibilita' tra la carica di Consigliere regionale e quella che andavano ad assumere la possibilita' di completare il quinquennio indipendentemente dalla durata del periodo mandato allorche' la nuova carica non comporti l'erogazione di un trattamento assimilabile al vitalizio;
- Consentire anche ai Consiglieri cessati dal mandato che non avevano effettuato in allora il completamento di effettuarlo adesso
Si e' anche individuata la necessita' di tenere distinti il "completamento della legislatura" e il "ripristino della situazione pregressa" mediante nuovo versamento del contributo eventualmente ritirato dal Consigliere cessato dal mandato dato che le due fattispecie hanno nella legge regionale n. 24 del 2001 un trattamento giuridico ed economico diverso: per il primo caso si prevede l'ulteriore contribuzione per il periodo di legislatura mancante, per il secondo la legge consente la restituzione dei contributi ritirati ma si tratta di una restituzione gravata dagli interessi legali. Non e' da escludere che in concreto si verifichi il caso di Consiglieri a cui si dovranno applicare entrambi i trattamenti.
Con le modifiche proposte dalla presente legge restano esclusi dalla facolta' di completare il periodo contributivo sol i Consiglieri cessati dal mandato che non abbiano esercitato il mandato per almeno trenta mesi e che non rientrino nella previsione di cui all'articolo 4 comma 2 lettera b) della citata legge 24.
Stante l'elevato ammontare in alcuni casi delle somme da versare si propone di allungare il lasso di tempo entro il quale si puo' procedere da parte degli aventi diritto al versamento della somma dovuta prevedendo la facolta' di estenderlo al periodo corrispondente a quello per il quale si devono versare i contributi, periodo comunque non superiore a 60 mesi. In tale ipotesi, pero', sulla somma residua dopo il 36° mese si applicano gli interessi legali.
Trattandosi di ridefinizione della materia che cambia alcune delle condizioni prima previste si e' ritenuto opportuno riaprire i termini per la presentazione della domanda.
Si precisa che gli interventi previsti costituiscono al momento un introito di somme per il Consiglio regionale a seguito dei versamenti che verranno effettuati dagli aventi diritto.