Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7265.

Norme sul Servizio civile in Piemonte.

Presentata da CATTANEO VALERIO, POZZO GIUSEPPE, TOSELLI PIETRO FRANCESCO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Art. 1.
(Oggetto e principi)

1. La Regione Piemonte promuove e incentiva il servizio civile, quale istituto alternativo al servizio militare obbligatorio e quale attivita' di volontariato, riconoscendone l'altissimo valore formativo individuale e di risorsa sociale.
2. La promozione e incentivazione avvengono nell'ambito e nei limiti della Costituzione, della legislazione nazionale e in coordinamento con gli organismi e le autorita' statali preposte.
3. La Regione Piemonte, per le finalita' di cui alla presente legge e nei limiti da essa stabiliti, si vale della collaborazione e dell'intervento degli enti locali presenti sul territorio della Regione.
4. Nell'ambito del servizio civile quale attivita' di volontariato, la Regione Piemonte riconosce, promuove e persegue con azioni e provvedimenti positivi la piena uguaglianza tra uomini e donne.

Art. 2.
(Finalita')

1. L'azione della Regione Piemonte deve essere finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
1) Incentivare e valorizzare il servizio civile;
2) Promuovere le iniziative di orientamento e formazione per le finalita' di cui al n.1);
3) Svolgere le attivita' di cui ai numeri precedenti anche in funzione della prestazione di servizio civile volontario e indipendente dall'assolvimento degli obblighi di leva.

Art. 3.
(Ambiti di svolgimento del Servizio civile)

1. I settori in cui puo' svolgersi la prestazione del servizio civile sono determinati dalla legge dello Stato.
2. In questo ambito, la Regione Piemonte valorizza e promuove in particolare la prestazione di servizio nel campo della protezione civile.
3. A tale scopo, in ogni progetto di servizio civile, la Regione inserisce programmi formativi, di informazione e di addestramento agli interventi di protezione civile, con particolare riguardo alle attivita' di prevenzione e soccorso.

Art. 4.
(Consulta regionale per il Servizio civile)

1. E' istituita la Consulta regionale per il Servizio Civile.
2. Alla Consulta sono attribuiti le seguenti funzioni:
a) funzioni consultive in materia di servizio civile a favore degli organi della Regione e degli altri soggetti interessati;
b) funzioni propositive in materia di progetti di servizio civile, con particolare riguardo al miglioramento del servizio;
c) funzioni di raccordo e collegamento tra le realta' e le autonomie locali e gli Enti beneficiari del servizio civile, la Regione e gli Uffici Centrali competenti in materia.
3. La Consulta e' composta da rappresentanti della Regione, degli Enti fruitori del servizio civile, degli Enti Locali, degli altri soggetti individuati con il regolamento di cui al comma quarto del presente articolo.
4. Alle adunanze puo' partecipare con diritto di parola e di voto un rappresentante dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile o della Sede Regionale per il Piemonte.
5. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'adozione di un regolamento con cui sono stabiliti esatta composizione, modalita' di funzionamento, attribuzioni e regime giuridico della Consulta.
6. La Consulta, nella sua prima adunanza, puo' adottare un regolamento interno per quanto non ancora disciplinato.
7. Il Consiglio Regionale elegge i rappresentanti della Regione alla Consulta.
8. La durata in carica della Consulta coincide con quella del Consiglio regionale, salva la proroga dei poteri fino all'insediamento dei nuovi nominati.

Art. 5.
(Enti locali)

1. E' compito degli Enti Locali collaborare con la Regione e gli organi e soggetti competenti per il conseguimento delle finalita' della presente legge.
2. In particolare, a titolo esemplificativo, Province e Comuni promuovono e curano la comunicazione e il coordinamento tra i singoli, le realta' collettive presenti sul territorio, a qualsiasi titolo interessate al servizio civile, da una parte, e la Regione e gli organismi nazionali, dall'altra.
3. Le concrete modalita' di collaborazione possono essere stabilite con provvedimento della Giunta Regionale, emanato su proposta della Consulta di cui all'art. 4.
4. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, e' comunque facolta' degli Enti Locali costituire appositi uffici, o destinare allo scopo uffici gia' esistenti, anche in forma associata o consortile; dell'avvenuta istituzione o destinazione gli Enti Locali da'nno notizia alla Consulta di cui all'art. 4 per le conseguenti iniziative di pubblicizzazione.

Art. 6.
(Indirizzi e linee operative)

1. E' compito della Giunta regionale, su proposta della Consulta di cui all'art. 4, approvare con cadenza almeno annuale un programma d'azione con cui si stabiliscano:
1) i criteri cui attenersi nella scelta degli ambiti operativi, entro i limiti determinati dalla normativa nazionale;
2) gli obiettivi di formazione, dei responsabili e degli operatori, da perseguire per l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' della prestazione del servizio e di tutte le attivita' ad esso connesse, e le modalita' per raggiungere detti obiettivi;
3) le modalita' di funzionamento e di sviluppo del sistema informativo di cui all'art. 6.

Art. 7.
(Comunicazione e informazione)

1. E' compito della Regione istituire e gestire un sistema informativo sul servizio civile.
2. Nell'ambito dell'informazione di cui al comma 1, la Regione persegue i seguenti fini:
1) favorire la conoscenza e la diffusione degli istituti connessi con il servizio civile da parte dei giovani e degli enti interessati;
2) promuovere e valorizzare le forme associative degli enti di servizio civile;
3) diffondere la cultura del servizio civile.
3. Le concrete modalita' di informazione e diffusione presso il pubblico delle iniziative sono determinate annualmente dalla Consulta di cui all'art. 4, mediante l'adozione di un programma di azione.

Art. 8.
(Formazione)

1. La Regione Piemonte, nell'ambito degli indirizzi e delle linee operative di cui all'art. 5, su proposta della Conferenza di cui all'art. 4, promuove e cura la formazione e l'aggiornamento dei responsabili del servizio civile.
2. Parimenti, la Regione promuove e cura la formazione e l'addestramento dei prestatori di servizio civile.
3. Entrambi i compiti di cui ai commi precedenti sono perseguiti mediante l'organizzazione di corsi e seminari.
4. Gli enti fruitori del servizio civile, le organizzazioni di volontariato e le loro strutture associative sono, in linea di principio, tenuti all'organizzazione concreta dei corsi e seminari di formazione, secondo le istruzioni dettate nei programmi di cui all'art. 5.

Art. 9.
(Banca dati del servizio civile)

1. E' istituita la banca dati del servizio civile presso la Regione Piemonte. La banca dati contiene le informazioni relative a tutti i soggetti a qualsiasi titolo partecipanti a progetti di servizio civile.
2. Tutti i soggetti in questione sono tenuti a fornire e aggiornare le informazioni utili al corretto funzionamento della banca dati.
3. La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento istituzione, struttura, funzionamento, regime giuridico, dotazioni e ogni altro elemento della banca dati.

Art. 10.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 500 milioni.
2. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al precedente comma si provvede mediante istituzione nello stato di previsione della spesa per il corrente anno, di apposito capitolo con la seguente denominazione: "Spese per la promozione del Servizio civile" e la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire 500 milioni e mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15910.
3. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.