Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7306.

Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza del cittadino.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Interventi regionali)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini attraverso strumenti conoscitivi e finanziari, d'intesa con gli enti locali.
2. Le modalita' di attuazione di tali interventi sono precisate con deliberazioni, anche di carattere regolamentare, della Giunta regionale.

Art. 2.
(Osservatorio regionale sulla sicurezza)

1. E' istituito l'Osservatorio regionale per la sicurezza del cittadino.
2. L'Osservatorio regionale ha il compito di acquisire dati ed elementi rilevanti per l'attuazione di interventi, anche finanziari, da parte dell'amministrazione regionale.
3. L'Osservatorio ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale ed e' costituito da due Comitati, il Comitato tecnico-scientifico e il Comitato della Partecipazione.

Art. 3.
(Comitato tecnico scientifico)

1. Il Comitato tecnico-scientifico e' costituito con deliberazione della Giunta regionale ed e' presieduto dal Presidente della Giunta o da un suo delegato, scelto tra i componenti del Comitato stesso.
2. Il Comitato e' composto da tre dirigenti regionali scelti dalla Giunta regionale di norma tra coloro che hanno competenza in materia di assistenza e politiche sociali nonche' in materia di polizia locale e da tre esperti designati dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti aventi specifiche competenze nelle medesime materie.
3. Il Presidente della Giunta regionale, in base ad intesa con il Commissario di Governo, che partecipa di diritto al Comitato, puo' invitare, in base alle specifiche esigenze tematiche, alle riunioni del Comitato:
a) i Presidenti delle Province, i Prefetti territorialmente competenti ed i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;
b) il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;
c) il Procuratore distrettuale antimafia presso il Tribunale di Torino;
d) i Questori, i Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri, i Comandanti provinciali della Guardia di Finanza, territorialmente competenti;
e) il Comandante dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia penitenziaria piu' alti in grado nella Regione.
4. Il Comitato tecnico scientifico ha il compito di elaborare, sulla base dei dati acquisiti attraverso le strutture amministrative di appartenenza e attraverso il Comitato di partecipazione di cui all'articolo 4, specifici progetti al fine di individuare quali interventi anche finanziari la Regione Piemonte possa attuare per porre rimedio alle situazioni di disagio che incidono sulla sicurezza dei cittadini.

Art. 4.
(Comitato di partecipazione)

1. Il Comitato di partecipazione e' presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed e' composto, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in modo che siano rappresentati gli enti locali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le organizzazioni sindacali dei commercianti e degli agricoltori, rappresentanti delle associazioni non profit operanti nel sociale nonche' da esponenti qualificati dell'intervento pubblico e privato nel settore della prevenzione delle criminalita' a livello regionale.
2. Il Comitato di partecipazione non puo' avere un numero di componenti superiore a venticinque.
3. La scelta e la designazione dei componenti e' effettuata dal Presidente della Giunta regionale per la durata di sei mesi.
4. I componenti del Comitato possono essere confermati o rinnovati sino a che il Presidente della Giunta regionale rimane in carica nell'ambito dell'ordinario mandato.
5. Al Comitato il Presidente della Giunta e' supportato da persone afferenti alla struttura della Presidenza della Giunta regionale.
6. Il Comitato di partecipazione, tramite il suo Presidente, ha il compito di rappresentare alla Giunta regionale le esigenze proprie della collettivita' e di proporre iniziative, anche di sostegno finanziario, da realizzare da parte della Regione Piemonte.

Art. 5.
(Rapporti con il Consiglio regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale periodicamente relaziona al Consiglio regionale sull'attivita' del Comitato di partecipazione e del Comitato tecnico-scientifico.

Art. 6.
(Fondo regionale di solidarieta' per le vittime della criminalita')

1. E' istituito un fondo regionale di solidarieta' a favore delle vittime della criminalita'.
2. Al fondo di solidarieta' possono concorrere con la Regione enti locali e altri soggetti pubblici e privati.
3. La Giunta regionale individua i criteri e le modalita' d'assegnazione delle risorse disponibili nel fondo regionale di solidarieta'.

Art. 7.
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 2001.
2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 2001 sono istituiti i seguenti capitoli:
a) "Interventi regionali per la realizzazione di progetti finalizzati alla sicurezza dei cittadini" con la dotazione di lire un miliardo;
b) "Fondo regionale di solidarieta' per le vittime della criminalita'" con la dotazione di lire un miliardo.
3. Per gli adempimenti finanziari relativi alla presente legge e' previsto lo storno dei fondi in via di compensazione tra i due capitoli di cui al comma 2, lettere a) e b), ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale relativa al bilancio di previsione 2001 e pluriennale 2001-2003.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, per l'anno finanziario 2001, con i fondi di cui al capitolo 15910 dell'elenco 4 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001.
5. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.