Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 332.

Ampliamento delle attivita' dell'~ARPA~ a seguito del D.Lgs. 300/1999. Modifiche ed integrazioni alla l.r. 60/1995



Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito del processo riformatore introdotto dalla legge 59/1997 per raggiungere le finalita' di razionalizzazione del settore pubblico, ha previsto, tra l'altro, l'integrazione nell' ANPA dei Servizi Tecnici Nazionali, cosi' riformando la legge 61/1994, fondamento del sistema agenziale di protezione ambientale.
Con la legge 93/2001 si e' proceduto all'attuazione del disposto degli artt. 38, opportunamente modificato, e 39 del citato decreto legislativo 300/1999, nonche' a finanziare lo sviluppo delle Agenzie regionali secondo i progetti proposti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, ai fini dell'operativita' integrata del sistema.
Si rende pertanto necessario, ai fini dell'efficacia e della sistematicita' dell'azione delle singole Agenzie regionali di protezione dell'ambiente, coordinare le funzioni, peraltro per alcuni versi gia' prefigurate nelle competenze affidate all' ARPA del Piemonte dalla legge 60/1995, perche' finalizzate alla prevenzione primaria a tutto campo.
Con il disegno di legge si opera pertanto un riordino delle competenze di ARPA provvedendo anche al trasferimento delle funzioni oggi svolte in base alla legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 dalla Direzione regionale "Servizi Tecnici di Prevenzione", nonche' al trasferimento del personale, della dotazione finanziaria e strumentale in capo alla suddetta Direzione.
Nel contempo, il presente disegno di legge apporta alcuni ritocchi alla normativa della legge regionale 60/1995 sia per coordinare le funzioni trasferite, sia per allineare l'assetto alle nuove normative e alle esigenze emerse nei cinque anni di attivita' dell'Agenzia.
In base a tale scenario, l'art. 1 determina la finalita' della legge, quella dell'armonizzazione delle attivita' dell' ARPA regionale alle funzioni dell' ANPA nazionale e stabilisce il trasferimento all' ARPA medesima delle nuove funzioni gia' svolte dalla Direzione "Servizi Tecnici di Prevenzione".
L'art. 2, nel quadro delle competenze delineato dalla legge 44/2000 e, in particolare, dal titolo terzo della legge medesima, affida alle Province le funzioni autorizzatorie relative alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e alla legge regionale 12 marzo 1985, n. 19, da svolgersi sulla base degli approfondimenti effettuati da ARPA .
L'art. 3 apporta le necessarie modifiche alla legge regionale 60/1995, attribuendo innanzitutto ad ARPA le funzioni dei servizi tecnici a livello regionale, ivi comprese le competenze del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale e la partecipazione al Servizio Meteorologico distribuito, competenze trasferite, sempre nel quadro del processo riformatore innescato dalla legge 59/1997 attraverso il decreto legislativo 112/1998, nonche' le funzioni relative all'organizzazione e gestione dell'articolazione regionale del Centro funzionale per il controllo dei rischi naturali, di cui all'art. 2 comma 7 della legge 3 agosto 1998, n. 267.
Tale articolo contempla altresi' alcune modifiche tese a rendere piu' snella e funzionale l'organizzazione dell' ARPA e ad allineare alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 le norme sulla contabilita'.
L'art. 4 (norme transitorie e finali) stabilisce la tempistica, molto complessa ai fini della funzionalita' dell'organizzazione, e le modalita' del trasferimento prevedendo:
- che la Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, proceda alla ricognizione delle funzioni trasferite e fissi la data del trasferimento dell'esercizio delle funzioni, del personale e della dotazione finanziaria e strumentale nonche' le modalita' di svolgimento delle stesse funzioni trasferite. Si precisa, inoltre, che sulle tematiche inerenti l'assunzione degli atti applicativi di cui all'art. 4, commi 1 e 2 si fa luogo, nelle materie previste dai vigenti CCNL di comparto, a concertazione con le OO.SS. secondo le modalita' previste dai disposti contrattuali;
- che la stessa Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, sentito il Comitato regionale di indirizzo, apporti le necessarie modifiche allo Statuto dell' ARPA ;
- che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta nomini il Direttore generale dell' ARPA riformata;
- che entro 90 giorni dalla nomina, il Direttore generale adegui il Regolamento dell' ARPA ;
- che entro sei mesi dalla data del trasferimento effettivo del personale e della dotazione finanziaria e strumentale, data dalla quale decorrono gli effetti giuridici ed economici della nomina del nuovo Direttore, il personale degli Enti strumentali e dei consorzi a partecipazione regionale impiegato nell'esercizio delle funzioni tecniche trasferite possa richiedere di essere assegnato all' ARPA .
Lo stesso art. 4 stabilisce inoltre i meccanismi per garantire la provvista finanziaria per l'esercizio delle funzioni trasferite per gli anni successivi all'anno 2001.

Relazione tecnico finanziaria ai sensi dell'art. 26 della l.r. 7/2001, concernente il disegno di legge "Ampliamento delle attivita' dell'Agenzia regionale di protezione ambientale a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60".

Il disegno di legge in oggetto non comporta nuove o maggiori spese ovvero minori entrate cio' nonostante si e' ritenuto per maggiore chiarezza predisporre la presente relazione.

OBIETTIVI DEL D.D.L.R.
Il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, nell'ambito del processo riformatore introdotto dalla legge 59/1997 per raggiungere le finalita' di razionalizzazione del settore pubblico, ha previsto, tra l'altro, l'integrazione nell' ANPA dei Servizi Tecnici Nazionali, cosi' riformando la legge 61/1994, fondamento del sistema agenziale di protezione ambientale.
Con la legge 93/2001 si e' proceduto all'attuazione del disposto degli art. 38, opportunamente modificato, e 39 del citato decreto legislativo 300/1999, nonche' a finanziare lo sviluppo delle Agenzie regionali secondo i progetti proposti dall'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici, ai fini dell'operativita' integrate del sistema.
Si rende pertanto necessario, ai fini dell'efficacia e della sistematicita' dell'azione delle singole Agenzie regionali di protezione dell'ambiente, coordinare le funzioni, peraltro per alcuni versi gia' prefigurate nelle competenze affidate all' ARPA del Piemonte dalla legge 60/1995, perche' finalizzate alla prevenzione primaria a tutto campo.
Con il disegno di legge si opera pertanto un riordino delle competenze di ARPA provvedendo anche al trasferimento delle funzioni oggi svolte in base alla legge regionale 9 agosto 1997 n. 51 dalla Direzione regionale "Servizi Tecnici di Prevenzione", nonche' al trasferimento del personale, della dotazione finanziaria e strumentale in capo alla suddetta Direzione.
Nel contempo, il presente disegno di legge apporta alcuni ritocchi alla normativa della legge regionale 60/1995 sia per coordinare le funzioni trasferite, sia per allineare l'assetto alle nuove normative e alle esigenze emerse nei cinque anni di attivita' dell'Agenzia.

COPERTURA
In particolare l'articolo 4 comma 3 del d.d.l.r. in argomento recita:
- Alla data individuata al comma 1, sono trasferiti all' ARPA i beni mobili e immobili nonche' le attrezzature e la dotazione finanziaria della Direzione regionale dei Servizi Tecnici di Prevenzione istituita ai sensi della legge regionale 8 agosto 1997 n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale). A tal fine si provvede all'iscrizione sul bilancio regionale, per ogni annualita', di apposito capitolo di trasferimento all' ARPA il cui stanziamento sara' determinato in misura corrispondente alla somma delle risorse gestite dalla Direzione regionale di Servizi Tecnici di Prevenzione nell'anno 2001, agli oneri diretti e riflessi ivi compresi i salari accessori relativi al personale oggetto di trasferimento in forza della presente legge nonche' alle spese di funzionamento della Direzione medesima.
Tale dotazione finanziaria comporta una corrispondente riduzione dei pertinenti capitoli, per altro tutti iscritti, come si evince nelle tabelle che seguono, nel bilancio pluriennale 2001-2003 cosi' come risulta dalla legge regionale 14/05/2001, n. 10" bilancio di previsione 2001-2003".

METODO PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DA TRASFERIRE.
Al fine delle quantificazione degli oneri finanziari da trasferire all' A.R.P.A. si e' operata una puntuale ricognizione della dotazione finanziaria delle risorse gestite e/o utilizzate nel corso dell'anno 2001 dalla Direzione Regionale dei Servizi Tecnici di Prevenzione, agli oneri diretti e riflessi ivi compresi i salari accessori relativi al personale oggetto di trasferimento, nonche' delle spese di funzionamento della Direzione medesima.
Nel prospetto che segue vengono sintetizzate le dotazioni finanziarie da trasferire all' ARPA articolate per singolo capitolo del bilancio regionale.

Tabella (pag. 3) - Somme gestite e/o utilizzate dalla Direzione Servizi Tecnici di prevenzione nel corso dell'esercizio 2001
OMISSIS

Tabella (pag. 5) - Somme gestite dalla Direzione Servizi Tecnici di prevenzione conseguiti a trasferimenti statali o comunitari per progetti tematici di settore
OMISSIS

Tabella (pag. 7) - Personale oggetto di trasferimento (Oneri diretti e riflessi compresi i salari accessori)
OMISSIS

Tabella A. (pag 8) - Direzione 20 Servizi Tecnici di prevenzione
OMISSIS

Si tenga infine presente che le quantificazioni economiche sopra riportate derivano, per alcune voci, da una stima che dovra' essere puntualmente verificata a consuntivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001.