Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7305.

Norme per l'introduzione nelle mense pubbliche di prodotti biologici, dell'opzione vegetariana e per iniziative di educazione alimentare.

Presentata da CHIEZZI GIUSEPPE, CONTU MARIO, MORICONI ENRICO, SUINO MARISA.

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione, al fine di tutelare la salute dei cittadini e dell'ambiente e di rispettare le scelte alimentari individuali, promuove ed incentiva l'introduzione nelle mense pubbliche di prodotti biologici, nonche' l'opzione vegetariana.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano prioritariamente alle mense scolastiche di ogni ordine e grado, alle mense ospedaliere ed alle case di cura.
3. Per il conseguimento delle finalita' della presente legge, la Regione puo' erogare contributi ai Comuni, agli enti gestori degli asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo di primo e secondo grado, Universita', Aziende Ospedaliere, Aziende per i Servizi Sanitari.

Art. 2.
(Forniture e loro aggiudicazione)

1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1 gli enti interessati devono fornire i pasti delle proprie mense utilizzando prevalentemente prodotti provenienti da coltivazioni, allevamenti e trasformazioni biologiche certificate ai sensi del Regolamento ( CEE ) n. 2092/91 e del Regolamento ( CE ) 1804/99. Gli enti interessati devono inoltre garantire la disponibilita' di piatti senza carne, pesci, affettati, crostacei per tutti coloro che desiderano avvalersene.
2. Nel caso non siano momentaneamente disponibili prodotti biologici questi devono essere sostituiti da prodotti di origine certificata e provenienti da coltivazioni ed allevamenti piu' sostenibili, in particolare: le uova dovranno provenire da allevamenti "all'aperto" ed in subordine "a terra" come da D.M.16/04/86, la carne da allevamenti certificati ai sensi della l.r.35/88.
3. La prevalenza di prodotti di cui al comma 1 del presente articolo si riferisce alla percentuale dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti, nell'arco del precedente anno, che deve essere superiore al 60% del totale, cosi' come rilevabile dai relativi contratti di fornitura.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, i bandi e/o i contratti relativi alla fornitura dei prodotti agro-alimentari destinati alle mense devono prevedere l'esclusione dei soggetti che non propongono anche prodotti provenienti da coltivazioni e lavorazioni biologiche, certificate ai sensi del Regolamento ( CEE ) n. 2092/91 e del Regolamento ( CEE ) n. 1804/99.

Art. 3.
(Educazione alimentare)

1. Gli enti gestori delle mense potranno altresi' chiedere contributi per la promozione di iniziative di educazione alimentare e per lo svolgimento di corsi di aggiornamento professionale del personale addetto alle mense.
2. Le iniziative di cui al comma precedente potranno avere il contributo solo se verranno attivate congiuntamente all'introduzione nelle mense di prodotti biologici e dell'opzione vegetariana.

Art. 4.
(Contributi)

1. La Regione elargira' contributi fino alla totale copertura dell'incremento di spesa dovuto all'acquisto di prodotti biologici e di impegno del personale calcolato sulle spese alimentari dell'anno precedente con l'esclusione degli incrementi dovuti all'indice ISTAT d'inflazione e per la misura massima del 50% per le iniziative di educazione alimentare e formazione del personale.
2. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge emanera' un Regolamento applicativo per la richiesta e la concessione dei contributi.

Art. 5.
(Norme finanziarie)

1. Per l'onere derivante per l'applicazione della presente Legge nell'anno 2001 e' autorizzata la spesa di in Lire .......... , sul capitolo 15910 e con l'istituzione di un apposito capitolo denominato "Contributi regionali per mense biologiche e per iniziative di educazione alimentare".
2. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.