Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7256.

Disciplina in materia di impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Capo I. Finalita' ed ambito di applicazione

Art. 1.
(Obiettivi)

1. La presente legge persegue obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche conformemente all'articolo 32 della Costituzione.

Art. 2.
(Finalita')

1. Le disposizioni che seguono disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti fissi radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi, di seguito denominati impianti, nonche' il controllo sul loro esercizio, in attuazione della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), al fine di:
a) assicurarne l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione, in raccordo con la pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica locale;
b) limitare l'inquinamento ambientale, dovuto alle emissioni elettromagnetiche di tali impianti, anche tramite la definizione di eventuali obiettivi di qualita', in coerenza con gli indirizzi statali;
c) garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche attinenti l'esercizio degli impianti.

Art. 3.
(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni della legge si applicano a tutti gli impianti fissi radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz , nel rispetto dei limiti di esposizione fissati dal decreto del Ministero dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana).
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli impianti il cui funzionamento e' finalizzato a collegamenti di tipo ottico (punto-punto), agli apparati del Ministero degli Interni, delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo forestale e della Polizia municipale, nonche' della Protezione civile, dei Servizi di emergenza e reperibilita' sanitaria e degli impianti a servizio dei trasporti pubblici.
3. I soggetti di cui al comma 2, sono tenuti a comunicare al Comune, prima dell'attivazione degli impianti ovvero entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche tecniche degli impianti, anche a salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 1.
4. La presente legge non si applica agli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori la cui attivita' nazionale ed internazionale e' regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1996, n. 1214 (Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori).

Art. 4.
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della legge si assumono le seguenti definizioni:
a) aree sensibili: aree di particolare densita' infrastrutturale o con servizi collettivi dedicati alla tutela della salute ovvero alla popolazione infantile per le quali la pubblica amministrazione prevede l'adozione di localizzazioni alternative;
b) catasto degli impianti fissi radioelettrici: archivio informatizzato contenente, i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti;
c) esercizio degli impianti fissi radioelettrici: l'attivita' di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazione;
d1) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o piu' trasmettitori, nonche' ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
d2) impianto fisso per telefonia mobile: e' la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
d3) impianto fisso per radiodiffusione: e' la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
e) livello di esposizione: e' il valore di intensita' di campo elettrico, magnetico o di densita' di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano;
f) obiettivo di qualita': e' il livello di esposizione dovuto all'emissione di campo elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, usando tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, al fine di consentire la minimizzazione dell'esposizione della popolazione e realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge anche con riferimento alla protezione da possibili effetti a lungo termine, tenuto conto della qualita' del servizio;
g) piano comunale: documento riferito al territorio comunale, che disciplina la localizzazione degli impianti sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e degli indirizzi di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale;
h) programma localizzativo: documento di proposta dei gestori, con validita' annuale, per l'installazione di impianti nel territorio di un comune ovvero di piu' comuni;
i) audizione: modalita' di raccordo tra i soggetti istituzionali, i portatori di interessi diffusi e i titolari degli impianti che si esprimono in contraddittorio sui programmi di sviluppo, gestione e risanamento degli impianti stessi.

Capo II. Funzioni

Art. 5.
(Competenze della Regione)

1. Nell'ambito delle proprie competenze la Regione:
a) fissa le linee guida contenenti i criteri generali per la localizzazione degli impianti, sentite le Province, fatte salve le prerogative dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
b) definisce i criteri per l'individuazione di aree sensibili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
c) disciplina le modalita' di intervento per il risanamento ambientale di cui all'articolo 9;
d) definisce le modalita' di conseguimento di obiettivi di qualita' improntati a principi di tutela sanitaria e ambientale;
e) promuove e finanzia la costituzione, in termini coerenti e funzionali al Sistema informativo regionale ambientale, del catasto degli impianti fissi radioelettrici definendone le modalita' di realizzazione e di gestione e garantendo il raccordo unitario e il riordino omogeneo di tutte le attivita' di catasto di impianti radioelettrici e linee elettriche generanti campi elettromagnetici e la messa a disposizione alle Province, in armonia con le norme nazionali generali e di settore;
f) definisce la misura degli oneri di cui all'articolo 16 e le modalita' di corresponsione agli enti locali titolari delle funzioni autorizzative, unitamente alla misura e alla durata della polizza assicurativa di cui all'articolo 15;
g) definisce le linee guida finalizzate alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'installazione, alla modifica e all'esercizio degli impianti;
h) fissa le modalita' per il rilascio del parere tecnico sugli impianti fissi elaborato dall' ARPA ;
i) promuove il processo di partecipazione di enti, operatori ed associazioni, stabilendo altresi' le forme di raccordo tra gli enti titolari di competenze dirette nella materia al fine di armonizzare i processi decisionali ed autorizzativi per il risanamento e la riqualificazione ambientale del territorio, nonche' le necessarie forme di intesa e di accordo di programma, anche nel quadro dei programmi regionali di tutela ambientale di cui alle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. Le funzioni di cui al comma 1 vengono esercitate dalla Giunta regionale con atto regolamentare da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Competenze delle Province)

1. Le Province, nel quadro delle norme di riordino delle autonomie locali e delle rispettive funzioni amministrative, fermo restando quanto previsto nei successivi articoli, provvedono a:
a) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 11, comma 5, tenendo conto delle linee di indirizzo del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e all'articolo 57 del d. lgs. n. 112/1998;
b) esercitare le funzioni di controllo e verifica sulla corretta applicazione delle linee guida regionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
c) favorire la composizione di eventuali conflitti fra comuni limitrofi in relazione ai piani comunali;
d) promuovere azioni di risanamento riguardanti impianti che generano campi elettromagnetici che si propagano sul territorio di piu' Comuni;
e) esercitare in via sostitutiva le competenze comunali nel caso di inadempienza all'obbligo di approvazione dei piani comunali; i relativi costi sono a carico dei Comuni inadempienti.

Art. 7.
(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni, nel quadro delle norme di riordino delle autonomie locali e delle rispettive funzioni amministrative, fermo restando quanto previsto nei successivi articoli e nel rispetto di criteri di semplificazione amministrativa di cui al d.lgs.112/1998, provvedono a:
a) approvare il piano comunale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'atto regolamentare di cui all'articolo 5, comma 2, trasmettendone copia alla Provincia ed ai Comuni limitrofi;
b) procedere, quale autorita' competente, alla verifica di cui all'articolo 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione), nonche' agli eventuali incombenti successivi, ai sensi della medesima l.r. n. 40/1998, relativamente alle domande per nuove infrastrutture, in attuazione della legge 1° luglio 1997, n. 189 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/ CE sulle comunicazioni mobili e personali);
c) rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e la modifica degli impianti;
d) disporre l'eventuale servitu' di cui all'articolo 10;
e) ordinare le azioni di risanamento ed approvare i relativi piani di intervento, di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, avvalendosi del parere tecnico dell' ARPA ;
f) emanare provvedimenti di diffida, di disattivazione degli impianti o di revoca dell'autorizzazione di cui sopra, ai sensi dell'articolo 17.
2. Per l'approvazione del piano di cui al comma 1, lettera a), i Comuni possono promuovere audizioni pubbliche e assicurano la pubblicizzazione dell'esito della verifica di cui al comma 1, lettera b), tramite l'albo pretorio.

Capo III. Attivita' e mezzi di tutela

Art. 8.
(Regime autorizzativo)

1. L'autorizzazione all'installazione, alla modifica dei parametri radioelettrici e all'esercizio degli impianti e' condizione per l'esercizio delle attivita' di telecomunicazioni e radiodiffusione, ferma restando la concessione ministeriale.
2. L'autorizzazione citata viene rilasciata dal Comune secondo la procedura fissata nell'atto regolamentare di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 9.
(Proposte localizzative, riduzioni a conformita' e azioni di risanamento)

1. I titolari degli impianti devono presentare al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti, tenendo conto del piano comunale di cui all'articolo 7 comma 1, lettera a), dando attuazione a quanto previsto all'articolo 20 della l.r. n. 40/1998. Copia del suddetto programma deve essere, altresi', inviata alle Province.
2. Gli impianti devono garantire durante l'esercizio il rispetto dei limiti di cui al decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 e successive modificazioni; ogni superamento dei limiti del predetto decreto deve essere ridotto a conformita'.
3. Per gli impianti radiotelevisivi, fermo restando il limite previsto all'articolo 3 del d.m. 381/1998, il superamento dei limiti di cui all'articolo 4, comma 2, del d.m. 381/1998 puo' essere ridotto a conformita' attraverso l'adozione di piani di risanamento nel caso in cui la riduzione stessa non garantisca la qualita' del servizio a seguito dell'accertamento dell'organo periferico del Ministero delle comunicazioni.
4. Le azioni di risanamento sono attuate dai titolari degli impianti, anche sulla base dei criteri di riduzione a conformita' definiti nell'allegato C del d.m. 381/1998, e secondo le modalita' di intervento predisposte dalla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c). Nell'attuazione delle azioni di risanamento, i singoli gestori, ovvero nel caso di due o piu' gestori gli stessi, congiuntamente, predispongono i piani di intervento approvati dai Comuni ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e).
5. I piani d'intervento tesi alle azioni di risanamento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), devono acquisire il preventivo parere vincolante da parte degli organi tecnici e ausiliari periferici delle Autorita' centrali competenti per le teleradiocomunicazioni, sentita la Provincia territorialmente competente.
6. In particolari casi di esposizione di strutture di servizio collettivo per la cura e la tutela della salute ovvero dedicate alla popolazione infantile, ovvero ancora in presenza di piu' sorgenti nello stesso sito, gli interventi di risanamento vengono finalizzati al conseguimento della riduzione a conformita' stabilita dalle norme vigenti e al decongestionamento dei siti anche ricorrendo a misure di modernizzazione tecnologica, riorganizzazione e condivisione di impianti, di delocalizzazione degli impianti medesimi.

Art. 10.
(Servitu')

1. In situazioni straordinarie, il Comune puo' invitare le concessionarie ad adottare misure di condivisione dei siti e delle medesime infrastrutture impiantistiche, al fine di garantire l'ordinata distribuzione degli impianti attraverso il confinamento degli stessi e la razionalizzazione dell'uso delle strutture esistenti, previa comunicazione all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Nel caso in cui le concessionarie del servizio non riescano a raggiungere un accordo in ordine alla condivisione degli impianti, la servitu' e' imposta con ordinanza del sindaco.
3. La domanda di imposizione della servitu', avanzata dall'esercente interessato e diretta al sindaco, deve essere corredata dal progetto di massima dell'impianto e dal piano descrittivo dei luoghi.
4. Il Sindaco invia gli atti all' ARPA che esprime il proprio parere entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento degli atti medesimi.
5. L'ordinanza stabilisce, altresi', l'indennita' da pagarsi al proprietario dell'impianto e le modalita' di esercizio della servitu'.
6. La servitu' non deve arrecare pregiudizio grave alla qualita' del servizio per l'impianto preesistente.

Art. 11.
(Vigilanza e controlli)

1. Ai fini dell'attuazione della legge, i Comuni esercitano le funzioni di controllo e vigilanza avvalendosi dell' ARPA , ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale).
2. Le attivita' di controllo e vigilanza sono volte a garantire:
a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela;
b) la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
c) il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario.
3. Gli esiti delle attivita' di controllo, di cui al comma 2, vengono comunicati all'Autorita' sanitaria locale e alla Provincia.
4. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.
5. La Provincia ha la facolta' di disporre verifiche generali in ordine alla coerenza tra gli atti di programmazione e sviluppo della rete e gli obiettivi di qualita' conseguiti, avvalendosi anche dell' ARPA .

Art. 12.
(Rapporto sull'elettromagnetismo)

1. Sulla base delle informazioni contenute nel catasto degli impianti, che la Regione promuove e realizza secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera e), l' ARPA redige un rapporto annuale, da presentare alla Regione e alla Provincia, contenente lo stato dell'ambiente relativamente ai livelli di campo elettromagnetico presenti sul territorio regionale e provinciale. La Regione assicura la pubblicizzazione del rapporto provvedendo alla sua diffusione.

Art. 13.
(Audizione regionale)

1. I gestori presentano all'audizione regionale, indetta annualmente dalla Regione, gli atti di programmazione, sviluppo e gestione degli impianti. Con cadenza annuale vengono, altresi', presentati in sede di audizione gli aggiornamenti dei programmi di sviluppo e di risanamento degli impianti.
2. Partecipano all'audizione regionale, che viene indetta entro il 31 gennaio di ogni anno, le Province, le Associazioni degli enti locali presenti nella Conferenza di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), l' ARPA , l'Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni, il Comitato regionale per le comunicazioni ( CORECOM ), i rappresentanti dei gestori degli impianti di telefonia mobile, le associazioni dei titolari degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, insieme ai concessionari nazionali, e le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) e nel Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale).
3. In sede di audizione viene illustrato il rapporto annuale sull'elettromagnetismo di cui all'articolo 12.

Art. 14.
(Modalita' di accesso agli impianti)

1. Il personale incaricato dei controlli, munito di tessera di riconoscimento, nell'esercizio delle proprie funzioni, puo' accedere agli impianti e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle attivita' di vigilanza e controllo.

Art. 15.
(Responsabilita' dei gestori)

1. I gestori sono tenuti a:
a) certificare la conformita' dell'impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente come riportato nell'atto regolamentare di cui all'articolo 5, comma 2;
b) valutare e certificare il rispetto dei valori di esposizione di cui d.m. 381/1998, tramite istituto specializzato in misurazione di campi elettromagnetici, sulla base del livello di contaminazione elettromagnetica del sito oggetto di installazione unitamente ai contributi del nuovo impianto,
c) predisporre una rilevazione plani-volumetrica degli edifici contigui all'impianto stesso per una fascia minima di 300 metri da misurarsi dal baricentro dell'antenna; tale fascia minima deve essere estesa secondo la potenza dell'impianto sulla base delle direttrici di massimo irraggiamento al fine di rappresentare complessivamente il volume entro il quale vengono superati i limiti di cui all'articolo 4 del d.m. 381/1998, unitamente alla proiezione di tali volumi;
d) certificare annualmente all'amministrazione comunale, tramite istituto specializzato in misurazione di campi elettromagnetici, il rispetto delle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definiti nell'autorizzazione;
2. Ogni impianto dovra' essere garantito da apposita polizza assicurativa per responsabilita' civile da consegnare al Comune interessato per danni derivanti alle persone e alle cose a seguito del mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 1.

Art. 16.
(Oneri autorizzativi e di controllo)

1. Agli oneri derivanti dal compimento delle attivita' tecniche ed amministrative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), concernenti le istruttorie e i sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni, provvedono i gestori nella misura e con le modalita' fissate nell'atto regolamentare regionale di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Le somme derivanti dai contributi di cui al comma 1 sono versate dal gestore al Comune e alla Provincia competente, nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 20 per cento secondo le modalita' fissate nell'atto di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Con deliberazione della Giunta regionale la misura di cui al comma 2 puo' essere ridefinita d'intesa con la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

Art. 17.
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque installa un impianto, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d1), d2), d3), senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 8, ovvero non presenta la domanda di autorizzazione nei termini previsti dall'articolo 18, in caso di impianti esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6 (Nuova disciplina in materia di teleradiocomunicazioni) e privi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della l.r. 6/89, e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa di lire 50 milioni e alla immediata disattivazione dell'impianto.
2. I gestori degli impianti che risultino difformi rispetto ai parametri tecnici definiti dall'Arpa e oggetto di autorizzazione, sono soggetti alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni. L'amministrazione comunale provvede a diffidare il gestore a regolarizzare l'impianto conformemente all'autorizzazione e, in caso di inottemperanza, a revocare l'autorizzazione e a disattivare l'impianto.
3. I gestori degli impianti in esercizio privi di autorizzazione sanitaria ai sensi della l.r. 6/1989, che superino i valori di cui all'articolo 3 del d.m. 381/1998, devono procedere alla riduzione a conformita' sulla base del parere dell'Arpa. L'amministrazione comunale provvede a diffidare il gestore ad effettuare la riduzione a conformita', sulla base del parere Arpa, stabilendo un termine entro il quale la riduzione deve avvenire. In caso di inottemperanza alla diffida i gestori sono soggetti alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a 50 milioni e alla disattivazione dell'impianto.
4. I gestori degli impianti in esercizio privi di autorizzazione sanitaria ai sensi della l.r. 6/1989 o autorizzati sulla base dei limiti di esposizione di 20 V/m che risultino non conformi agli obiettivi di qualita' di cui all'articolo 4 del d.m. 381/1998, devono procedere alla presentazione del piano di risanamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge. I gestori che non presentano il piano nei termini di cui sopra sono soggetti alla sanzione pecuniaria amministrativa di 50 milioni e alla disattivazione degli impianti.
5. I gestori degli impianti che non presentano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma di localizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h) e non prestano la polizza assicurativa di cui all'articolo 15, comma 2, sono soggetti alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1 milione a lire 10 milioni.
6. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi, diretto ad impedire le funzioni dei soggetti di cui all'articolo 14, e' passibile di sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire 5 milioni, salvo che il fatto costituisca reato.
7. Le sanzioni di cui sopra sono comminate dal Comune sulla base delle comunicazioni dell' ARPA , nell'osservanza dei principi e delle procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e s.m.i. Le relative somme sono introitate dai Comuni.

Capo IV. Disposizioni finali e transitorie

Art. 18.
(Norme transitorie)

1. Fino all'emanazione di una disciplina nazionale di VIA per gli impianti fissi radioelettrici per telefonia mobile che recepisca le indicazioni programmatiche della legge 189/97, la regolamentazione relativa alle norme tecniche di attuazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 della l.r. 40/1998, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera b), viene definita nell'atto regolamentare di cui all'articolo 5, comma 2.
2. L'obbligo relativo all'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 decorre dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. A tal fine, entro 90 giorni dalla pubblicazione, titolari degli impianti gia' in esercizio, privi di autorizzazione rilasciata ai sensi della l.r. 6/1989, nonche' i legali rappresentanti degli stessi, sono tenuti a presentare apposita domanda al Comune competente.
3. I soggetti di cui al comma 2, fatto salvo l'obbligo ivi previsto, possono proseguire l'esercizio attuale degli impianti subordinatamente alla presentazione della domanda di autorizzazione entro il termine prescritto; in caso di mancata presentazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 17.

Art. 19.
(Abrogazione)

1. La legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6 e' abrogata.

Art. 20.
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.