Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 285.

Pulizia dei Fiumi



Le esigenze concrete che il provvedimento all'esame mira a soddisfare sono sotto gli occhi di tutti.
Lo spazio normativo che esso intende occupare e' delimitato, da un lato, dalle attribuzioni regionali e, dall'altro, dalla materia di cui, in concreto, ci si occupa: ovviamente, seppur distinti, i due profili sono strettamente connessi.
Nel primo profilo, quello delle attribuzioni della Regione, la potesta' da esercitare, oltre che nel normale alveo di potesta' legislativa ripartita, rientra:
in primo luogo, nella previsione del decreto legislativo 112/98, che "conferisce" (ai sensi della legge 5911997, "Bassanini 1") alle regioni le funzioni di polizia idraulica precedentemente appannaggio dello stato nonche' le competenze in materia di concessione di estrazione di materiale litoide;
in secondo luogo, nella potesta' riconosciuta dalla legge 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) di provvedere all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica e alla manutenzione degli impianti in genere, nei bacini di rilievo regionale e infraregionale.
In questo primo profilo, risulta cosi' coperto tutto lo spettro di possibili ambiti di intervento, sia dal punto di vista della "rilevanza giuridica" del corso d'acqua su cui si interviene, sia dal punto di vista del contenuto dell'intervento.
Nel secondo profilo, per quanto attiene alla materia che la legge disciplina, lo scopo che il legislatore si prefigge e' quello di utilizzare gli strumenti giuridici e gli spazi operativi di cui dispone al fine di combinare le esigenze di protezione civile con le nuove attribuzioni amministrative della Regione.
Cosi', le attivita' che vengono svolte nell'ambito considerato dalla legge sono espressamente finalizzate alla tutela dell'integrita' dei luoghi e dell'incolumita' delle popolazioni, nonche' alla conservazione del patrimonio idrografico e delle strutture che riguardano i corsi d'acqua.
Lo scopo e' ottenuto individuando attivita' rilevanti ai fini della legislazione nazionale sulla protezione civile idonee a localizzare situazioni di pericolo connesse con l'assetto dei corsi d'acqua e finalizzate a operare in modo tempestivo per mettere in sicurezza i luoghi, e sottoponendole alla disciplina, ora interamente di competenza regionale, della cura delle acque pubbliche e dei luoghi ad esse pertinenti.
Il tutto e' orientato nell'ottica dell'intervento di rimozione del materiale in eccesso negli alvei fluviali: anche questo profilo della normativa e' basato sull'ottica dell'utilizzo degli strumenti disponibili nell'ordinamento nell'ambito delle competenze regionali.
Cosi', le attivita' rilevanti ai tini della protezione civile vengono delineate secondo le concrete esigenze di regimazione degli alvei, e per esse si fa riferimento alle normative di rango nazionale, ove esistenti.
Le attivita' rilevanti sono monitoraggio e disalveo dei fiumi, in ottica di previsione e prevenzione.
Le modalita' di svolgimento della concreta sorveglianza possono essere ricalcate dalla normativa, piuttosto risalente, contenuta nel R.D. 2669/1937, ovvero possono essere stabilite con una deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, in ossequio a criteri minimi contenuti nell'articolo 2 della legge.
E' previsto, per altro, un meccanismo che dovrebbe provocare la tempestiva adozione della delibera: e' infatti stabilito un termine nella legge stessa (proposta entro 30 giorni dall'entrata in vigore, approvazione entro i successivi 30 giorni).
In definitiva, comunque, l'effetto complessivo che si tende a raggiungere e' quello di avere "il polso" della situazione complessiva e nelle zone di maggiore attenzione, nonche' quello di avere criteri uniformi per l'attivita' di prevenzione. Nel dettaglio, le attivita' disciplinate dalla legge sono, come detto, previsione e prevenzione.
Entrambe sono definite in modo quanto piu' possibile dettagliato e circostanziato, negli articoli 3 e 4, senza pero' sacrificare la prospettiva di ampliare le possibilita' di intervento e di adattarle alle situazioni contingenti.
Le procedure da seguire per il monitoraggio, prive di particolari difficolta' sono essenzialmente stabilite con la delibera consiliare.
Maggiore attenzione deve invece essere dedicata alle procedure da seguire per l'attuazione degli interventi di disalveo.
In ossequio alla legge dello stato (legge 37/1994), dove non vi sia ancora stata la predisposizione di idonei strumenti pianificatori, e' indispensabile far precedere ogni intervento dal idonei studi di impatto e preventivi approfondimenti tecnici, da realizzarsi a cura dell'amministrazione che interviene.
Sotto il profilo operativo, assume ruolo centrale la rilevante modificazione dell'alveo rispetto ai suoi assetti ottimali: essa e' a sua volta definita, nelle grandi linee e con elasticita' logica, dal provvedimento.
Quando una rilevante modificazione sia riscontrata, si attiva una procedura per cui l'assessorato all'Ambiente, su iniziativa della Direzione Opere Pubbliche, adotta, secondo il proprio ordinamento, una determina di effettuazione dei lavori necessari, stipulando contratti o rilasciando concessioni estrattive di materiale litoide, a seconda che il materiale di risulta sia o meno suscettibile di valutazione economica.
L'adozione deve intervenire entro dieci giorni dalla proposta, salvo che l'assessorato ritenga di non dover procedere: in tale eventualita' investe la Giunta della decisione, che deve essere adottata nella prima seduta utile, salvi ulteriori approfondimenti.
Nell'eventualita' che si versi in una situazione di grave pericolo per le persone o l'integrita' dei luoghi, salvi i poteri, previsti con legge dello Stato, del ministero dei Lavori Pubblici, si puo' adottare la procedura di massima urgenza, per la quale I 'Assessorato puo' deliberare immediatamente i lavori di stretta necessita'. Una volta deciso che occorre intervenire, e' prevista la possibilita' di adottare due procedure, a seconda che il materiale di risulta degli interventi sia o meno suscettibile di valutazione economica. Nel caso negativo, si puo' stipulare un normale contratto di appalto di lavori, oneroso per l'Amministrazione, avente ad oggetto gli interventi necessari, con le normali procedure previste dalla legge; in alternativa, ove possibile, si puo' addivenire a una convenzione con altri soggetti pubblici interessati all'intervento, o operare direttamente in economia.
In caso positivo, invece, l'amministrazione rilascia concessioni di estrazione di materiale litoide dall'alveo del corso d'acqua, prevedendo nel disciplinare allegato alla concessione, le quantita' di materiale da estrarre e la determinazione del canone, secondo quanto previsto dalla legge 275/1993.
Il sistema delineato dal provvedimento si interseca con numerosi altri, relativi a competenze e attribuzioni di diverse autorita', e, fondamentalmente, non puo' prescindere dall'apporto dei comuni e degli altri enti locali, in piu' immediata relazione col territorio.
Dal primo punto di vista, si prevede l'obbligo di informare le autorita' di amministrazione delle aree protette della necessita' di svolgere interventi nell'ambito del territorio eventualmente loro affidato.
Gli organi di vertice di dette autorita' hanno facolta' di presentare tempestivamente osservazioni e proposte, delle quali l'Amministrazione deve dare conto secondo i principi generali dell'azione amministrativa, ma non hanno potere di bloccare l'intervento.
Relativamente alle autorita' preposte alla tutela dei beni ambientali, la determina di effettuazione degli interventi tiene luogo di qualsiasi altro atto autorizzativo di competenza regionale, mentre per le autorita' statali e' prevista la comunicazione della determinazione dell'assessorato per l'approvazione, anche mediante il silenzio assenso.
Nelle more dell'approvazione o della formazione del silenzio assenso l'esecuzione materiale della determinazione rimane sospesa, salvo il caso che si versi in situazione di urgente necessita' per salvaguardare l'incolumita' delle persone o l'integrita' dei luoghi.
Dal secondo punto di vista, si prevede che gli enti locali abbiano possibilita' di svolgere attivita' di monitoraggio e disalveo, rispettivamente, in forma autonoma e delegata, ovvero delegata e mediante avvalimento della Regione.
Lo svolgimento di dette funzioni puo' essere disciplinato mediante convenzioni con la Regione, in funzione delle quali puo' essere prevista l'erogazione di fondi a beneficio degli enti locali aderenti. In tale ottica, il molo degli enti locali assume centralita' sotto piu' profili: dalla concreta attivita' di sorveglianza, alla possibilita' di direzione dei lavori di disalveo da parte degli uffici tecnici, alla verifica della conformita' dei lavori svolti.
Infine, sono previste sanzioni amministrative di rilievo per il caso di violazione dei contratti o dei disciplinari di concessione per le opere di disalveo: la scelta si giustifica con la fondamentale importanza delle opere in questione e con la loro incidenza su una sfera di massima delicatezza, dal punto di vista ambientale.