Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7332.

Ampliamento delle attivita' dell' ARPA a seguito del D.Lgs. 300/1999. Modifiche ed integrazioni alla l.r. 60/1995.

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.
(Finalita' e oggetto della legge)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate al riordino dell'organizzazione e delle attivita' dell'Agenzia regionale di protezione ambientale ( ARPA ), istituita con la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), per effetto di quanto stabilito dagli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. Sono trasferite all' ARPA le funzioni e le competenze tecniche gia' attribuite alla Direzione regionale dei Servizi Tecnici di Prevenzione, istituita ai sensi della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale).

Art. 2.
(Modifiche e integrazioni dell'articolo 63 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)

1. Le funzioni amministrative di cui all'articolo 63, comma 1, lettera f), della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59') sono trasferite alle Province che le esercitano sulla base degli approfondimenti tecnici svolti dall' ARPA .

Art. 3.
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, e' inserito il seguente:
"2 bis. Nell'ambito delle funzioni di propria competenza la Giunta regionale formula specifiche direttive per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 2".
2. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, le parole: "sugli impegni di spesa pluriennali" sono soppresse.
3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, e' sostituita dalla seguente:
"a) al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonche' della riduzione o eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo; al controllo sull'igiene dell'ambiente, sulle attivita' connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni, lo studio, l'analisi ed il controllo dei fattori geologici, meteorologici, idrologici, nivologici e sismici ai fini della prevenzione e previsione dei rischi naturali, della tutela degli aspetti ambientali connessi con le attivita' di difesa del suolo e delle acque, ivi comprese le competenze del Servizio Idrografico e Mareografico nazionale trasferite ai sensi dell'articolo 92, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), la partecipazione al Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito ai sensi dell'articolo 111 del d. lgs. 112/1998 nonche' le funzioni relative all'organizzazione e gestione del Centro funzionale di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 3 agosto 1998, n. 267 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania)".
4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, e' sostituita dalla seguente:
"b) nell'ambito del sistema informativo ambientale regionale, alla raccolta, all'elaborazione, all'organizzazione sistematica e messa a disposizione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale e territoriale, in raccordo con le istituzioni e gli organismi regionali, interregionali, nazionali e comunitari competenti in materia";
5. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e di partenariato nazionale ed internazionale".
6. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, le parole: "di reti di monitoraggio" sono sostituite dalle seguenti: "delle reti di monitoraggio ambientale".
7. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, e' sostituito dal seguente:
"1. Il Direttore generale e' nominato con deliberazione della Giunta regionale tra persone in possesso di comprovata professionalita' ed esperienza nella direzione delle organizzazioni complesse".
8. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, e' sostituito dal seguente:
"5. Per l'espletamento delle funzioni di propria competenza il Direttore generale si avvale di un proprio staff, con comprovata esperienza nelle specifiche funzioni, da lui nominato; fanno parte dello staff esperti in campo economico-finanziario, giuridico, di organizzazione e tecnico in numero non superiore a cinque".
9. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, e' sostituito dal seguente:
"6. Il Direttore generale e' coadiuvato dall'Ufficio di Direzione di cui all'articolo 9; e' altresi' coadiuvato da un responsabile amministrativo preposto ad appositi uffici per lo svolgimento dell'attivita' di amministrazione dell'ente e, eventualmente, da un responsabile tecnico per il coordinamento delle attivita' tecnico-scientifiche dell'Agenzia".
10. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, e' sostituito dal seguente:
"7. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e dello staff di cui al comma 5 e' a tempo pieno, e' regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale ed e' rinnovabile. Qualora l'incarico di Direttore generale sia conferito a persona estranea all' ARPA o all'Amministrazione regionale il rinnovo puo' essere disposto una sola volta. I contenuti del contratto del Direttore generale e dello staff, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. L'incarico e' incompatibile con ogni altra attivita' professionale e con cariche elettive pubbliche. Il Direttore generale ed i componenti dello staff, qualora provenienti da enti pubblici, sono collocati in aspettativa senza assegni. La contribuzione per il periodo dell'incarico, considerato utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza con mantenimento dell'iscrizione all' INPDAP , e' versata nella misura dovuta dall'ente pubblico di provenienza, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come inserito dall'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), con diritto di rivalsa nei confronti dell' ARPA ".
11. Il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, e' sostituito dal seguente:
"8. Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi nonche' in caso di mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale, con propria deliberazione e sentito il Comitato regionale di indirizzo, provvede alla sostituzione del Direttore generale. La revoca del Direttore generale comporta la decadenza dello staff".
12. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, e' sostituito dal seguente:
"1. Fanno parte dell'articolazione centrale l'Ufficio di Direzione, il responsabile amministrativo, il responsabile tecnico per il coordinamento delle attivita' tecnico-scientifiche quando nominato, le aree funzionali quali riferimenti organizzativi definiti nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8 per la gestione delle attivita' di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico ed amministrativo relative ad un complesso omogeneo delle funzioni elencate all'articolo 3. All'istituzione, modifica o soppressione delle aree funzionali si provvede nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8 nel rispetto dei seguenti criteri:
a) omogeneita' e rilevanza delle materie e funzioni attribuite;
b) specificita' dei compiti assegnati;
c) organicita' e complessita' dell'azione tecnico-scientifica affidata;
d) rispondenza alle esigenze funzionali ed operative poste dall'interesse pubblico perseguito".
13. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 sono abrogati.
14. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 e' sostituito dal seguente:
"8. L'Ufficio di Direzione e' costituito dal Direttore generale, dai responsabili delle aree, dal responsabile amministrativo e, se nominato, dal responsabile tecnico per il coordinamento delle attivita' tecnico-scientifiche nonche' da un rappresentante dei dipartimenti provinciali".
15. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 60, sono aggiunti i seguenti:
"8 bis. I rapporti di lavoro dei dirigenti delle aree funzionali, del responsabile degli uffici amministrativi e, se nominato, del responsabile tecnico per il coordinamento delle attivita' tecnico-scientifiche sono regolati da contratti di diritto privato, i cui contenuti sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 8.
8 ter. Tutte le funzioni dirigenziali, sia delle strutture centrali che periferiche sono rinnovabili e revocabili. La durata e le modalita' di affidamento, rinnovo e di revoca sono disciplinate dal regolamento dell' ARPA ".
16. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, dopo le parole: "un Direttore nominato" sono inserite le seguenti: "sentita la Provincia interessata".
17. Al comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, le parole "le eventuali convenzioni stipulate" sono soppresse.
18. L'articolo 18 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, e' sostituito dal seguente:
"Art. 18. (Contabilita')
1. L' ARPA ha un patrimonio ed un bilancio propri. Si applicano all'ARPA le norme di bilancio e di contabilita' previste dalla legge regionale 11 aprile 2001 n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e, in particolare, quanto previsto dal Capo V della l.r. 7/2001. Lo Statuto dell' ARPA definisce i centri di costo per la tenuta di una contabilita' di tipo economico.
2. Anteriormente all'approvazione, il bilancio di previsione annuale ed il consuntivo predisposti dal Direttore generale sono inviati in bozza al Comitato regionale di indirizzo per le eventuali osservazioni".

Art. 4.
(Norme transitorie e finali)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla ricognizione delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 1 comma 2, a fissare la data di effettiva decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite nonche' la data e le modalita' dell'effettivo trasferimento del personale, della dotazione strumentale e finanziaria di cui ai commi seguenti. Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale provvede altresi' a formulare specifiche linee guida per lo svolgimento delle attivita'. Nei medesimi tempi si provvede, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), alla soppressione della Direzione regionale Servizi tecnici di prevenzione.
2. Alla data e con le modalita' individuate al comma 1, e' trasferito all' ARPA il personale assegnato alla Direzione regionale dei Servizi tecnici di prevenzione. Per tale personale valgono i principi di garanzia sulla conservazione del trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento stabiliti dalla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) compatibilmente alle disposizioni contenute, in materia, nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanita' attualmente in vigore. Nei sei mesi successivi, il personale degli enti strumentali regionali e dei consorzi a partecipazione regionale, impiegato nell'esercizio delle funzioni tecniche oggetto del presente trasferimento, puo' richiedere di essere assegnato all' ARPA in posizione di pari profilo professionale.
3. Alla data individuata al comma 1, sono resi disponibili all' ARPA , in conformita' con i principi individuati all'articolo 12, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 34/1998, i beni mobili e immobili nonche' le attrezzature della Direzione regionale dei Servizi Tecnici di Prevenzione.
4. Alla stessa data e' trasferita all' ARPA la dotazione finanziaria assegnata alla Direzione regionale dei Servizi Tecnici di Prevenzione ai sensi della l.r. 51/1997.
5. E' istituito sul bilancio regionale, per ogni annualita', apposito capitolo di trasferimento all' ARPA il cui stanziamento e' determinato in misura corrispondente alla somma delle risorse gestite dalla Direzione regionale dei Servizi Tecnici di Prevenzione nell'anno 2001, agli oneri diretti e riflessi ivi compresi i salari accessori relativi al personale oggetto di trasferimento in forza della presente legge nonche' alle spese di funzionamento della Direzione medesima.
6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 14 della l.r. 60/1995, apporta le necessarie modifiche allo Statuto dell' ARPA .
7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla nomina del Direttore generale scelto tra persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 della l.r. 60/1995. Gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dalla data individuata nel provvedimento regionale di nomina, con contestuale cessazione dall'incarico del Direttore generale in carica.
8. Entro centottanta giorni dalla data di effettiva decorrenza della nomina di cui al comma 7, il Direttore generale adegua il regolamento dell' ARPA .
9. L' ARPA subentra alla Regione Piemonte in tutti i rapporti attivi e passivi facenti Capo alle competenze della Direzione regionale dei Servizi Tecnici di Prevenzione, ivi compresi i rapporti contrattuali e i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della l. 267/1998.
10. Sino all'adeguamento di cui al comma 8, permangono le strutture organizzative nonche' le relative funzioni dirigenziali cosi' come individuate dalle ll.rr. 60/1995 e 51/1997.