Proposta di legge regionale, n. 7285.
Pulizia dei Fiumi. 1. E' compito della Regione, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, dell'art. 89 comma 1 decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, dell'art. 10 lett. f) legge 18 maggio 1989, n. 183, il monitoraggio e la sorveglianza dei fiumi e dei corsi d'acqua in genere, a fini di preservazione del patrimonio idrografico e di protezione civile, nel rispetto delle normative e delle competenze conservate allo stato.
1. Ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Regione Piemonte considera attivita' di previsione e di prevenzione il monitoraggio e il disalveo dei fiumi rientranti nel territorio della Regione.
1. L'attivita' di previsione contro gli eventi di piena e' il monitoraggio.
1. L'attivita' di prevenzione contro gli eventi di piena e' il disalveo.
1. Nelle aree per le quali non siano ancora stati adottati gli strumenti di programmazione previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, gli interventi previsti dal presente articolo devono comunque essere preceduti dagli adempimenti di cui all'art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37.
1. Per l'effettuazione dei lavori di disalveo e degli interventi accessori la Regione stipula, tramite l'Assessorato all'Ambiente, contratti o convenzioni con soggetti pubblici o privati, in conformita' con le normative nazionali e regionali in materia di lavori pubblici.
1. In tutte le circostanze in cui il prodotto dei lavori di disalveo sia costituito da materiali aventi valore economico e possibilita' di commercializzazione, la Regione provvede ai lavori rilasciando concessioni ai sensi dell'articolo 89 lett. d) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
1. La determinazione di effettuazione dei lavori di disalveo tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, e di cui all'articolo 151 d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
1. Qualora le attivita' di prevenzione regolate della presente legge interessino zone comprese in aree protette, previste dalla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 e s.m.i., ovvero da altre leggi o atti amministrativi, l'Assessorato deve dare immediata comunicazione della proposta di delibera di effettuazione dei lavori, di cui all'art. 5 comma 2, al Consiglio Direttivo degli Enti di Gestione delle rispettive aree protette.
1. Restano impregiudicate le competenze spettanti all'Autorita' di Bacino del Po e ferme le normative di legge e di pianificazione ad oggi adottate che prevedono competenze e funzioni dell'Autorita' nella materia della presente legge. 1. Gli Enti locali sul territorio della Regione svolgono funzioni di previsione come definite all'art. 3 e funzioni di prevenzione come definite all'art. 4 nelle seguenti forme:
1. Relativamente alle concessioni di cui all'art. 7, il contraente che viola le condizioni in esse previste o ad esse accessorie e' soggetto, salvi tutti i rimedi e le sanzioni civili e penali, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a diecimila euro.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(Principi)
2. Nell'ambito di quanto stabilito decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con particolare riferimento all'art. 89 comma 1 lett. c), alle normative ivi richiamate, all'articolo 97 lettera m) R.D. 25 luglio 1904, n. 523, la presente legge disciplina la funzione di polizia idraulica limitatamente ai fini della tutela dell'integrita' dei luoghi, dell'incolumita' delle popolazioni e della corretta manutenzione delle strutture che comunque riguardano i corsi d'acqua.
(Attivita' rilevanti)
2. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, i soggetti agenti si attengono alle prescrizioni di comportamento e agli adempimenti di cui al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge e non derogate o abrogate da norme successive o dalla delibera di cui al comma 3.
3. Per determinare le concrete modalita' di svolgimento delle attivita' previste al comma 1 e meglio definite agli articoli 3 e 4, il Consiglio Regionale adotta, su proposta della Giunta una delibera, che deve precisare tempi e metodi delle attivita' in questione, attenendosi ai seguenti criteri minimi:
a) determinare frequenza e modalita' di sorveglianza che consentano il continuativo monitoraggio dei luoghi, prevedendo un completo monitoraggio con cadenza almeno annuale, entro ciascun mese di luglio;
b) individuare zone di maggiore rischio e attenzione, anche sulla base degli studi compiuti da altre autorita' e degli atti di pianificazione idrogeologica;
c) precisare misure di sicurezza e criteri di intervento per la concreta attuazione dell'attivita' di prevenzione.
4. La Giunta propone al Consiglio l'adozione della delibera di cui al comma 3 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; il Consiglio lo adotta entro i successivi trenta giorni.
(Attivita' di previsione)
2. Ai fini della presente legge si intende per monitoraggio il controllo della conformazione, della profondita' e della sezione dei letti dei corsi d'acqua, nonche' la verifica dell'idoneita' degli argini dei corsi d'acqua a contrastarne l'esondazione.
3. Nell'ambito dell'attivita' di previsione, l'Assessorato all'Ambiente, tramite la Direzione Opere Pubbliche e i suoi uffici decentrati sul territorio, effettua il monitoraggio periodico dello stato dell'alveo dei fiumi presenti nel territorio della Regione.
4. Scopo del monitoraggio e' l'osservazione delle variazioni che intervengono nell'assetto e nella situazione concreta dei corsi d'acqua, dei loro alvei, e delle aree circostanti.
(Attivita' di prevenzione)
2. Ai fini della presente legge, si intende per disalveo:
a) la rimozione di inerti e detriti dal letto del corso d'acqua, in modo da ripristinarne l'assetto ottimale;
b) la rimozione di inerti e detriti dalle rive e dagli argini del corso d'acqua, il taglio e la rimozione di vegetazione che possa interferire con l'assetto del letto del corso d'acqua;
c) il controllo e la manutenzione degli argini, in concomitanza con l'effettuazione dei lavori di cui ai punti precedenti; in particolare il riposizionamento degli inerti a presidio delle rive e dei manufatti (cfr. normativa 1995).
(Procedura di prevenzione. Procedura di massima urgenza)
2. Quando, a seguito del monitoraggio, e' riscontrata una rilevante modificazione dell'assetto dell'alveo del corso d'acqua, la Direzione Opere Pubbliche propone immediatamente all'Assessorato l'emanazione di una determinazione di effettuazione dei lavori necessari al ripristino della situazione di sicurezza.
3. Per rilevante modificazione dell'assetto dell'alveo si intende l'assunzione di una conformazione tale che il variare delle condizioni meteorologiche possa determinare pericolo per l'integrita' dei luoghi o l'incolumita' delle popolazioni.
4. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, casi di rilevante modificazione dell'assetto dell'alveo si considerano i seguenti: accumulo di inerti in eccesso rispetto alle esigenze di portata del fiume; innalzamento, abbassamento, restringimento o allargamento eccessivi dell'alveo; presenza di ostacoli al normale deflusso delle acque.
5. Entro dieci giorni, l'Assessorato, in conformita' al proprio ordinamento, dispone l'effettuazione dei lavori necessari e promuove, in conformita' alle vigenti normative, il rilascio o la stipulazione dei contratti a cio' necessari.
6. Se, nel termine di cui al comma precedente, il dirigente ritiene di non dover procedere ai lavori, rimette la questione alla Giunta regionale che, nella prima adunanza, delibera se procedere o no ai lavori.
7. E' facolta' della Giunta disporre per una sola volta l'acquisizione di ulteriori elementi tecnici; la decisione deve comunque essere adottata entro novanta giorni dalla rimessione di cui al comma precedente.
8. Nei casi di massima urgenza e di imminente pericolo per l'integrita' dei luoghi e l'incolumita' delle popolazioni, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 10 aprile 1948, n.1010 e delle successive disposizioni che prevedano competenze diverse da quella della Regione, l'Assessorato ordina l'immediata esecuzione degli interventi strettamente indispensabili con mezzi e forze disponibili nei tempi piu' brevi.
(Affidamento dei lavori di disalveo)
2. In alternativa, e' facolta' dell'Assessorato deliberare l'esecuzione di interventi per il tramite del proprio apparato di persone e mezzi materiali.
3. In ogni caso, deve essere individuato un direttore dei lavori, con compiti di supervisione e sorveglianza.
4. Nelle convenzioni con gli enti locali di cui all'art. 11 comma 3 e' possibile prevedere al preventiva individuazione del direttore dei lavori nell'ambito degli appartenenti agli uffici tecnici dei comuni interessati dall'intervento.
(Lavori di disalveo con estrazione di materiali pregiati. Concessione estrattiva)
2. Il disciplinare delle concessioni di cui al comma 1 deve necessariamente:
a) Prevedere il passaggio di proprieta' dei materiali di risulta in capo all'estrattore;
b) Contenere la determinazione del corrispettivo che l'estrattore corrisponde alla Regione per l'acquisto del materiale, secondo la normativa di cui al decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
c) In ogni caso, quantomeno, non comportare alcun onere per l'Amministrazione;
d) Contenere una clausola in virtu' della quale, per tutti gli effetti di legge, il passaggio di proprieta' in capo all'estrattore dei materiali di risulta dei quali e' previsto il trasferimento avviene al momento della separazione dal terreno o della prima movimentazione.
(Rapporti con la normativa e le Autorita' preposte alla tutela dei beni ambientali)
2. La Regione comunica alla Soprintendenza la determinazione di cui al comma 1, per le finalita' previste dall'articolo 151 d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490; l'esecuzione della determinazione rimane sospesa durante la pendenza del termine di sessanta giorni previsto dalla norma citata.
3. Il comma 2 non si applica quando, con motivata determinazione dell'Assessorato, si interviene secondo la procedura di emergenza prevista dall'art. 5 comma 8.
(Rapporti con gli Enti di gestione delle aree protette sul territorio regionale)
2. Nel termine di dieci giorni previsto per l'adozione della determinazione, e' facolta' dei ridetti Consigli Direttivi far pervenire all'Assessore osservazioni e proposte al riguardo.
3. I commi 1 e 2 non si applicano qualora, con motivata determinazione dell'Assessorato, si interviene secondo la procedura di emergenza prevista dall'art. 5 comma 8.
(Rapporti con l'Autorita' di Bacino del Po, la normativa in materia e l'attivita' di pianificazione)
(Attribuzioni degli Enti locali)
a) in modo autonomo;
b) su delega della Direzione Regionale per le Opere Pubbliche;
c) su avvalimento di questa.
2. In ogni caso, lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge da parte degli Enti locali, quando non deriva da iniziativa della Direzione Generale, comporta obbligo di tempestiva informazione a favore di questa.
3. E' facolta' della Direzione Regionale stipulare, con gli Enti locali o loro associazioni, comunque denominate, convenzioni per disciplinare gli aspetti operativi delle funzioni previste dal presente articolo. In dette convenzioni possono essere previsti.
4. La Giunta regionale esercita controllo preventivo sulle convenzioni di cui al comma precedente e ha facolta' di interdirne la stipula.
5. Le funzioni di previsione di cui all'art. 3 spettanti agli Enti locali sono svolte con le modalita' previste dalla lettera a) e dalla lettera b) del comma 1 e consistono nell'osservazione dello stato dei corsi d'acqua e delle zone limitrofe.
6. Nell'esercizio dell'attivita' di previsione nella forma di cui alla lettera a) del comma 1 gli Enti locali determinano modalita' e impiego di personale secondo i rispettivi ordinamenti e in armonia con le loro esigenze.
7. Nell'esercizio dell'attivita' di previsione nella forma di cui alla lettera b) del comma 1, la Direzione regionale oltre a demandare gli adempimenti agli Enti locali, puo' servirsi direttamente delle forze di Polizia Municipale per l'osservazione, secondo le modalita' e nei limiti determinati con preventiva deliberazione della Giunta Regionale, sentendo preventivamente i Comuni e dando conto delle loro osservazioni (circolare).
8. Le funzioni di prevenzione di cui all'art. 4 spettanti agli Enti locali sono svolte con le modalita' previste dalla lettera b) e dalla lettera c) del comma 1 e comprendono tutte le attivita' previste dall'art. 4.
9. In entrambe le ipotesi, gli Enti locali sono investiti della verifica della conformita' dei lavori di prevenzione rispetto a quanto previsto nei relativi contratti e alle normative vigenti.
10. Le funzioni di prevenzione sono comunque esercitate per il tramite dei corpi di Polizia Municipale e degli uffici tecnici comunali.
(Sanzioni amministrative)
2. Relativamente ai contratti di cui all'art. 6, il contraente che viola le condizioni in essi previste e' soggetto, salvi tutti i rimedi e le sanzioni civili e penali, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a cinquemila euro.
3. Competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo e' l'Assessorato all'Ambiente.