Proposta di legge regionale, n. 7336.
Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 'Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri Regionali' . 1. All'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 "Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali" e' aggiunto il seguente comma:
1. Alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 "Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali" e' aggiunto il seguente articolo:
Art. 1, 2
I Consiglieri regionali, che lo richiedano, hanno diritto all'assistenza sanitaria integrativa. Le modalita' di fruizione dell'assicurazione sono definite, nel rispetto del disposto di cui l'art. 3, comma 2, dall'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
"Art. 6 Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta non Consiglieri regionali".