Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7375.

Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), come modificata dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 23, in attuazione dell'articolo 7, comma 2 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) e del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
All. A., B.

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, dopo le parole "in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane)," sono inserite le seguenti: "come da ultimo modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001),".
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 sono abrogati.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1 bis. (Natura giuridica delle Comunita' montane)
1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), come da ultimo modificato dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, le Comunita' montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti tra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. In base alle disposizioni dell'articolo 27, commi 3 e 5 del D.lgs. 267/2000, possono far parte delle Comunita' montane anche Comuni non montani, fatto salvo quanto previsto all'articolo 1 ter, comma 2.
"Art. 1 ter. (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle Comunita' montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 3 ed ai territori classificati montani pur non ricadenti in Comunita' montane a norma dell'articolo 27, comma 5 del D.lgs. 267/2000.
2. I Comuni di cui all'articolo 1 bis, comma 2 non possono essere destinatari degli interventi e dei finanziamenti previsti ai Capi VI e VII.".

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. (Delimitazione delle zone omogenee)
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142), la Regione dispone il riordino territoriale delle Comunita' montane, suddividendo i territori di cui all'articolo 2 in zone omogenee, nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 27, commi 3 e 5 del D.lgs. 267/2000, e in particolare in base a criteri di unita' territoriale, economica e sociale.
2. Le zone omogenee sono le seguenti:
a) nella provincia di Alessandria:
1) i Comuni delle Valli Curone Grue Ossona: Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Volpeglino;
2) i Comuni della Val Borbera e Valle Spinti: Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera;
3) i Comuni dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese: Belforte Monferrato, Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, Tagliolo Monferrato, Voltaggio;
4) i Comuni dell'Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno: Bistagno, Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Spigno Monferrato, Terzo, Visone;
b) nella provincia di Asti:
5) i Comuni della Langa Astigiana, Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;
c) nella provincia di Biella:
6) i Comuni della Val Sessera: Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno, Villa Del Bosco;
7) i Comuni della Valle di Mosso: Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio;
8) i Comuni della Valle del Cervo-La Bursch: Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia;
9) i Comuni dell'Alta Valle dell'Elvo: Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena;
10) i Comuni della Bassa Valle dell'Elvo: Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore;
11) i Comuni delle Prealpi Biellesi: Brusnengo, Casapinta, Cerreto Castello, Cossato, Crosa, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese;
d) nella provincia di Cuneo:
12) i Comuni della Bisalta: Beinette, Boves, Chiusa Pesio, Peveragno, Pianfei;
13) i Comuni delle Valli Po, Bronda e Infernotto: Bagnolo Piemonte Barge, Brondello, Castellar, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Rifreddo, Sanfront;
14) i Comuni della Valle Varaita: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Verzuolo;
15) i Comuni della Valle Maira: Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo;
16) i Comuni della Valle Grana: Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo;
17) i Comuni della Valle Stura: Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio;
18) i Comuni delle Valli Gesso Vermenagna Pesio: Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante;
19) i Comuni delle Valli Monregalesi: Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovi', Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovi', San Michele Mondovi', Torre Mondovi', Vicoforte, Villanova Mondovi';
20) i Comuni dell'Alta Valle Tanaro: Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola;
21) i Comuni delle Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana: Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Ceva, Ciglie', Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Paroldo, Priero, Roascio, Rocca Ciglie', Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola;
22) i Comuni dell'Alta Langa: Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Monesiglio, Murazzano, Niella Belbo, Prunetto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano;
23) i Comuni di Langa, Valli Bormida e Uzzone: Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Rocchetta Belbo, Saliceto, Torre Bormida;
e) Nella Provincia di Novara:
24) i Comuni dei due Laghi: Ameno, Armeno, Colazza, Massino Visconti, Miasino, PISANO, Nebbiuno.
f) nella Provincia di Torino:
25) i Comuni della Valle Pellice: Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rora', Torre Pellice, Villar Pellice;
26) i Comuni delle Valli Chisone e Germanasca: Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa;
27) i Comuni del Pinerolese Pedemontano: Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo;
28) i Comuni della Val Sangone: Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie;
29) i Comuni della Bassa Val di Susa e della Val Cenischia: Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo;
30) i Comuni dell'Alta Valle di Susa: Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere;
31) i Comuni della Val Ceronda e Casternone: Fiano, Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella;
32) i Comuni delle Valli di Lanzo: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viu';
33) i Comuni dell'Alto Canavese: Canischio, Cuorgne', Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, Rocca Canavese, S. Colombano Belmonte, Valperga;
34) i Comuni delle Valli Orco e Soana: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana;
35) i Comuni della Val Chiusella: Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio;
36) i Comuni della Valle Sacra: Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo;
37) i Comuni della Dora Baltea Canavesana: Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Carema, Chiaverano, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco;
g) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:
38) i Comuni delle Valli Antigorio e Formazza: Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo;
39) i Comuni della Valle Vigezzo: Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette;
40) i Comuni della Valle Antrona: Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola;
41) i Comuni della Valle Anzasca: Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo;
42) i Comuni della Valle Ossola: Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Masera, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna;
43) i Comuni del Cusio-Mottarone: Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Pella, Pettenasco, Quarna Sopra, Quarna Sotto, S. Maurizio D'Opaglio, Stresa;
44) i Comuni della Val Strona: Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona;
45) i Comuni della Val Grande: Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone;
46) i Comuni dell'Alto Verbano: Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona;
47) i Comuni della Valle Cannobina: Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro;
h) nella Provincia di Vercelli:
48) i Comuni della Valsesia: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.
3. La parte di territorio classificata montana di un Comune escluso dalla Comunita' montana, mantiene la propria classificazione".

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 le parole: "Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28, comma 4, della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 7, del D.lgs. 267/2000".
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 le parole: "dall'articolo 28, comma 4, della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 27, comma 7, del D.lgs. 267/2000".

Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5.(Costituzione della Comunita' montana)
1. Tra i Comuni il cui territorio, o parte di esso, ricade in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 3, e' costituita, in attuazione degli articoli 27 e 28 del D.lgs. 267/2000, la Comunita' montana.
2. La costituzione della Comunita' Montana avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale. In tale provvedimento sono definite le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunita' montana, in armonia con i principi stabiliti dalla normativa in materia di Enti locali.
3. Le Comunita' montane destinate a subire variazioni territoriali a seguito dell'entrata in vigore della presente legge sono comunque costituite con il decreto previsto dal comma 2 una volta decorso il termine di cui all'articolo 12, comma 5. Nel caso in cui entro tale termine la Comunita' montana non abbia provveduto all'adozione dello Statuto, si applicano gli articoli 57 ter e 57 quater.
4. Per le Comunita' montane che non sono destinate a subire variazioni territoriali a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui al comma 2 viene emanato all'atto del rinnovo.".

Art. 6.

1. La rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e' sostituita dalla seguente:
"(Variazioni territoriali delle zone omogenee)".
2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente:
"2. Le leggi regionali che, nell'ambito dei territori montani di cui all'articolo 2, comma 1, istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni territoriali dei Comuni esistenti ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 267/2000, dispongono altresi' circa le conseguenti modifiche delle zone omogenee.".
3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e' abrogato.

Art. 7.

1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, e' sostituito dal seguente:
"2. L'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle Comunita' montane, cui compete, inoltre, l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferite dai Comuni, dalle Province e dalla Regione. La Comunita' montana, in particolare:".
2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, e' aggiunta, infine, la seguente:
"d bis) esercita le funzioni di consorzio di bonifica montana."
3. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e' abrogato.

Art. 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, le parole: "In applicazione dell'articolo 3 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "In applicazione dell'articolo 4 del D.lgs. 267/2000".

Art. 9.

1. L'articolo 11 della l.r. 16/1999 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. (Statuto)
1. La Comunita' montana adotta il proprio Statuto nel rispetto della normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente e definisce l'ordinamento dei propri uffici e dei servizi pubblici, in armonia con i principi dettati dal Titolo V del D.lgs. 267/2000.
3.Nel quadro delle disposizioni statali e di quelle dettate dal Capo II, lo Statuto stabilisce, in particolare, i principi che regolano il funzionamento degli organi, la loro composizione, le rispettive competenze, nonche', specificamente, le modalita' di elezione dell'organo esecutivo.
4. Lo Statuto disciplina le forme della collaborazione fra la Comunita' montana, i Comuni e gli altri enti operanti sul territorio e le modalita' della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
5. Lo Statuto determina infine le forme e i modi di partecipazione e rappresentanza dei Comuni non montani inclusi nella zona omogenea.
6. Lo Statuto determina altresi' la sede e la denominazione dell'Ente.".

Art. 10.

1. L'articolo 12 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. (Adozione dello Statuto)
1. Lo Statuto e' approvato dall'organo rappresentativo della Comunita' montana.
2. Nella predisposizione dello Statuto la Comunita' montana valuta le relazioni funzionali con gli Statuti dei Comuni che la costituiscono.
3. Lo Statuto e' approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'organo rappresentativo. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento e' posto all'ordine del giorno, la votazione e' ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto e' approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'organo rappresentativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello Statuto.
4. Lo Statuto e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
5. Le Comunita' montane comunque modificate, ai sensi della presente legge, adottano lo Statuto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

Art. 11.

1. L'articolo 14 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. (Organi della Comunita' montana)
1. La Comunita' montana e' dotata di un organo rappresentativo, di un organo esecutivo e di un Presidente.".

Art. 12.

1. L'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. (Organo rappresentativo)
1. L'organo rappresentativo della Comunita' montana svolge un ruolo di indirizzo e controllo.
2. L'organo rappresentativo e' composto dai rappresentanti di ciascuno dei Comuni montani e parzialmente montani ricadenti nella zona omogenea. Possono far parte dell'organo rappresentativo anche rappresentanti di Comuni non montani inclusi nella zona omogenea, secondo quanto previsto dallo Statuto a norma dell'articolo 11, comma 5.
3. Il numero dei rappresentanti che ciascun Comune deve eleggere in seno all'organo rappresentativo e' definito dallo Statuto della Comunita' montana; tale numero non puo' essere superiore a tre.
4. I rappresentanti dei Comuni sono eletti con il sistema del voto limitato ad una preferenza, in modo da garantire la rappresentativita' delle minoranze, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.lgs. 267/2000.
5. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e cio' anche nel caso di gestione commissariale.
6. Le norme per il funzionamento dell'organo rappresentativo e le relative competenze sono stabilite dallo Statuto della Comunita' montana.".

Art. 13.

1. L'articolo 17 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. (Durata in carica e rinnovo dell'organo rappresentativo)
1. L'organo rappresentativo della Comunita' montana dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni i cui rappresentanti fanno parte dell'organo rappresentativo della Comunita' montana.
2. L'organo rappresentativo della Comunita' montana si intende rinnovato con l'avvenuta designazione dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei Comuni interessati.
3. La convocazione della prima seduta del nuovo organo rappresentativo e' disposta dal Presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla Comunita' montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.
4. La seduta di cui al comma 4 e' presieduta dal Consigliere piu' anziano di eta'.
5. I rappresentanti dei Comuni non interessati dal turno elettorale restano in carica nell'organo rappresentativo della Comunita' Montana sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del Comune dei propri rappresentanti.
6. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali cui sia interessata la maggioranza dei Comuni i cui rappresentanti fanno parte dell'organo rappresentativo della Comunita' montana, l'organo rappresentativo della stessa si limita, fino al rinnovo di cui al comma 2, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.".

Art. 14.

1. L'articolo 19 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. (Organo esecutivo)
1. A norma dell'articolo 47 del D.lgs. 267/2000, l'organo esecutivo e' costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di componenti stabiliti dallo Statuto.
2. Il numero dei componenti dell'organo esecutivo non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei componenti l'organo rappresentativo.
3. Le competenze, il numero dei componenti e le modalita' di elezione dell'organo esecutivo della Comunita' montana sono stabilite dallo Statuto.".

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 le parole: "Capo III. Uffici e personale della Comunita' montana" sono soppresse.

Art. 16.

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 le parole: "di cui all'articolo 29 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 28 del D.lgs. 267/2000.".
2. Al comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 le parole: "La Giunta" sono sostituite dalle seguenti: "L'organo esecutivo".
3. Al comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 le parole: "Il Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "L'organo rappresentativo".

Art. 17.

1. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 le parole: "di cui all'articolo 29, comma 4 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 28, comma 4 del D.lgs. 267/2000".
2. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, le parole: "ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 20, comma 6 del D.lgs. 267/2000".

Art. 18.

1. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 le parole: "di cui all'articolo 27 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 34 del D.lgs. 267/2000.".

Art. 19.

1. Al comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 le parole: "e resa operante con decreto del Presidente della Giunta regionale" sono soppresse.
2. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente:
"4. La Giunta regionale definisce i criteri di ammissibilita' e priorita' dei progetti integrati al finanziamento o al cofinanziamento e la misura massima dell'intervento, tenendo conto:
a) della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento;
b) dei benefici ambientali che ne derivano;
c) della localizzazione rispetto alle fasce altimetriche e di marginalita' socio-economica di cui all'articolo 4.".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e' inserito il seguente:
"4 bis. La graduatoria dei progetti integrati viene approvata su proposta di un nucleo di valutazione tecnica appositamente costituito, effettuata sulla base dei criteri di cui al comma 4.".
4. Il comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 16/1999 e' abrogato.

Art. 20.

1. L'articolo 30 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente:
"Art. 30. (Convenzioni)
1. La Regione promuove i rapporti convenzionali tra la Comunita' montana ed il Comune parzialmente montano escluso dalla medesima in attuazione dell'articolo 27, comma 5 del D.lgs. 267/2000, per la realizzazione, da parte della Comunita' montana, degli interventi speciali per la montagna, in forza di normative dell'Unione europea e di leggi statali o regionali, nella parte di territorio classificata montana del Comune interessato.
2. La convenzione regola espressamente i rapporti finanziari, conseguenti alla sua attuazione, tra la Comunita' montana ed il Comune interessato.".

Art. 21.

1. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente:
"3. La legge regionale indica le funzioni proprie dei Comuni, o ad essi conferite, che debbono essere esercitate in forma associata in attuazione dell'articolo 28, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e dell'articolo 5 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), come da ultimo modificata dalla legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, e ne definisce le procedure dell'attuazione.".
2. Il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente:
"5. I Comuni di cui al comma 1 classificati parzialmente montani possono disporre che il conferimento alla Comunita' montana di funzioni proprie o conferite, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna), anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 della l. 93/1981, sono regolati da apposita convenzione.".
3. Al comma 6 dell'articolo 31 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 le parole: "ai sensi dell'articolo 25 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 267/2000".
4. All'alinea del comma 8 dell'articolo 31 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 le parole: "Ai sensi degli articoli 28 e 29 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "Ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.lgs. 267/2000".
5. Alla lettera h) del comma 8 dell'articolo 31 della l.r. 16/1999 le parole: "e successive modifiche ed integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "come modificata dalla legge 18 novembre 1998, n. 415".

Art. 22.

1. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 le parole: "di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 30, 31 e 114 del D.lgs. 267/2000".

Art. 23.

1. Il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e' sostituito dal seguente:
"2. Le Comunita' montane predispongono il programma di interventi di cui al comma 1 promuovendo conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, con la Regione e l'Autorita' di bacino di cui all'articolo 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).".

Art. 24.

1. Il comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e' abrogato.

Art. 25.

1. Dopo il Capo VIII (Osservatorio regionale sulla montagna) della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, e' inserito il seguente:
"Capo VIII bis (Disciplina transitoria)
Art. 57 bis. (Provvedimenti conseguenti al riordino territoriale delle Comunita' montane)
1. A seguito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 2, il Presidente della Giunta regionale puo' adottare ogni atto necessario alla successione delle nuove Comunita' montane nei rapporti giuridici facenti capo a quelle preesistenti, tenendo conto, ai fini della suddivisione delle risorse, dei criteri previsti dall'articolo 51 per il riparto del fondo regionale della montagna.
2. Le Comunita' montane ridelimitate ai sensi della presente legge provvedono all'adeguamento del piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 26 entro un anno dalla costituzione.
Art. 57 ter. (Composizione provvisoria dell'organo rappresentativo)
1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, comma 3, dalla data di costituzione e fino all'entrata in vigore degli Statuti adottati a norma dell'articolo 12, l'organo rappresentativo della Comunita' montana e' costituito da tre rappresentanti eletti dai Consigli di tutti i Comuni inseriti nella Comunita' montana, con esclusione dei rappresentanti dei Comuni non piu' compresi nella Comunita' montana.
2. Per l'elezione dei rappresentanti dei Comuni inseriti in Comunita' montana si applica l'articolo 15, comma 4.".
Art. 57 quater. (Procedure transitorie per l'elezione dell'organo esecutivo. Composizione provvisoria)
1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, comma 3, al fine di consentire l'insediamento dell'organo esecutivo e fino alla data di entrata in vigore degli Statuti adottati a norma dell'articolo 12, l'organo rappresentativo, nella prima adunanza successiva alla convalida degli eletti, elegge, con unica votazione, il Presidente, il Vice Presidente e l'organo esecutivo.
2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei componenti l'organo rappresentativo, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vice Presidente e di componenti dell'organo esecutivo. Il documento e' illustrato dal candidato alla carica di Presidente.
3. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei componenti l'organo rappresentativo. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all'indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, l'organo rappresentativo e' sciolto secondo le procedure previste dall'articolo 141 del D.lgs. 267/2000.
4. Con la stessa decorrenza e fino allo stesso termine di cui all'articolo 57 ter, comma 1, l'organo esecutivo della Comunita' montana e' composto da:
a) un numero di membri non superiore a 4 quando la Comunita' montana abbia una popolazione complessiva inferiore a 10 mila abitanti;
b) un numero di membri non superiore a sei quando la Comunita' montana abbia una popolazione complessiva superiore a 10 mila abitanti.
Art. 57 quinquies. (Provvedimenti conseguenti alla costituzione di nuove Comunita' montane)
1. Nel caso di costituzione di nuove Comunita' montane che derivino dalla fusione o dalla scissione di Comunita' montane preesistenti, il Presidente della Giunta regionale, oltre ad assumere i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2 e di cui all'articolo 57 bis, con proprio decreto, nomina un Commissario per ciascuna delle Comunita' preesistenti.
2. Il Commissario viene individuato, di norma, tra i Sindaci dei Comuni componenti la Comunita' montana ed assume i poteri degli organi delle stesse sino all'insediamento degli organi rappresentativi delle nuove Comunita' ed all'elezione degli organi esecutivi e del Presidente, effettuate con le procedure di cui agli articoli 57 ter e 57 quater.".

Art. 26.

1. Dopo l'articolo 57 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 le parole: "Capo IX (Disposizioni finali e transitorie)" sono sostituite dalle seguenti: "Capo IX (Disposizioni finali)".

Art. 27.

1. L'allegato A (Territori montani della Regione Piemonte, individuati per Comune di appartenenza (articolo2)) della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e' sostituito dall'allegato A di cui alla presente legge.

Art. 28.

1. Fino all'emanazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2 le Comunita' montane sono quelle elencate nell'allegato B.

Art. 29.

1. Sono abrogati in particolare gli articoli 7, 8, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 34, 35 e 60 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16.

Allegato A.

Territori montani della Regione Piemonte, individuati per Comune di appartenenza (Art. 2)

I Comuni il cui territorio e' interamente montano vengono elencati senza alcuna specificazione.
Per i Comuni il cui territorio e' parzialmente montano vengono indicati i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio montano, ovvero i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio non montano; in quest'ultimo caso il territorio montano e' individuato per differenza.

Provincia di Alessandria:
Albera Ligure
Arquata Scrivia (territori montani: 6p; 7; 8; 12p; 13p; 14; 15; 16p; dal 17 al 27)
Avolasca
Borghetto Borbera
Bosio
Brignano Frascata
Cabella Ligure
Cantalupo Ligure
Carrega Ligure
Carrosio
Cartosio
Casaleggio Boiro
Casasco
Cassinelle
Castellania
Castelletto d'Erro
Cavatore
Costa Vescovato
Denice
Dernice
Fabbrica Curone
Fraconalto
Garbagna
Gremiasco
Grondona
Lerma
Malvicino
Merana
Molare
Momperone
Mongiardino Ligure
Monleale
Montacuto
Montechiaro d'Acqui
Montegioco
Montemarzino
Morbello
Mornese
Pareto
Ponzone
Pozzol Groppo
Roccaforte Ligure
Rocchetta Ligure
San Sebastiano Curone
Serravalle Scrivia (territori montani: 13; 16p)
Spigno Monferrato
Stazzano
Tagliolo Monferrato
Vignole Borbera
Voltaggio

Provincia di Asti:
Bubbio
Cassinasco
Cessole
Loazzolo
Mombaldone
Monastero Bormida
Olmo Gentile
Roccaverano
San Giorgio Scarampi
Serole
Sessame
Vesime

Provincia di Biella:
Ailoche
Andorno Micca
Biella (territori montani: 1; 2; 3; 4; 5; 6p; dal 12 al 19; 20p; 21p; 33p; 35; 36; 37p; 39p; dal 68 al 75)
Bioglio
Callabiana
Camandona
Camburzano
Campiglia Cervo
Caprile
Casapinta
Cerreto Castello
Coggiola
Cossato (territori montani: dall'1 al 15; 16p; dal 17 al 21; 22p; 23p; 24p)
Crevacuore
Crosa
Curino
Donato
Graglia
Lessona (territori montani: 1; 3p; 4; 5; 7)
Magnano
Mezzana Mortigliengo
Miagliano
Mongrando
Mosso
Muzzano
Netro
Occhieppo Inferiore
Occhieppo Superiore
Pettinengo
Piatto
Piedicavallo
Pollone
Portula
Pralungo
Pray Biellese
Quaregna
Quittengo
Ronco Biellese
Rosazza
Sagliano Micca
Sala Biellese
San Paolo Cervo
Selve Marcone
Soprana
Sordevolo
Sostegno
Strona
Tavigliano
Ternengo
Tollegno
Torrazzo
Trivero
Valdengo
Vallanzengo
Valle Mosso
Valle S.Nicolao
Veglio
Vigliano Biellese (territori montani: dall'1 all'8)
Zimone
Zubiena
Zumaglia

Provincia di Cuneo:
Acceglio
Aisone
Albaretto della Torre
Alto
Argentera
Arguello
Bagnasco
Bagnolo Piemonte (territori non montani: dal 4 al 17; 18p; 19; dal 33 al 35)
Barge (territori non montani: dall'1 al 46; 47p; 52p; dal 53 al 59)
Battifollo
Bellino
Belvedere Langhe
Benevello
Bergolo
Bernezzo
Bonvicino
Borgo San Dalmazzo (territori non montani: dall'1 al 9; dal 15 al 18)
Borgomale
Bosia
Bossolasco
Boves (territori non montani: dall'1 all'8, dal 10 al 12, 20)
Briaglia
Briga Alta
Brondello
Brossasco
Busca (territori non montani: dall'1 al 62; dal 67 al 71)
Camerana
Canosio
Caprauna
Caraglio (territori non montani: dall'1 al 32; 50)
Cartignano
Casteldelfino
Castellar
Castelletto Uzzone
Castellino Tanaro
Castelmagno
Castelnuovo di Ceva
Castino
Celle di Macra
Cerreto Langhe
Cervasca
Ceva
Chiusa Pesio
Ciglie'
Cissone
Cortemilia
Costigliole Saluzzo (territori non montani: dall'1 all'8; dal 19 al 21)
Cravanzana
Crissolo
Demonte
Dronero
Elva
Entracque
Envie (territori non montani: dal 4 al 12; dal 19 al 21)
Feisoglio
Frabosa Soprana
Frabosa Sottana
Frassino
Gaiola
Gambasca
Garessio
Gorzegno
Gottasecca
Igliano
Isasca
Lequio Berria
Lesegno
Levice
Limone Piemonte
Lisio
Macra
Magliano Alpi (territori montani: dal 29 al 32)
Marmora
Marsaglia
Martiniana Po
Melle
Moiola
Mombarcaro
Mombasiglio
Monastero Vasco
Monasterolo Casotto
Monesiglio
Montaldo Mondovi'
Montemale di Cuneo
Monterosso Grana
Montezemolo
Murazzano
Niella Belbo
Nucetto
Oncino
Ormea
Ostana
Paesana
Pagno
Pamparato
Paroldo
Perletto
Perlo
Peveragno (territori non montani: dall'1 al 4; dal 7 al 13; 15; 16; dal 18 al 21)
Pezzolo Valle Uzzone
Pianfei (territori montani: dal 16 al 20)
Piasco
Pietraporzio
Pontechianale
Pradleves
Prazzo
Priero
Priola
Prunetto
Revello (territori montani: dal 44 al 52)
Rifreddo
Rittana
Roaschia
Roascio
Robilante
Roburent
Rocca Ciglie'
Roccabruna
Roccaforte Mondovi'
Roccasparvera
Roccavione
Rocchetta Belbo
Rossana
Sale delle Langhe
Sale San Giovanni
Saliceto
Sambuco
Sampeyre
San Benedetto Belbo
San Damiano Macra
San Michele Mondovi'
Sanfront
Scagnello
Serravalle Langhe
Somano
Stroppo
Torre Bormida
Torre Mondovi'
Torresina
Valdieri
Valgrana
Valloriate
Valmala
Venasca
Vernante
Verzuolo (territori non montani: 3p; dal 4 all'11; dal 21 al 26. Comune censuario di Villanovetta: 1p; 2; 3; 4)
Vicoforte Mondovi'
Vignolo
Villanova Mondovi' (territori montani: 26p; 27; 28p; 31p; dal 32 al 43)
Villar San Costanzo
Vinadio
Viola

Provincia di Novara:
Armeno
Massino Visconti
Nebbiuno

Provincia di Torino:
Ala di Stura
Alice Superiore
Almese
Alpette
Andrate
Angrogna
Avigliana (territori montani: dal 14 al 16)
Balangero
Balme
Bardonecchia
Bibiana
Bobbio Pellice
Borgiallo
Borgone di Susa
Bricherasio
Brosso
Bruzolo
Bussoleno
Cafasse
Canischio
Cantalupa
Cantoira
Caprie
Carema
Caselette
Castellamonte
Castelnuovo Nigra
Ceres
Ceresole Reale
Cesana Torinese
Chialamberto
Chianocco
Chiesanuova
Chiomonte
Chiusa S. Michele
Cintano
Claviere
Coassolo Torinese
Coazze
Colleretto Castelnuovo
Condove
Corio
Cumiana (territori montani: dall'1 al 23; 34; dal 36 al 39; Tavernette 1,7)
Cuorgne'
Exilles
Fenestrelle
Forno Canavese
Frassinetto
Frossasco
Germagnano
Giaglione
Giaveno
Givoletto
Gravere
Groscavallo
Ingria
Inverso Pinasca
Issiglio
La Cassa
Lanzo Torinese
Lemie
Levone
Locana
Lugnacco
Luserna S. Giovanni
Lusernetta
Massello
Mattie
Meana di Susa
Meugliano
Mezzenile
Mompantero
Monastero di Lanzo
Moncenisio
Noasca
Nomaglio
Novalesa
Oulx
Pecco
Perosa Argentina
Perrero
Pertusio
Pessinetto
Pinasca
Pinerolo (territori montani: dall'1 al 7; Abbadia A. 1; 2)
Piossasco (territori montani: dal 5 al 9; 13; 14; 28; 29; 31; 32; 33; 36)
Pomaretto
Pont Canavese
Porte
Pragelato
Prali
Pramollo
Prarostino
Prascorsano
Pratiglione
Quassolo
Quincinetto
Reano
Ribordone
Rivara
Roletto
Ronco Canavese
Rora'
Roure
Rubiana
Rueglio
S.Didero
S.Ambrogio di Torino
S.Antonino di Susa
S.Colombano Belmonte
S.Germano Chisone
S.Giorio di Susa
S.Pietro Val Lemina
S.Secondo di Pinerolo
Salbertrand
Salza di Pinerolo
Sangano
Sauze d'Oulx
Sauze di Cesana
Sestriere
Settimo Vittone
Sparone
Susa
Tavagnasco
Torre Pellice
Trana
Trausella
Traversella
Traves
Usseaux
Usseglio
Vaie
Val della Torre
Valgioie
Vallo Torinese
Valperga
Valprato Soana
Varisella
Venaus
Vico Canavese
Vidracco
Villar Dora
Villar Focchiardo
Villar Pellice
Villar Perosa
Vistrorio
Viu'

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:
Antrona Schieranco
Anzola d'Ossola
Arizzano
Arola
Aurano
Baceno
Bannio Anzino
Baveno
Bee
Beura Cardezza
Bognanco
Brovello Carpugnino
Calasca Castiglione
Cambiasca
Cannero Riviera
Cannobio
Caprezzo
Casale Corte Cerro
Cavaglio Spoccia
Ceppo Morelli
Cesara
Cossogno
Craveggia
Crevoladossola
Crodo
Cursolo Orasso
Domodossola
Druogno
Falmenta
Formazza
Germagno
Ghiffa
Gignese
Gravellona Toce
Gurro
Intragna
Loreglia
Macugnaga
Madonna del Sasso
Malesco
Masera
Massiola
Mergozzo
Miazzina
Montecrestese
Montescheno
Nonio
Oggebbio
Omegna
Ornavasso
Pallanzeno
Piedimulera
Pieve Vergonte
Premeno
Premia
Premosello Chiovenda
Quarna Sopra
Quarna Sotto
Re
San Bernardino Verbano
Santa Maria Maggiore
Seppiana
Stresa (territori non montani: 6p; 7p; 11p; 12p; dal 13 al 17; 19p; dal 20 al 38)
Toceno
Trarego Viggiona
Trasquera
Trontano
Valstrona
Vanzone con San Carlo
Varzo
Viganella
Vignone
Villadossola
Villette
Vogogna

Provincia di Vercelli:
Alagna Valsesia
Balmuccia
Boccioleto
Borgosesia
Breia
Campertogno
Carcoforo
Cellio
Cervatto
Civiasco
Cravagliana
Fobello
Guardabosone
Mollia
Pila
Piode
Postua
Quarona
Rassa
Rima S. Giuseppe
Rimasco
Rimella
Riva Valdobbia
Rossa
Sabbia
Scopa
Scopello
Valduggia
Varallo
Vocca.

Allegato B.

Comunita' Montane della Regione Piemonte costituite al 30.9.2001 (Art. 28)

a) nella provincia di Alessandria:

Comunita' montana Valli Curone Grue Ossona (Avolasca, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone);

Comunita' montana Val Borbera e Valle Spinti (Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera);

Comunita' montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese (Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato, Voltaggio);

Comunita' montana Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno (Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Malvicino, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato);

b) nella provincia di Asti:

Comunita' montana Langa Astigiana, Val Bormida (Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime).

c) nella provincia di Biella:

Comunita' montana Val Sessera (Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno);

Comunita' montana Valle di Mosso (Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio);

Comunita' montana Alta Valle del Cervo-La Bursch (Campiglia Cervo, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, San Paolo Cervo);

Comunita' montana Bassa Valle del Cervo-La Bursch (Andorno Micca, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Sagliano Micca, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia);

Comunita' montana Alta Valle dell'Elvo (Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone);

Comunita' montana Bassa Valle dell'Elvo (Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Zubiena);

Comunita' montana Prealpi Biellesi (Casapinta, Cerreto Castello, Crosa, Curino, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, nonche' i territori classificati montani dei Comuni di Cossato, Lessona, Vigliano Biellese );

d) nella provincia di Cuneo:

Comunita' montana Valli Po, Bronda e Infernotto (Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront nonche' il territorio classificato montano dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Envie, Revello);

Comunita' montana Valle Varaita (Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, nonche' il territorio classificato montano deComunita' montanadi Costigliole Saluzzo, Verzuolo);

Comunita' montana Valle Maira (Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo);

Comunita' montana Valle Grana (Bernezzo, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo, nonche' il territorio classificato montano del Comune di Caraglio);

Comunita' montana Valle Stura (Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio, nonche' il territorio classificato montano del Comune di Borgo San Dalmazzo);

Comunita' montana Valli Gesso Vermenagna Pesio (Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, nonche' il territorio classificato montano dei Comuni di Boves e Peveragno );

Comunita' montana Valli Monregalesi (Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovi', Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovi', San Michele Mondovi', Torre Mondovi', Vicoforte, nonche' il territorio classificato montano del Comune di Villanova Mondovi');

Comunita' montana Alta Valle Tanaro (Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola);

Comunita' montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana (Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Ciglie', Igliano, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Murazzano, Paroldo, Priero, Roascio, Rocca Ciglie', Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola nonche' i territori classificati montani dei Comuni di Ceva e di Lesegno);

Comunita' montana Alta Langa (Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Monesiglio, Niella Belbo, Prunetto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano);

Comunita' montana Langa, Valli Bormida e Uzzone (Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Rocchetta Belbo, Saliceto, Torre Bormida);

e) nella Provincia di Novara:

Comunita' montana dei Due Laghi (Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno).

f) nella Provincia di Torino:

Comunita' montana Valle Pellice (Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rora', Torre Pellice, Villar Pellice);

Comunita' montana Valli Chisone e Germanasca (Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa );

Comunita' montana Pinerolese Pedemontano (Cantalupa, Frossasco, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo, nonche' il territorio classificato montano del Comune di Cumiana);

Comunita' montana Val Sangone (Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie);

Comunita' montana Bassa Val di Susa e della Val Cenischia (Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo );

Comunita' montana Alta Valle di Susa (Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere);

Comunita' montana Val Ceronda e Casternone ( Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella);

Comunita' montana Valli di Lanzo (Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viu');

Comunita' montana Alto Canavese (Canischio, Cuorgne', Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, S. Colombano Belmonte, Valperga);

Comunita' montana Valli Orco e Soana (Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana);

Comunita' montana Val Chiusella (Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio);

Comunita' montana Valle Sacra (Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo);

Comunita' montana Dora Baltea Canavesana (Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco);

g) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

Comunita' montana Valli Antigorio e Formazza, ora denominata "Antigorio Divedro Formazza" (Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo);

Comunita' montana Valle Vigezzo (Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette);

Comunita' montana Valle Antrona (Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola);

Comunita' montana Valle Anzasca, ora denominata "Monte Rosa" (Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo);

Comunita' montana Valle Ossola (Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Masera, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna);

Comunita' montana Cusio-Mottarone (Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Stresa);

Comunita' montana Val Strona, ora denominata "dello Strona e Basso Toce" (Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona);

Comunita' montana Val Grande (Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone);

Comunita' montana Alto Verbano (Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona);

Comunita' montana Valle Cannobina (Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro);

h) nella Provincia di Vercelli:

Comunita' montana Valsesia (Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca).