Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 301.

Istituzione, dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (~ARES~-Piemonte)



La legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") all'art. 101 stabilisce che la Regione esercita in materia di viabilita', le funzioni di programmazione, coordinamento e finanziamento della rete viaria trasferita dallo Stato.
La Regione in coerenza con il piano regionale della mobilita' e dei trasporti attraverso la formazione, di concerto con le Amministrazioni provinciali, di un piano triennale di investimenti, da definirsi in base alle priorita' regionali e provinciali, alle progettazioni e alle risorse finanziarie disponibili.
La Regione ha in capo anche le funzioni di programmazione e coordinamento della gestione della rete viaria demaniale regionale la cui manutenzione e' affidata alle Province.
La stessa legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 s.m.i. all'art. 104 stabilisce che la Regione per l'esercizio delle funzioni di cui sopra si avvarra' dell'Agenzia regionale delle Strade del Piemonte ARES -Piemonte, da istituirsi con legge regionale entro il 31 marzo 2001 ai sensi dell'art.104 comma 1.
Il presente disegno di legge in attuazione dell'art. 104 comma 1 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 istituisce L' ARES Piemonte e ne definisce la natura e l'ordinamento.
Il compito principale dell' ARES -Piemonte e' quello di esercitare le funzioni di attuazione della programmazione regionale e di coordinamento della gestione, della rete delle strade demaniali regionali.
Pertanto l' ARES Piemonte provvedera' alla progettazione di nuove opere ed alla costruzione delle stesse mediante appalti pubblici; l' ARES Piemonte dovra' anche definire i criteri e le modalita' per la manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata da inserire nei capitolati di concessione con le Province che gestiranno a norma dell'art. 102 comma 2 lettera b) della Legge Regionale n. 44 del 26 aprile 2000, il demanio regionale.
L' ARES Piemonte puo' svolgere anche un ruolo di supporto e consulenza tecnico scientifica per gli uffici regionali e puo' svolgere analoghe attivita' per conto delle Province e dei Comuni singoli o associati.
Le caratteristiche principali dell'Agenzia Regionale delle Strade del Piemonte definite dal presente disegno di legge sono:
L' ARES Piemonte sara' un Ente di diritto pubblico economico, dotato di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, tecnico giuridica, patrimoniale, al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione Piemonte nel campo della viabilita'.
L' ARES Piemonte svolgera' l'attivita' di progettazione, e provvedera' successivamente alla realizzazione degli stessi.
La vigilanza finanziaria, gestionale e giuridica sull' ARES Piemonte e' esercitata dalla Giunta regionale attraverso le strutture regionali competenti.
L'Agenzia per la realizzazione delle opere di viabilita' previste dalla programmazione regionale fara' da stazione appaltante secondo le norme vigenti in materia di LL.PP. .
Saranno organi dell' ARES -Piemonte:
a) il Direttore generale;
b) il Comitato direttivo;
c) il Collegio dei Revisori.
La nomina e la revoca degli organi suddetti sono di competenza dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente.
L'articolazione dell' ARES -Piemonte e le sue modalita' operative saranno definite dallo Statuto sulla base delle linee organizzative e contabili stabilite dalla presente legge. Lo Statuto dell' ARES -Piemonte e' approvato con deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione Consiliare competente.
Per quanto riguarda le dotazioni e le norme finanziarie e contabili l' ARES -Piemonte si avvarra' delle entrate derivanti dai contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di altri Enti pubblici.
Il disegno di Legge prevede una norma transitoria finale che stabilisce che le attivita' di cui sopra saranno attivate gradualmente nel tempo mano a mano che siano rese funzionanti le strutture dell'Agenzia.
2. ILLUSTRAZIONE ANALITICA DEL PROVVEDIMENTO.
Il disegno di legge e' composto di quattro capi: nel capo I viene specificata l'istituzione, la natura giuridica e l'ordinamento dell' ARES -Piemonte; il Capo II disciplina i rapporti istituzionali e consultivi dell'Agenzia; il Capo III contiene le norme finanziarie e contabili e quelle relative al personale; nel Capo IV sono riportate le norme transitorie e finali.
L'articolo 1 descrive l'oggetto e le finalita' del provvedimento, vale a dire l'istituzione dell'Agenzia Regionale delle Strade del Piemonte, in attuazione di quanto disposto dalla l.r. 44/2000 nel testo integrato dalla l.r. 5/2001.
L'articolo 2 definisce la natura giuridica dell' ARES -Piemonte ed elenca le attivita' che gli vengono affidate.
L'articolo 3 riporta le procedure e gli atti che l'amministrazione regionale deve porre in essere per consentire la costituzione e l'ottimale funzionamento dell'Agenzia.
L'articolo 4 specifica in dettaglio le funzioni esercitate dall'Agenzia per la gestione delle strade demaniali regionali.
L'articolo 5 individua gli organi dell' ARES -Piemonte.
L'articolo 6 determina le caratteristiche e i requisiti necessari per ricoprire la carica di Direttore Generale dell'Agenzia, la durata in carica, le ipotesi di revoca dell'incarico e i poteri di gestione e direzione attribuiti al Direttore medesimo.
L'articolo 7 disciplina la composizione, le procedure di nomina e la durata in carica del Comitato Direttivo dell' ARES -Piemonte, elencando i compiti e le funzioni ad esso affidati.
L'articolo 8 regola le procedure per l'approvazione dei progetti inerenti la rete stradale regionale presentati dall' ARES -Piemonte.
L'articolo 9 disciplina la composizione, le procedure di nomina e la durata in carica del Collegio dei Revisori dell' ARES -Piemonte.
L'articolo 10 specifica i compiti assegnati al Collegio dei Revisori.
L'articolo 11 rimanda ad un apposito Statuto l'articolazione interna dell'Agenzia e le sue modalita' operative. Lo Statuto e' approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
L'articolo 12 prevede la possibilita' di attivare, da parte dell' ARES -Piemonte, rapporti di collaborazione con istituti universitari ed organismi di ricerca pubblici, nonche' di avvalersi di consulenze specialistiche per la risoluzione di problemi specifici.
L'articolo 13 individua le forme di finanziamento dell'Agenzia che, In base al proprio programma di attivita', riceve un contributo annuo regionale per le spese di funzionamento ed un finanziamento regionale per la realizzazione di progetti specifici. L' ARES -Piemonte potra' beneficiare di ulteriori entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e di enti pubblici locali, collegati all'attuazione di specifici interventi.
L'articolo 14 rimanda alle norme di contabilita' regionale per l'individuazione della disciplina contabile dell'Agenzia.
L'articolo 15 regola l'assegnazione ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell' ARES -Piemonte.
L'articolo 16 contiene disposizioni transitorie necessarie per consentire l'immediata operativita' dell'Agenzia.