Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7284.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza BSE nel Settore zootecnico.

Presentata da ALBANO NICOLETTA, ANGELERI ANTONELLO, BOLLA EMILIO, BOTTA MARCO, BRIGANDI' MATTEO, BUSSOLA CRISTIANO, CARACCIOLO GIOVANNI, CHIEZZI GIUSEPPE, COSTA ROSA ANNA, DEORSOLA SERGIO, DUTTO CLAUDIO, GALLARINI PIER LUIGI, GALLI DANIELE, GHIGLIA AGOSTINO, GIORDANO COSTANTINO, MANICA GIULIANA, MARCENARO PIETRO, MORICONI ENRICO, MULIERE ROCCHINO, PAPANDREA ROCCO, PEDRALE LUCA, PLACIDO ROBERTO, POZZO GIUSEPPE, RIBA LIDO, RIGGIO ANGELINO, RONZANI GIANNI WILMER, ROSSI GIACOMO, SAITTA ANTONINO, SALERNO ROBERTO, TOMATIS VINCENZO, TOSELLI PIETRO FRANCESCO.

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.
(Finalita')

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina ( BSE ), a completamento di quanto previsto dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, considerate le particolarita' produttive delle aziende zootecniche piemontesi, caratterizzate da razze, categorie e modalita' di allevamento che conferiscono ai prodotti caratteristiche di qualita' che non sono adeguatamente salvaguardate dal citato provvedimento nazionale, la Regione interviene a favore delle aziende zootecniche piemontesi alfine di assicurare l'operativita' delle aziende stesse compromessa dal perdurare dell'emergenza di cui sopra.

Art. 2.
(Interventi previsti)

1. Le misure previste sono destinate ad interventi per assicurare, in conformita' all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, l'agibilita' degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attivita' agricola ed i conseguenti danni economici e sociali.
2. A tal fine, nei limiti della dotazione finanziaria, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere ai bovini maschi ed alle vacche di razze da carne con eta' superiore ai 20 mesi, corrisposto in forma forfetaria, per i capi presenti in stalla per almeno 5 mesi sul territorio della Regione Piemonte a decorrere dal 1° gennaio 2001, risultanti iscritti all'anagrafe zootecnica nazionale ed in riferimento alla consistenza di stalla esistente al 1° gennaio 2001 dichiarata dal produttore con autocertificazione; tale contributo e' quantificato in 700.000 lire/capo.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge e' istituito un nuovo capitolo denominato "Interventi per assicurare l'agibilita' degli impianti di allevamento compromessa dall'emergenza BSE e per evitare l'interruzione dell'attivita' agricola ed i conseguenti danni economici e sociali".
2. La copertura finanziaria per l'anno 2001 e' pari a Lire 30.000.000.000, mediante riduzione per pari importo del cap. 15190. Per gli esercizi successivi si provvedera' in sede di predisposizione del bilancio previsionale mediante apposito stanziamento.

Art. 4.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.