Relazione alla Proposta di legge regionale n. 336.
Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 "Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri Regionali"
L'art. 1 del progetto di legge in questione prevede il diritto dei Consiglieri regionali del Piemonte all'assistenza sanitaria integrativa.
Al fine di mettere i Consiglieri regionali nelle migliori condizioni di svolgere serenamente il proprio compito istituzionale la Regione Piemonte con la legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 e con le sue successive modificazioni ed integrazioni ha previsto alcune coperture assicurative per i rischi cui sono esposti gli Amministratori (infortuni, vita, altri rischi conseguenti al mandato).
Una particolare attenzione si ritiene di dover porre agli aspetti dell'integrita' fisica e, piu' in generale, della salute del Consigliere regionale. Se e'' di tutta evidenza che lo stato di malattia limita l'attivita' fisica e intellettuale dell'individuo comune, tanto piu' negative appaiono le conseguenze dell'infermita' in chi esercita la funzione di pubblico amministratore. Difatti, il Consigliere regionale deve essere costantemente presente e attivo nel suo ruolo istituzionale per poter governare la realta' economico-sociale in continua evoluzione.
Appare indispensabile, quindi, assicurare l'esercizio delle prerogative del Consigliere regionale, consentendogli di superare - o quanto meno di contrastare al meglio - le difficolta' psico-fisiche ed economiche derivanti dalla malattia, ovunque e in qualunque situazione si manifesti.
Per soddisfare le particolari esigenze di cui si e' fatto cenno, occorre affiancare a quanto erogato dal Servizio sanitario regionale e nazionale le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa offerte dalle compagnie assicuratrici. Infatti le assicurazioni - tramite apposite convenzioni con cliniche e ambulatori medici privati - mettono a disposizione degli assicurati diversi servizi sanitari e provvedono a rimborsare le spese mediche sostenute.
Tali assicurazioni consentono, ad esempio, di ricevere adeguata assistenza sanitaria in ogni parte del mondo ove il Consigliere si trovi per rappresentare gli interessi della comunita' piemontese, anche in quei Paesi - e non sono pochi (gli Stati Uniti d'America e il Brasile tra gli altri)- ove non vigono le convenzioni sanitarie internazionali stipulate dallo Stato italiano. Consentono, altresi', all'assicurato di scegliere - in un ventaglio di opportunita' - i luoghi, i tempi e i modi per curarsi maggiormente compatibili con l'esercizio del compito istituzionale.
Si ritiene opportuno estendere anche a questa assicurazione, la disposizione di cui al capoverso dell'art 3 della l.r. 57/81 e s.m.i. sul limite del 70% del concorso della Regione nel pagamento del premio.
In relazione alla peculiarita' del servizio, anche in relazione alla soggettivita' dello stato di salute e alla partecipazione economica al pagamento del premio da parte dell'assicurato, si ritiene di prevedere in legge che il diritto all'assistenza sanitaria sia esercitabile solo su richiesta del Consigliere regionale interessato.
In un'ottica di snellimento dell'attivita' di normazione primaria e di valorizzazione del ruolo degli organi di gestione dell'Assemblea legislativa, si affida all'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, il compito di dettare norme attuative e dare linee d'indirizzo agli uffici amministrativi per la realizzazione delle finalita' della legge.
L'art. 2 del progetto di legge in questione prevede l'estensione delle disposizione della l.r. 57/81 e s.m.i. ai componenti della Giunta regionale "esterni", ossia non Consiglieri.
La norma da' applicazione al principio affermato all'art. 2 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 22 "Norme di prima attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 'Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni'", secondo il quale ai componenti della Giunta "esterni" deve applicarsi, per quanto compatibile, la normativa prevista per i Consiglieri regionali.
Per quanto attiene le assicurazioni, non ravvisandosi incompatibilita', la legge estende agli assessori "esterni" i benefici gia' riconosciuti ai Consiglieri regionali.