Relazione alla Proposta di legge regionale n. 265.
Norme sul Servizio civile in Piemonte
La legge si apre con una dichiarazione di principio che chiarisce l'atteggiamento del legislatore regionale verso l'istituto, nelle molteplici dimensioni che esso puo' assumere, sotto il profilo della funzione (alternativo al servizio militare o di iniziativa volontaria), della dimensione individuale o collettiva, della finalita' formativa individuale e di risorsa sociale e collettiva.
Le finalita' di incentivazione e sviluppo che la Regione si propone avvengono, naturalmente, nell'ambito che la Costituzione e i principi delle leggi dello Stato ad essa riservano, in coordinamento funzionale con le Autorita' dello Stato e con la collaborazione degli Enti Locali.
Nell'ambito di un istituto di alto valore civico e individuale, la Regione assume l'obbligo, che compete normalmente al datore di lavoro, di promuovere la parita' tra uomini e donne con opportune azioni positive.
Le concrete finalita' che, nell'alveo tracciato dai principi delle leggi dello Stato, la Regione persegue sono, oltre all'incentivazione e valorizzazione, la formazione e l'orientamento dei giovani nel servizio civile e la affermazione di questo anche oltre la dimensione di alternativa al servizio militare armato.
Il quadro di legge statale e' riferimento primo e irrinunciabile per la determinazione dell'ambito di svolgimento del servizio civile, ma la Regione valorizza e incentiva in modo particolare il delicato settore della protezione civile, punto nevralgico di funzionamento dell'organizzazione sociale in situazioni di crisi che si propongono con triste frequenza negli ultimi anni.
A tale scopo, ogni singolo progetto di servizio deve contenere, nei limiti del possibile, programmi di informazione e addestramento pratico alle operazioni di protezione civile, che coinvolgano gli operatori interessati al servizio e chi e' destinato a beneficiarne.
Gli ambiti di prevenzione e soccorso, mutuati dalle definizioni contenute nella legge 225/1992, istitutiva del servizio nazionale di protezione civile, sono i piu' idonei al coinvolgimento concreto e alla preparazione del cittadino all'eventualita' di fatti calamitosi.
La legge prevede l'istituzione e il funzionamento di un organismo espressamente volto alla gestione degli aspetti salienti del servizio civile in Piemonte: la Consulta.
Si tratta di un organo collegiale, previsto nelle linee generalissime dal testo, che riceve attribuzioni estremamente ampie e potenzialmente nevralgiche sull'argomento.
Le funzioni consultive, propositive e di raccordo e collegamento, tra i soggetti istituzionali e privati interessati al servizio civile, rivestono la massima ampiezza e importanza e sono formulate in modo da lasciare il massimo di spazio operativo agli orientamenti che il collegio riterra' di assumere.
Questa scelta e' consentita - anzi imposta - dalla particolare composizione della Consulta, organo ad ampia partecipazione e nel quale convergono e si confrontano soggetti portatori di interessi ed esigenze estremamente vari e ampi.
La legge prevede la necessaria partecipazione della Regione, degli Enti Locali e degli Enti che si avvalgono del servizio civile; I rappresentanti degli uffici nazionali possono comunque, a propria discrezione, prendere parte alle sedute, con facolta' di prendere la parola e possibilita' di votare: e' cosi' garantito, ove ritenuto necessario, un punto di raccordo e partecipazione il piu' possibile esteso.
Un regolamento prevede le proporzioni di composizione, l'ulteriore partecipazione di altri soggetti che devono essere rappresentati, le esatte attribuzioni e il regime giuridico dettagliato.
Il regolamento e' di adozione consiliare, su proposta della Giunta: nel silenzio della legge, vi e' la possibilita' di adottare una deliberazione che contenga, in allegato, il regolamento; questo snellisce la procedura, rinviando la determinazione del dettaglio normativo a sedi informali e piu' rapide della discussione in aula, che non e' tuttavia preclusa.
La Consulta ha poi potere normativo autonomo, negli spazi di decisione residui, circa il proprio funzionamento e organizzazione.
Strutturalmente, la Consulta ha una vita legata a quella del Consiglio: di esso e' espressione elettiva e la sua durata in carica coincide con quella dell'Assemblea consiliare, salva la proroga per evitare vuoti di funzionamento.
Il ruolo degli Enti Locali e delle forme associative tra di essi e', in linea di principio, di collaborazione e coordinazione con gli altri organismi interessati dal servizio civile.
Data la posizione nevralgica sul territorio, e' naturale attribuire loro un ruolo centrale nella comunicazione e nella gestione dei rapporti con le singole realta' dei cui interessi sono esponenti, sia in dimensione individuale che collettiva.
Al di la' dei principi, la concreta collaborazione e partecipazione degli Enti Locali all'attivita' deve essere definita dalla Consulta, alla quale detti Enti partecipano di diritto tramite loro rappresentanti, realizzando cosi' una sostanziale realta' di autonomia partecipativa alle funzioni regionali: in concreto, la Giunta stabilisce i modi collaborazione in conformita' alle decisioni della Consulta.
L'autonomia degli Enti Locali trova espressione anche nel riconoscimento della possibilita' di dar vita a uffici propri ed autonomi ai fini della collaborazione e della concreta partecipazione dei soggetti interessati sul territorio.
Il necessario coordinamento con la Regione trova espressione nell'informazione circa dette iniziative, ai fini della massima conoscenza presso il pubblico.
Per quanto concerne le concrete linee operative delle funzioni regionali previste dalla legge, e' compito della Giunta adottare specifici e dettagliati programmi d'azione, su proposta della Consulta, che e' l'organo che piu' direttamente conosce le singole questioni ed esigenze.
Questo sistema, pur garantendo la riferibilita' degli indirizzi adottati al governo regionale, tiene in debito conto le istanze provenienti dagli operatori interessati dal concreto svolgersi delle iniziative.
Il sistema informativo sul servizio civile e' l'indispensabile veicolo di pubblicizzazione e gestione del patrimonio di conoscenze e cultura acquisito mediante l'esercizio delle funzioni previste dalla legge.
Esso assume una duplice dimensione funzionale: propugnazione delle iniziative e attivita' connesse col servizio civile e della cultura ad esso inerente, da un lato, nonche' contemporanea acquisizione delle istanze e delle idee provenienti dai destinatari dell'informazione stessa, a livello di base, dall'altro.
Le concrete modalita' di svolgimento di quest'opera devono essere oggetto di un programma d'azione adottato dalla Consulta: questo garantisce l'indispensabile flessibilita' e la duttilita' richieste dal settore informativo, in continua evoluzione e quotidianamente arricchito di nuove possibilita' di comunicazione.
La formazione e' forse uno dei punti piu' nevralgici dell'architettura che la legge deve fondare: anche in questo caso, tuttavia, il legislatore non si spinge oltre l'affermazione di principi e metodi, per consentire la necessaria flessibilita' di veicoli e iniziative.
I punti fermi che si pongono sono, ancora una volta, la decisione della Giunta, su proposta della Consulta, per garantire autorevolezza e copertura finanziaria, da una parte, e adeguatezza e tempestivita' d'azione, dall'altra.
La formazione e' ovviamente un incombente che riguarda sia i responsabili del servizio civile che i prestatori dello stesso.
Le modalita' concrete, volutamente descritte in modo generico e indeterminato, sono l'organizzazione di appositi corsi e seminari, in modo da sottolineare la dimensione non solo individuale della formazione, senza per questo escluderla o impedirla.
In linea di principio, la formazione e' compito degli enti che fruiscono del servizio civile; questa previsione, piu' che per addossare un onere, serve per stabilire il principio che l'opera da compiere deve necessariamente essere conformata sulle esigenze di chi e' piu' vicino al beneficiario.
La Regione e' investita del compito di creare e gestire una banca dati del servizio civile.
Si tratta di un indispensabile completamento della struttura creata in funzione dell'efficace ed efficiente svolgimento dei compiti afferenti al servizio civile.
La banca dati contiene le informazioni, relative ai soggetti comunque coinvolti nella prestazione del servizio civile, che possono servire alla corretta gestione e al miglioramento di essa.
Correlativamente, tutti questi soggetti sono tenuti a fornire i dati che possono rivestire un qualche interesse.
La normativa di dettaglio, prevedibilmente bisognosa di aggiustamenti e modifiche "in corso d'opera" viene dettata con strumenti quanto piu' possibile flessibili, in primo luogo un regolamento della Giunta.