Relazione alla Proposta di legge regionale n. 294.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni)
La recente legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 ha istituito il Comitato regionale per le Comunicazioni ( CORECOM ) disciplinandone nel contesto l'organizzazione e il funzionamento e abrogando nel contempo la precedente legge regionale n. del 1977 che disciplinava il precedente Comitato ( CORECOIN ).
Nella fase di prima applicazione della legge, si e' pero' ravvisato come la notevole mole di lavoro che il Comitato deve affrontare richieda una presenza costante dei suoi componenti, anche a turno, al fine di garantirne la piena operativita' a fronte delle competenze di tale organo - che svolge importanti e "necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni" e che e' "organo funzionale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni" - in particolare in concomitanza con il periodo di campagne elettorali. L'attuale previsione legislativa che fissa in sette il numero dei componenti si e' quindi rilevata insufficiente per far fronte alle esigenza predette. E infatti il precedente Comitato, pur con compiti e funzioni diversi e ridotti, era formato da nove componenti.
Si ritiene pertanto di portare a otto i componenti dell'organo definendo nello stesso tempo alcune ulteriori regole di funzionamento.
In particolare si ritiene di definire cosa succede nel caso che in occasione di votazioni vi sia parita' di voti. A tal fine si stabilisce che prevale il voto del Presidente che pertanto conta doppio.
Analogamente si e' ravvisata la necessita' di individuare la figura del Vicepresidente proprio per alleggerire il presidente nei suoi compiti e soprattutto per istituzionalizzare chi deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento sostituendo al previsto criterio dell'eta' l'individuazione da parte del Comitato stesso nella sua prima seduta di due Vicepresidenti che coadiuvano il Presidente e, a turno, lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento.
Proprio in relazione all'urgenza di procedere all'allargamento della composizione del Comitato al fine di metterlo in grado di funzionare nel modo migliore, gli articoli 2 e 3 definiscono i tempi entro cui il Consiglio deve procedere all'integrazione e stabiliscono l'immediata entrata in vigore della legge.