Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 306.

Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza del cittadino



A fronte di fenomeni criminosi sempre piu' diffusi e generalizzati nell'ambito della comunita' sociale e dell'individuazione del problema della sicurezza dei cittadini quale problema di primaria importanza, puo' maggiormente risultare efficace un'azione di prevenzione che veda coinvolti tutti gli organismi istituzionali al fine di dar vita ad una rete che eviti, fin dall'origine, il concretizzarsi dei fenomeni stessi.
In tale contesto la Regione puo' essere chiamata a svolgere un proprio ruolo attraverso la realizzazione di progetti finalizzati e l'istituzione di uno specifico osservatorio regionale per la sicurezza dei cittadini al fine di garantire la tutela delle popolazioni di concerto con gli altri soggetti istituzionali titolari di competenze in materia di sicurezza quali appunto lo Stato e gli Enti locali.
Il primo problema che un'iniziativa di questo genere presenta e' quello dell'individuazione del fondamento costituzionale della competenza regionale in materia.
Ora, se e' vero che la competenza statale e' esclusiva per cio' che concerne la pubblica sicurezza, e' pur vero che questa competenza e' ovviamente riferita all'organizzazione delle forze di sicurezza nazionali (essendo viceversa di stretta competenza regionale nell'ambito della polizia amministrativa la disciplina legislativa della polizia locale) ed alla individuazione di interventi preventivi o repressivi che abbiano una diretta incidenza sulla liberta' personale.
La riserva allo Stato della materia della pubblica sicurezza, infatti, si accompagna alla presenza nella costituzione di una riserva di legge nazionale oltre che di una riserva di giurisdizione per quanto concerne la liberta' personale.
Ma non vi e', alcuna ragione per escludere che le regioni possano attivare autonomamente iniziative conoscitive e di sostegno al fine di rilevare il livello di sicurezza della convivenza: ed infatti, la sicurezza della convivenza e' l'esigenza primaria di qualsivoglia collettivita' organizzata e la regione e' l'ente esponenziale della collettivita' regionale insediata nel suo territorio.
Volendo poi ricondurre espressamente ad una delle materie di cui al vigente articolo 117 della costituzione l'intervento progettato, e' evidente che interventi a favore della sicurezza possono ben essere ricompresi nella materia "polizia locale urbana e rurale", che e' riferita in genere agli interventi volti a rendere regolare e percio' tranquilla l'attivita' pubblica e privata all'interno della regione.
A conferma di quanto sopra detto, e il fatto che interventi simili a quello qui proposto sono gia' stati adottati da altre regioni, con leggi alle quali il Commissario di Governo ha apposto regolarmente il visto: si vedano in proposito la legge regionale 3/99 dell'Emilia Romagna (segnatamente gli artt. 217-223) e la legge regionale 8/00 della Lombardia espressamente intitolata "Interventi regionali per la sicurezza nei comuni".
Ad un'analisi piu' dettagliata dei contenuti, il disegno di legge prevede l'istituzione di due organismi deputati ad individuare i possibili interventi sulla base delle necessita' segnalate:
il primo di questi e' un comitato di competenza tecnico scientifica, al quale partecipano dirigenti regionali ed esperti. Si prevede altresi', genericamente, la possibilita' per il Presidente della Giunta di invitare alle riunioni anche altre autorita' che egli ritenga opportuno coinvolgere nell'attivita' del comitato.
Si verrebbe cosi' a concretizzare, un utile momento di confronto e coordinamento a livello regionale che la legislazione vigente non prevede e che deve ritenersi comunque di competenza del Presidente della Giunta autorizzato anche in relazione al fatto che, come e' noto, nei rapporti tra Presidente della Giunta e Commissario di Governo (figura destinata a scomparire dalla Carta costituzionale ed il cui svolgimento di funzioni sara' assorbito dal Prefetto del capoluogo di Regione), nell'ipotesi di svolgimento di attivita' di coordinamento la prevalenza anche istituzionale e' riconosciuta al Presidente della Giunta regionale (secondo quanto autorevolmente affermato nella sentenza n. 342-1994 della Corte costituzionale).
La formulazione prevista dunque all'art. 3 ben consente al Presidente di invitare, ove lo ritenga in base alle specifiche esigenze tematiche, le autorita' statali competenti, ivi comprese le autorita' inquirenti, rientrando tale possibilita' in una sua facolta' discrezionale che peraltro non ingenera alcun obbligo di partecipazione.
Occorre sottolineare come la presenza in un comitato tecnico-scientifico anche di autorita' statali non sia certamente illegittima, allorche' dette autorita' non debbano svolgere funzioni amministrative proprie in termini di sicurezza, finalita' questa che e' certamente spettante all'amministrazione statale, ma debbano soltanto rappresentare al Presidente della Giunta regionale la situazione locale, con l'ovvia prospettiva di individuare proposte praticabili ed obiettivi raggiungibili.
Il secondo organo collegiale e' un organo che vuole invece consentire che giungano direttamente al Presidente della Giunta regionale le voci e le esigenze della collettivita' organizzata e delle forme di organizzazione del volontariato, al fine di permettere che le sensazioni e gli atteggiamenti della collettivita' possano trovare un canale privilegiato e rapido di accesso a livello regionale.
Si trattera' di un organismo collegiale a composizione variabile, la cui formazione in concreto e' rimessa alle prudenti valutazioni del Presidente della Giunta regionale, e che potra' sia riferire situazioni ed elementi che soprattutto formulare proposte ed individuare obiettivi.
Entrambi gli organi sono collocati istituzionalmente presso la presidenza della Giunta regionale essendo l'attivita' di consultazione e coordinamento riferibile all'amministrazione regionale nel suo complesso, individuando nel Presidente della Giunta l'organo di possibile riferimento, stante la sua funzione di responsabile della politica regionale e di rappresentante della Regione medesima.
Viene inoltre costituito un fondo regionale di solidarieta' a favore delle vittime della criminalita' a cui possono concorrere, insieme con la regione, enti locali e altri soggetti pubblici e privati.