Proposta di legge regionale, n. 7294.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni). 1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) la parola "sette" e' sostituita da "otto".
1. In sede di prima applicazione della presente legge il Consiglio procede all'integrazione del Comitato con il componente mancante entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 1, 2, 3
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1)
2. Il comma 2 dell'articolo 7 e' sostituito dai seguenti:
3. "Allorche' il comitato debba procedere a votazione e si verifichi un caso di parita' il voto del Presidente conta il doppio.
4. Il comitato, nella sua prima seduta elegge due Vicepresidenti con voto limitato a 1. I Vicepresidenti esercitano, alternativamente per un periodo di sei mesi, le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento".
(Norma transitoria)
(Dichiarazione d'urgenza)