Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7301.

Istituzione, dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte ( ARES -Piemonte).

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Capo I. Istituzione, natura ed ordinamento dell'Agenzia regionale per le strade del Piemonte ( ARES -Piemonte)

Art. 1.
(Finalita' e oggetto)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono attuazione delle norme emanate con la legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), e sono finalizzate ad istituire l'Agenzia regionale delle strade del Piemonte, di seguito denominata ARES -Piemonte.
2. La finalita' generale dell' ARES -Piemonte e' di attuare il migliore sviluppo della rete stradale insistente nel territorio della Regione, coordinandola con le reti di trasporto internazionale e nazionale, attraverso il miglioramento della sua funzionalita' e sicurezza nell'ambito dell'interesse generale dell'utenza e nel rispetto della compatibilita' e della tutela ambientale.

Art. 2.
(Natura ed attivita' dell' ARES Piemonte)

1. L' ARES -Piemonte e' Ente di diritto pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, tecnica e patrimoniale; esso e' posto sotto la vigilanza della Giunta regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione nel campo della viabilita'.
2. L' ARES -Piemonte provvede all'attuazione della pianificazione pluriennale, alla progettazione e all'esecuzione di interventi in materia di viabilita', nonche' allo studio e alla diffusione dell'informazione connessa, anche relativa alla sicurezza, ai cittadini ed all'utenza della rete viaria nel territorio regionale, svolgendo anche funzioni di supporto e consulenza tecnico scientifica per la Regione; puo' svolgere analoghe attivita' per conto delle Province, dei Comuni singoli e associati in relazione allo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della viabilita'.
3. L' ARES -Piemonte svolge inoltre funzioni di supporto per la predisposizione del piano regionale per la sicurezza stradale e l'attuazione delle politiche regionali previste nel piano stesso.
4. L' ARES -Piemonte puo' avvalersi dell'attivita' di terzi prestatori di forniture, servizi e lavori quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi della legislazione vigente sui pubblici appalti.

Art. 3.
(Competenze della Regione)

1. La Regione nell'ambito delle proprie funzioni:
a) definisce la programmazione pluriennale degli interventi sulla rete viaria come previsto dall'articolo 104 della l.r. 44/2000, come modificata dalla l.r. 5/2001.
b) approva con legge regionale il bilancio preventivo annuale e pluriennale, nonche' il rendiconto dell' ARES -Piemonte;
2. La Giunta regionale:
a) assume con propria deliberazione gli atti di indirizzo e coordinamento cui deve conformarsi l'attivita' dell' ARES -Piemonte per l'attuazione dei programmi e dei relativi interventi di cui al comma 1, lettera a);
b) predispone lo schema tipo del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del rendiconto, in attuazione specifica della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), nonche' i termini e le modalita' per la presentazione ed approvazione;
c) verifica, attraverso le strutture regionali, la regolarita' delle attivita' dell' ARES -Piemonte in attuazione delle leggi di programmazione e pianificazione regionale, nonche' gli atti di contabilita' sulla base delle specifiche certificazioni del Collegio dei revisori e sottopone al Consiglio regionale il bilancio di previsione ed il rendiconto redatti per l'approvazione;
d) approva lo Statuto dell' ARES -Piemonte;
e)accerta, attraverso le strutture regionali, la regolarita' della gestione anche per gli atti non soggetti a verifica, sia attraverso le relazioni del Collegio dei revisori, sia a mezzo di ispezioni di propri funzionari o di organismi pubblici di attestazione e qualificazione a termini delle leggi vigenti;
f) nomina e revoca il Direttore generale, il Comitato direttivo e il Collegio dei revisori, su proposta dell'Assessore competente;
g) definisce la pianta organica dell' ARES -Piemonte, che comunque non potra' eccedere le trentacinque unita', comprensive del Direttore generale e di due dirigenti responsabili rispettivamente dell'area tecnica e dell'area amministrativa.
3. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge istituisce l' ARES -Piemonte.

Art. 4.
(Funzioni dell' ARES Piemonte)

1. L' ARES -Piemonte esercita le funzioni di attuazione della programmazione sulla rete stradale regionale trasferita e di coordinamento tecnico e amministrativo della gestione delle strade demaniali regionali provvedendo:
a) alla progettazione di nuove opere mediante gare pubbliche, o con convenzioni di incarico alle Province. La progettazione fino a livello preliminare puo' essere espletata direttamente dall' ARES -Piemonte;
b) alla costruzione di nuove opere mediante appalti pubblici;
c) alla definizione dei criteri e delle modalita' per la manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata mediante la definizione di un capitolato di prestazioni e costi standard oggetto delle apposite convenzioni con le Provincie nonche' alla relativa vigilanza sugli adempimenti definiti;
d) alla realizzazione ed all'aggiornamento del catasto delle strade di interesse regionale.

Art. 5.
(Organi dell' ARES Piemonte)

1. Sono organi dell' ARES -Piemonte:
a) il Direttore generale;
b) il Comitato direttivo;
c) il Collegio dei revisori.

Art. 6.
(Direttore generale)

1. Il Direttore generale e' assunto con contratto di diritto privato a tempo pieno.
2. Il Direttore generale e' individuato, con le procedure previste all'articolo 3, tra persone che:
a) abbiano i requisiti legalmente richiesti per ricoprire l'incarico di pubblici amministratori, finalizzati ad assicurare l'imparzialita' e la trasparenza dell'attivita' dell' ARES -Piemonte;
b) siano in possesso del diploma di laurea nelle materie attinenti le competenze dell' ARES -Piemonte, dimostrino con il curriculum una comprovata professionalita' ed esperienza decennale in materia di viabilita' e nella direzione di organizzazioni complesse, ed inoltre che tale esperienza non sia terminata da oltre un biennio prima della richiesta dell'interessato;
c) non abbiano superato il 65. anno di eta' al momento del provvedimento di nomina.
3. Il Direttore generale e' responsabile della realizzazione dei compiti Istituzionali dell' ARES -Piemonte, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Giunta regionale nonche' della corretta gestione delle risorse.
4. A tal fine sono riservati al Direttore generale tutti i' poteri di gestione e di direzione delle attivita', nonche' la legale rappresentanza dell' ARES -Piemonte.
5. Il Direttore generale provvede in particolare:
a) alla predisposizione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e degli altri documenti di contabilita';
b) alla gestione del patrimonio e del personale dell' ARES -Piemonte;
c) alla verifica ed all'assicurazione dei livelli di qualita' dei servizi;
d) alla redazione di una relazione annuale sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti dall' ARES -Piemonte, da presentare alla Giunta regionale;
e) alla stipula di contratti e di convenzioni.
6. La durata del rapporto di lavoro del Direttore generale coincide con la durata della legislatura della Giunta che lo nomina ed e' rinnovabile per non piu' di due volte. Qualora la legislatura termini anticipatamente, decade anche il Direttore che tuttavia rimane in carica fino alla nomina del suo successore. Il contratto di lavoro, la determinazione dei relativi emolumenti e le cause di decadenza sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. L'incarico e' incompatibile con ogni altra attivita' professionale e con cariche elettive pubbliche.
7. Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi. nonche' in caso di mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale provvede alla dichiarazione di decadenza e risoluzione del contratto del Direttore generale con effetto immediato.

Art. 7.
(Comitato direttivo)

1. Il Comitato direttivo, nominato secondo le procedure previste all'articolo 3, e' composto dal Direttore generale che lo presiede, dai Direttori regionali competenti in materia di Trasporti e Viabilita' e di Bilancio, e da tre esperti da individuare fra persone con comprovata professionalita' ed esperienza in materia di viabilita' e pianificazione di infrastrutture, di gestione amministrativa pubblica e privata;
2. Il Comitato direttivo resta in carica per la stessa durata e con le stesse modalita' del Direttore generale;
3. Il Comitato direttivo provvede, con propria deliberazione, alla approvazione dei:
a) progetti di bilancio e proposte di programmi poliennali ed annuali dell' ARES -Piemonte;
b) affidamenti di servizi, lavori e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie, nonche' variazioni od aggiunte a seguito delle quali gli affidamenti superino tali soglie;
c) convenzioni con le province per la gestione della rete di strade regionali;
d) determinazioni in merito al contenzioso per lavori, espropri o contestazioni giudiziarie in genere, nell'ambito degli affidamenti di cui alla lettera b), per le quali cio' che si promette, rinuncia od abbandoni superi la soglia europea prevista per gli appalti di servizi;
e) determinazioni in merito alla classificazione, declassificazione o delimitazione di tratti di strade regionali;
f) trattamento del personale dell' ARES -Piemonte;
4. Il Comitato direttivo si riunisce almeno mensilmente e vota a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' e' determinante il voto del presidente.
5. Il Comitato e' convocato dal Direttore generale dell' ARES -Piemonte.

Art. 8.
(Procedure per l'approvazione dei progetti)

1. I progetti inerenti la rete stradale regionale presentati dall' ARES -Piemonte sono approvati mediante apposite conferenze dei servizi convocate dalla Direzione regionale competente in materia. Gli atti della Regione di approvazione dei progetti di cui sopra costituiscono variante agli strumenti urbanistici.

Art. 9.
(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori resta in carica per la stessa durata e con le stesse modalita' del Direttore generale e del Comitato direttivo ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con le procedure previste all'articolo 3 ed in possesso dei requisiti di compatibilita' stabiliti dall'articolo 2399 del codice civile.
2. I revisori sono scelti, con procedura di pubblica evidenza ed avviso reso noto almeno sessanta giorni prima della nomina, tra i revisori contabili inscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Il Collegio dei revisori e' convocato in prima seduta dal Presidente della Giunta regionale. Il Presidente del Collegio e' eletto tra i revisori in tale prima seduta.
4 . Il Collegio dei revisori delibera con la presenza di tutti i membri.

Art. 10.
(Compiti del Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell' ARES -Piemonte, valutandone la conformita' dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attivita' dell' ARES -Piemonte stessa, ai programmi ed agli indirizzi della Regione ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.
2. In particolare il Collegio:
a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione dei pagamenti, confrontandoli, posta per posta, con le disponibilita' residue degli impegni secondo i flussi di spesa previsti, nonche' delle disponibilita' di cassa; inoltre controlla l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Agenzia;
b) esprime un parere sui bilanci di previsione pluriennale ed annuale ed eventualmente sull'assestamento o variazioni degli stessi;
c) redige la relazione sul rendiconto suddiviso in conto finanziario e conto del patrimonio con gli eventuali rendiconti dei funzionari delegati da redigere a termini delle norme di contabilita' vigenti;
d) vigila sugli atti gia' efficaci, esprimendosi sulla loro regolarita' amministrativa, con particolare riguardo alle procedure contrattuali e convenzionali e la scelta dei contraenti;
e) esprime singoli pareri preventivi sulla attivita' dell' ARES -Piemonte, su richiesta del Direttore generale al Presidente del Collegio.
3. Il Presidente del Collegio comunica i risultati della propria attivita' di verifica e vigilanza al Direttore generale ed alla Giunta regionale.
4. Ai componenti del Collegio spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale.

Art. 11.
(Organizzazione e Statuto)

1. L' ARES -Piemonte e' articolata secondo criteri di:
a) programmazione delle attivita' e degli interventi;
b) interdisciplinarieta' e specializzazione;
c)garanzia di collaborazione dell' ARES -Piemonte a tutti i livelli istituzionali sia statali che di enti locali, di istituti universitari o di organismi pubblici di ricerca;
d) fissazione e verifica di obiettivi di qualita' dei servizi.
2. L' ARES -Piemonte entro due anni dalla sua istituzione deve avere conseguito la certificazione di qualita'.
3. L'articolazione dell' ARES -Piemonte e le sue modalita' operative sono definite dallo Statuto sulla base delle linee organizzative e contabili stabilite dalla presente legge.
4. Lo Statuto dell' ARES -Piemonte e' approvato con deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

Capo II. Rapporti istituzionali e consultivi dell' ARES -Piemonte

Art. 12.
(Consulenze e collaborazioni)

1. L' ARES -Piemonte puo' stipulare convenzioni quadro con istituti universitari ed organismi di ricerca pubblici, tali da garantire un continuo interscambio di informazioni ed esperienze ovvero uno specifico apporto scientifico quando la complessita' delle indagini od il grado di specializzazione necessaria per l'effettuazione delle stesse lo richiedano.
2. Secondo le modalita' previste dallo Statuto, l' ARES -Piemonte stabilisce rapporti di collaborazione con altri enti operanti nel campo della viabilita', ovvero con Enti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche.
3. Il Direttore generale puo' avvalersi di specialisti di cui sia notoria la specifica competenza, per incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di argomenti specifici che richiedano particolari competenze.

Capo III. Dotazioni dell' ARES -Piemonte e norme finanziarie e contabili

Art. 13.
(Finanziamento)

1. Costituiscono entrate dell' ARES -Piemonte:
a) le entrate derivanti dai contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di altri enti pubblici, cosi' ripartite:
1) contributo annuo della Regione per le spese di funzionamento dell' ARES -Piemonte;
2) finanziamenti della Regione, relativi a progetti specifici affidati all' ARES -Piemonte;
3) contributi provenienti da altri enti pubblici locali per la realizzazione di specifici progetti;
b) le entrate derivanti da rendite patrimoniali;
c) le entrate derivanti finanziamenti statali e comunitari per specifici progetti.
2. L'ammontare del contributo annuo regionale e dei finanziamenti specifici relativi ai progetti affidati all' ARES -Piemonte e' determinato sulla base del programma di attivita' dell'agenzia.
3. Nel bilancio di previsione per l'anno 2001vengono istituiti i seguenti capitoli con la dotazione "per memoria":
a) "Trasferimento di fondi all' ARES per il contributo annuo regionale per le spese di funzionamento";
b) "Trasferimento di fondi all' ARES per la progettazione e realizzazione degli interventi programmati dalla Regione";
4. La dotazione dei capitoli su indicati viene definita con la legge di bilancio o sue variazioni.
5. Alla copertura degli oneri finanziari si fa fronte con una quota delle disponibilita' assegnate alla Regione Piemonte in esecuzione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione del d.lgs. 112/1998.

Art. 14.
(Norme di Contabilita')

1. L'esercizio finanziario dell' ARES -Piemonte coincide con l'anno solare.
2. Le procedure per la predisposizione, presentazione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto dell' ARES -Piemonte sono quelle previste dalla legge di contabilita' della Regione Piemonte.

Art. 15.
(Assegnazione, trattamento giuridico ed economico del personale)

1. Il personale dell' ARES -Piemonte e' assunto mediante procedure concorsuali pubbliche. Per la copertura della dotazione organica dell' ARES -Piemonte si puo' procedere anche attraverso le modalita' di mobilita' previste dalla normativa vigente nell'ambito della Regione, delle province e dei comuni.
2. La Giunta regionale determina il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell' ARES -Piemonte, basandosi sul trattamento attualmente previsto per il personale dell'Ente nazionale per le strade - ANAS .

Capo IV. Norme transitorie e finali

Art. 16.
(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai Trasporti, nomina il Direttore generale ed assicura la messa a disposizione di locali e servizi idonei per un primo funzionamento dell' ARES -Piemonte almeno trenta giorni prima del decreto di istituzione dell' ARES -Piemonte stessa, di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Entro un mese dalla sua nomina, il Direttore generale adotta un regolamento per la prima organizzazione, in attesa dell'adozione di tutti i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 2.